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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15581/2026

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TTI il 01/01/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi riguardanti la violazione delle norme in materia di stupefacenti.

Rilevato che gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno articolato i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento al diniego della c.d. continuazione esterna; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 cod. pen.;

2. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; omessa o carente motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e degli aumenti stabiliti per la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Mancanza di motivazione, erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al capo RR) della rubrica;

2. Mancanza, contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di uguaglianza in relazione al capo SS) della rubrica,. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Vizio di motivazione.

Lette le memoria depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i difensori insistono nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato l'inesistenza in atti di elementi suscettibili di rivelare un'anticipata e unitaria ideazione dei reati per i quali è stata avanzata richiesta di continuazione; considerato, altresì, che le doglianze prospettate dalla difesa sul punto risultano del tutto aspecifiche, essendo il ricorso privo dell'allegazione necessaria a sostegno dell'assunto (sentenza irrevocabile riguardante i fatti reato per i quali è stato invocato il beneficio del vincolo della continuazione); considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena base è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti (per numero elevato di reati e sistematicità delle condotte delittuose) e la negativa personalità dell'imputato, già condannato per altro fatto specifico; considerato che, nei giudizio di cessazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto alla motivazione correlata all'aumento della pena a titolo di continuazione interna, che la Corte di merito ha ritenuto equo determinare nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base per ciascuno dei 19 reati satellite in contestazione; considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze con le quali la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non rientrano nel nurnerus clausus delle censure 2deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione de! giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito da! giudicante e delle ragioni del decisum.

Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto i! profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 19 e 20 della sentenza.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma cne si assume violata: attingendo correttamente ai dati probatori disponibill ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di mento hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di elementi ritenuti preponderanti (dato quantitativo e qualitative della sostanza stupefacente), indicativi della rilevante potenzialità offensiva del fatto e capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, incompatibile con la nozione cii minima offensività.

Considerato quanto al profilo riguardante la lamentata disparità di trattamento rispetto al coimputato, che, in tema di concorso di persone