CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: .ffii4 5TH-t' zDal-P [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Novara accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. da [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., autorizzandolo all'acquisto, tramite impresa di mantenimento, di compact disk (CD) musicali provvisti di marchio SIAE e sigillati e di lettore CD, previa disapplicazione degli ordini di servizio contrari. Secondo il Magistrato, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto al trattamento, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e brani eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona ristretta in un istituto di pena, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare. Né, secondo il giudice, il divieto sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i CD acquistabili tramite la c.d. impresa di mantenimento, con le cautele (sigillo e presenza del contrassegno Siae) finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri. 2. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, autorizzando l'acquisto di lettore CD e CD musicali «solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento, solo se provvisti di marchio SIAE e sigillati, rimettendo però alla Direzione della CC nell'esercizio delle prerogative che le sono proprie di valutare, volta per volta, la singola richiesta di acquisto di ciascun CD, di modo che la Direzione possa acconsentire l'acquisto, tramite impresa di mantenimento, di CD con marchio Siae di cantanti e brani noti o comunque di Cd che non si reputi necessitino di controllo uditivo delle tracce audio per prevenire possibili flussi comunicativi illeciti, e negare l'acquisto di quelli di cantanti meno noti, o comunque vicini a determinati contesti associativi criminali, che potrebbero prestarsi a veicolare comunicazioni illecite e che richiedano perciò l'ascolto da parte di personale addetto distogliendo risorse umane da altri compiti istituzionali». 2.1. A motivazione il Tribunale ha evidenziato che l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo correlate al regime carcerario differenziato e la relativa recisione dei contatti del detenuto con il contesto criminale di appartenenza. Tali esigenze non sono soddisfatte dall'apposizione del contrassegno SIAE, il cui rilascio, essendo funzionale ad assicurare il rispetto della normativa sul diritto di autore, non offre alcuna particolare garanzia sul contenuto dell'opera, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli da esercitare sui CD introdotti in istituto, e, a monte, sul dispositivo di lettura. Il giudice di sorveglianza deve dunque verificare, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare CD ad uso ricreativo, se tale impiego possa comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime differenziato. 2.2. Dunque, in esito a istruttoria all'uopo esperita, accertato che il diritto accordato dall'Ufficio di sorveglianza di Novara per i detenuti della relativa Casa circondariale ha reso impossibile all'Amministrazione penitenziaria il doveroso capillare controllo sul flusso di comunicazioni illecite che comporta l'ascolto dei CD (per lo più riguardanti cantanti neomelodici, molti dei quali, sconosciuti al personale, orbitano nei territori di provenienza dei detenuti in regime speciale e mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni di dubbia liceità), ha concluso come da dispositivo appena riportato testaulmente. 3. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deducendo due distinti motivi d'impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., evidenziando che il divieto di acquisto di lettori CD e di CD musicali non incide sul diritto del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio. Le stesse sono affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, e, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili con il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto una valutazione di merito in assenza dei presupposti legittimanti l'intervento giudiziale, posto che non si sarebbe verificata nessuna inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario da cui inferire un grave pregiudizio ai diritti reclamante. L'impiego in cella di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi di discrezionalità amministrativa a fronte della quale non sarebbero configura bili situazioni giustizia bili. L'art. 40 reg. es . Ord. pen., norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. La disposizione sarebbe ribadita dagli articoli 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, avente ad oggetto l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis Ord. pen., nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, nonché di vietare quella di personal computer e di consentire — per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio particolarmente voluminoso e, comunque, per il tempo strettamente necessario — l'utilizzo di lettori digitali. L'ordinanza impugnata, in violazione di legge, ha configurato come diritto fondamentale del detenuto l'eccezionale possibilità di procedere all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali. 2.2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe imposto alla Direzione dell'istituto e al Corpo di polizia penitenziaria oneri non prescritti dalla legge. Tali organi, infatti, per ottemperare all'ordinanza, oltre a provvedere all'acquisto dei CD e dei lettori, alla loro messa in sicurezza, e alla consegna, dovrebbero svolgere un'attività preparatoria particolarmente dispendiosa, ossia: i) provvedere alla pre-selezione di cantanti e brani noti; ii) predisporre ordini di servizio nei quali inserire gli elenchi di cantanti e brani musicali che non necessitano di controllo uditivo dei brani; iii) diffondere l'ordine di servizio, con stampa periodica degli elenchi, a carico dell'Erario; iv) provvedere ai controlli, successivi e costanti, sui dispositivi. Peraltro, il Tribunale si sarebbe contraddetto, posto che, in presenza di un diritto fondamentale, non sarebbe possibile effettuare un bilanciamento tra opposte esigenze, valutando la compatibilità di eventuali adempimenti in termini di impiego di risorse umane e materiali con l'esercizio del diritto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 20 marzo 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi profili, deduce censure infondate e come tale dev'essere rigettato. 2. La questione che si pone all'attenzione del Collegio è quella dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali sono i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è già stata affrontata dalla Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro) in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici. 2.1. Il primo di essi attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita il proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d'istituto dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti esser oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per il CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che sono alla base di quel regime. Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e sul relativo dispositivo di lettura. Sotto tale precipuo profilo va detto che la possibilità sul piano tecnico di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare; accanto all'astratta possibilità di un siffatto intervento va, invero, apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative. Si è dunque condivisibilmente affermato nelle citate pronunce che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 3. Tanto premesso si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata) ha dato conto dello svolgimento di accertamenti presso la Direzione dell'istituto penitenziario di Novara, che ha indicato che vi sono numerose richieste da parte di detenuti aventi ad oggetto l'ascolto di CD musicali di cantanti neomelodici, orbitanti nei territori di provenienza dei detenuti in regime speciale e che nelle loro canzoni inneggia no all'appartenenza ad organizzazioni di dubbia liceità e per i quali vi è il sospetto della trasmissione di messaggi criptici. A fronte di tanto, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Istituto di pena con riguardo alla posizione del detenuto, correttamente il Tribunale di Sorveglianza, nell'accogliere parzialmente il reclamo del Dap, ha riaffermato i suindicati principi di diritto e, conseguentemente, ha demandato alla Direzione della Casa circondariale, attraverso un controllo da svolgersi caso per caso, avuto riguardo al tipo di autori e alle risorse necessarie per l'attività di messa in sicurezza. Su tale ultimo punto, osserva il Collegio che, se è vero - come fa notare il Ministero - che l'indicazione delle modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, non significa che il materiale sia controllato onde escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato, potendo soltanto l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto, assicurare l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza - tuttavia, quanto all'organizzazione e al difetto di esigibilità delle operazioni per l'Amministrazione penitenziaria, anche con riferimento al contenuto di brani riferibili a cantanti neomelodici di possibile natura criptica, il ricorso si profila a- specifico non indicando in alcun modo l'attività che necessita a tal fine, le risorse in forza presso l'Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto, il numero di CD e lettori da controllare, onde apprezzare il denunciato carattere oneroso delle operazioni e il dedotto ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'Am m inistrazione. Deve, infine, essere rilevata la novità del motivo, rispetto al proposto reclamo, relativo ai lamentati profili di sicurezza quanto al contenuto di CD musicali, ove questi riproducano brani di cantanti neomelodici provenienti dai medesimi territori del detenuto, censura che, dunque, si presenta, comunque, non accoglibile in questa sede. 5. Il ricorso va, come preannunciato, rigettato senza condanna