CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non appare consentito in sede di legittimità poiché, come risulta dal riepilogo dei motivi di appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non è stato previamente richiesto il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità e la relativa questione non può essere contestata per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se, come nel caso di specie, la disposizione in esame era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); che, inoltre, vi è monolitica giurisprudenza in ordine alla questione secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non possa essere resa oggetto di applicazione, in ipotesi di riconoscimento della recidiva reiterata come quella contestata all'odierno ricorrente, figurando la stessa come un sintomatico elemento di forte pericolosità sociale dell'individuo a causa dell'elevato grado di colpevolezza che la stessa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio