CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14647/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti,dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arpino, come da procura speciale in atti, con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 592/2024 depositatail 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione di giorno 11/10/2016,conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] FormisanoNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026ed [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere proprietario - per atto di cessione diquote del 07/07/2005 (repertorio n. 22304 e raccolta n.9308) per notarAndrea Pansa, trascritto il 19/07/2005 ai numeri 35584/24536 - di unapiccola abitazione, sita in Amalfi, alla via Sopramare n. 46, composta da unvano e accessori, con corte antistante pertinenziale, riportati in catasto alfg. 6, p.lla 145 sub 10 e 146, precisando che gli immobili indicati eranopervenuti ai germani Carrano per successione dei loro genitori VincenzoCarrano, apertasi il 28/02/1994 (dichiarazione registrata a Salerno il19/02/2004 n. 92 volume 1269), ed [OSCURATO:PERSONA], apertasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA](dichiarazione registrata a Salerno il 29/04/2004 n. 59 volume 1275),lamentando che la p.lla 146 risultava occupata illegittimamente dai coniugiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che vi avevano posizionato dei vasi difiori ed altri beni mobili, chiedeva al Tribunale adito di condannare iconvenuti alla rimozione dei vasi e delle altre cose collocate sulla superficiedella p.lla 146, con vittoria di spese e competenze di giudizio.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando il diritto diproprietà dell’attore, chiedendo il rigetto della domanda e contestualmentespiegando domanda riconvenzionale e subordinata, nel solo caso di unaccertamento della proprietà in capo all’attore, al fine di sentir dichiararel’avvenuto acquisto per usucapione della p.lla 146, con vittoria di spese.Il Tribunale di Salerno, qualificata preliminarmente la domanda comeazione di rivendica, rigettava la domanda attorea per mancato assolvimentodell’onere probatorio, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaledei convenuti, compensava le spese di lite tra le parti e poneva le spese diC.T.U. a carico di parte attrice.Con atto di citazione in appello presso la Corte d’appello di Salerno,[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la predetta sentenzacensurandola nella parte in cui la stessa qualificava la domanda dell’attorecome azione di rivendicazione; nonché nella parte in cui, qualificandolacome rivendica, la rigettava per carenza di prova della proprietà, anche aNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di usucapione, chiedendo, pertanto, accogliersi la domanda formulatain primo grado. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizioGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo rigettarsi l’interpostogravame, confermando la sentenza impugnata.La Corte d’appello, con sentenza n. 538 del 25/062024, confermava lasentenza di primo grado, ribadendo la qualificazione della domandaspiegata come azione di rivendicazione, ritenendo non provata la proprietàdel bene in oggetto, non essendo a ciò sufficiente la documentazioneallegata (atto di cessione di quote tra eredi e precedenti denunce disuccessione).[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi. Hanno resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].È stata proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione collegiale.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di cui all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., inquanto la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la domanda esperitacome azione di rivendicazione, anziché come azione negatoria, di cui all’art.949 c.c.Il motivo è inammissibile.La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attivitàriservata al giudice di merito ed è sindacabile solo: a) ove ridondi in un viziodi nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudicedal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedottocome vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualoracomporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, seNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103 del 10 giugno 2020; Sez. 5, n. 30770 del6 novembre 2023).I ricorrenti non contestano la qualificazione dei fatti allegati nell’attointroduttivo, ma piuttosto la qualificazione della domanda ex se, ai sensidell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.Invero, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concreta applicazioneoperata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sottoil profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui talesindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 13439 del 20/05/2025 e Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019), onell'ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del «minimo costituzionale »(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ipotesi neanche adombrata nelricorso.Inoltre, come chiarito, nella proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., apena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28ottobre 2020). Nel corpo del ricorso, vengono lungamente argomentatal’erroneità della valutazione finale della corte distrettuale, senza raffrontarloo richiamare il contenuto della decisione di appello, in merito allavalutazione operata.2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dilegge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 948 c.c. e1159 c.c.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, inentrambi, si fanno valere, in concreto, le medesime doglianze ossia: lamancata attenuazione dell’onere probatorio gravante sul ricorrente, pur afronte della non contestazione del titolo di proprietà in capo al ricorrente ecomunque l’adempimento dell’onere della prova, in base alladocumentazione depositata, circa l’usucapione ventennale e/o ai sensi delladisciplina dell’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c., sulla basedell’atto di cessione di quote ereditarie, depositato, in atti, del 7.07.2005.I motivi sono inammissibili.La Corte d’appello ha correttamente affermato: “Quanto alraggiungimento della prova della proprietà esclusiva essa va ritenuta nonfornita in quanto il richiamo all’atto di cessione delle quote successorie e laproduzione della successione ereditaria non è di per sé idonea a dimostrarela proprietà del bene in capo all’appellante. Sul punto la sentenza di primogrado non merita censura alcuna, come pure i meri riferimenti catastali, chenon hanno valore di prova, ma di semplice indizio. Neppure può ritenersiNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026usucapione posta dal convenuto. Invero, se è vero che l’onere probatorio siall’attore, opponendo un titolo di acquisto successivo, ciò non rileva nel casoin esame essendo la domanda non oggetto di esame in quanto posta soloin via subordinata in relazione all’usucapione. In ogni caso l’onereprobatorio, in una condizione di compossesso, come nella fattispecie, non èimplicito riconoscimento del diritto altrui all’epoca dell’inizio del possessosul bene, circostanza che non ricorre nel caso in esame”.Per quanto attiene al rapporto tra attenuazione dell’onere probatorio dicolui che agisce con l’azione di rivendicazione e domanda riconvenzionaleproposta dalla parte convenuta, la Corte di appello ha fatto corretto uso delprincipio, più volte ribadito, secondo cui: essendo l'usucapione un titolod'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domandao di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, nonsuppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigoredell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso dimancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato daldover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propridanti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che eglistesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il temponecessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuatoquando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppureimplicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causaall'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la meradeduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione, il cui"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danticausa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione dellaNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigoreprobatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariatoqualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di unpossesso remoto rispetto ai titoli vantati (Cass. n. 28865 del 19/10/2021 esucc. conf. Cass. n. 14540 del 30/05/2025).Al di là di questo aspetto, parte ricorrente non si confronta con lavalutazione effettuata dalla Corte d’appello, risolvendosi le doglianze in unacritica alla ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello.Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censuravolta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine diottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre2020).Né può venire in campo l’ipotesi di travisamento della prova,censurabile in censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., in primo luogo, in quanto nonspecificamente dedotto dal ricorrente .Senza contare che, per essere censurabile in cassazione, per violazionedell'art. 115 c.p.c. postula, tra l’altro, che l’errore cada sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova ("demonstratum"), con conseguente,assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio,i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;Numero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026che infine, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa se fosse statacorrettamente fondata sui contenuti informativi interessati dalla doglianza(Cass. n. 9507 del 6 aprile 2023).Per quanto attiene alla deduzione relativa all’acquisto per usucapione, ilricorrente si limita a contestare l’approdo valutativo della Corte partenopea,senza contare che la questione prospettata, sia per l’usucapione ventennaleche per quella abbreviata, non lambisce il presupposto fattuale delladecisione della giudice di appello, ossia la carenza del possesso esclusivodel bene in capo al ricorrente, necessario ai fini dell’acquisto per usucapione(art. 1158 c.c.).Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROPRIETA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14647/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti,dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arpino, come da procura speciale in atti, con domicilio digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 592/2024 depositatail 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione di giorno 11/10/2016,conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] FormisanoNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026ed [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere proprietario - per atto di cessione diquote del 07/07/2005 (repertorio n. 22304 e raccolta n.9308) per notarAndrea Pansa, trascritto il 19/07/2005 ai numeri 35584/24536 - di unapiccola abitazione, sita in Amalfi, alla via Sopramare n. 46, composta da unvano e accessori, con corte antistante pertinenziale, riportati in catasto alfg. 6, p.lla 145 sub 10 e 146, precisando che gli immobili indicati eranopervenuti ai germani Carrano per successione dei loro genitori VincenzoCarrano, apertasi il 28/02/1994 (dichiarazione registrata a Salerno il19/02/2004 n. 92 volume 1269), ed [OSCURATO:PERSONA], apertasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA](dichiarazione registrata a Salerno il 29/04/2004 n. 59 volume 1275),lamentando che la p.lla 146 risultava occupata illegittimamente dai coniugiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che vi avevano posizionato dei vasi difiori ed altri beni mobili, chiedeva al Tribunale adito di condannare iconvenuti alla rimozione dei vasi e delle altre cose collocate sulla superficiedella p.lla 146, con vittoria di spese e competenze di giudizio.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando il diritto diproprietà dell’attore, chiedendo il rigetto della domanda e contestualmentespiegando domanda riconvenzionale e subordinata, nel solo caso di unaccertamento della proprietà in capo all’attore, al fine di sentir dichiararel’avvenuto acquisto per usucapione della p.lla 146, con vittoria di spese.Il Tribunale di Salerno, qualificata preliminarmente la domanda comeazione di rivendica, rigettava la domanda attorea per mancato assolvimentodell’onere probatorio, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaledei convenuti, compensava le spese di lite tra le parti e poneva le spese diC.T.U. a carico di parte attrice.Con atto di citazione in appello presso la Corte d’appello di Salerno,[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la predetta sentenzacensurandola nella parte in cui la stessa qualificava la domanda dell’attorecome azione di rivendicazione; nonché nella parte in cui, qualificandolacome rivendica, la rigettava per carenza di prova della proprietà, anche aNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026titolo di usucapione, chiedendo, pertanto, accogliersi la domanda formulatain primo grado. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizioGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo rigettarsi l’interpostogravame, confermando la sentenza impugnata.La Corte d’appello, con sentenza n. 538 del 25/062024, confermava lasentenza di primo grado, ribadendo la qualificazione della domandaspiegata come azione di rivendicazione, ritenendo non provata la proprietàdel bene in oggetto, non essendo a ciò sufficiente la documentazioneallegata (atto di cessione di quote tra eredi e precedenti denunce disuccessione).[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi. Hanno resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].È stata proposta la definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione collegiale.presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di cui all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c., inquanto la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la domanda esperitacome azione di rivendicazione, anziché come azione negatoria, di cui all’art.949 c.c.Il motivo è inammissibile.La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attivitàriservata al giudice di merito ed è sindacabile solo: a) ove ridondi in un viziodi nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudicedal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedottocome vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualoracomporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, seNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103 del 10 giugno 2020; Sez. 5, n. 30770 del6 novembre 2023).I ricorrenti non contestano la qualificazione dei fatti allegati nell’attointroduttivo, ma piuttosto la qualificazione della domanda ex se, ai sensidell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.Invero, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concreta applicazioneoperata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sottoil profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui talesindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 13439 del 20/05/2025 e Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019), onell'ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del «minimo costituzionale »(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ipotesi neanche adombrata nelricorso.Inoltre, come chiarito, nella proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., imponeal ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., apena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28ottobre 2020). Nel corpo del ricorso, vengono lungamente argomentatal’erroneità della valutazione finale della corte distrettuale, senza raffrontarloo richiamare il contenuto della decisione di appello, in merito allavalutazione operata.2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dilegge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 948 c.c. e1159 c.c.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, inentrambi, si fanno valere, in concreto, le medesime doglianze ossia: lamancata attenuazione dell’onere probatorio gravante sul ricorrente, pur afronte della non contestazione del titolo di proprietà in capo al ricorrente ecomunque l’adempimento dell’onere della prova, in base alladocumentazione depositata, circa l’usucapione ventennale e/o ai sensi delladisciplina dell’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c., sulla basedell’atto di cessione di quote ereditarie, depositato, in atti, del 7.07.2005.I motivi sono inammissibili.La Corte d’appello ha correttamente affermato: “Quanto alraggiungimento della prova della proprietà esclusiva essa va ritenuta nonfornita in quanto il richiamo all’atto di cessione delle quote successorie e laproduzione della successione ereditaria non è di per sé idonea a dimostrarela proprietà del bene in capo all’appellante. Sul punto la sentenza di primogrado non merita censura alcuna, come pure i meri riferimenti catastali, chenon hanno valore di prova, ma di semplice indizio. Neppure può ritenersiNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026usucapione posta dal convenuto. Invero, se è vero che l’onere probatorio siall’attore, opponendo un titolo di acquisto successivo, ciò non rileva nel casoin esame essendo la domanda non oggetto di esame in quanto posta soloin via subordinata in relazione all’usucapione. In ogni caso l’onereprobatorio, in una condizione di compossesso, come nella fattispecie, non èimplicito riconoscimento del diritto altrui all’epoca dell’inizio del possessosul bene, circostanza che non ricorre nel caso in esame”.Per quanto attiene al rapporto tra attenuazione dell’onere probatorio dicolui che agisce con l’azione di rivendicazione e domanda riconvenzionaleproposta dalla parte convenuta, la Corte di appello ha fatto corretto uso delprincipio, più volte ribadito, secondo cui: essendo l'usucapione un titolod'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domandao di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, nonsuppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigoredell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso dimancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato daldover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propridanti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che eglistesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il temponecessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuatoquando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppureimplicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causaall'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la meradeduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione, il cui"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danticausa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione dellaNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigoreprobatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariatoqualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di unpossesso remoto rispetto ai titoli vantati (Cass. n. 28865 del 19/10/2021 esucc. conf. Cass. n. 14540 del 30/05/2025).Al di là di questo aspetto, parte ricorrente non si confronta con lavalutazione effettuata dalla Corte d’appello, risolvendosi le doglianze in unacritica alla ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello.Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censuravolta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttoriomediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine diottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre2020).Né può venire in campo l’ipotesi di travisamento della prova,censurabile in censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., in primo luogo, in quanto nonspecificamente dedotto dal ricorrente .Senza contare che, per essere censurabile in cassazione, per violazionedell'art. 115 c.p.c. postula, tra l’altro, che l’errore cada sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova ("demonstratum"), con conseguente,assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio,i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;Numero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026che infine, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa se fosse statacorrettamente fondata sui contenuti informativi interessati dalla doglianza(Cass. n. 9507 del 6 aprile 2023).Per quanto attiene alla deduzione relativa all’acquisto per usucapione, ilricorrente si limita a contestare l’approdo valutativo della Corte partenopea,senza contare che la questione prospettata, sia per l’usucapione ventennaleche per quella abbreviata, non lambisce il presupposto fattuale delladecisione della giudice di appello, ossia la carenza del possesso esclusivodel bene in capo al ricorrente, necessario ai fini dell’acquisto per usucapione(art. 1158 c.c.).Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis c. p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149del 2022), la condanna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che si applicaai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (S.U. n.10955 del 23/04/2024).Si ritiene equa la condanna, ex art. 96 comma 3, ad una somma parialle spese di giudizio, che si liquida come da dispositivo.Va disposta altresì la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96comma 4, al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.000,00, per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., dispone la condanna del ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dispone la condanna del ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MNumero registro generale 14647/2024Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 7355/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 3.000,00, per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., dispone la condanna del ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dispone la condanna del ricorrente alpagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso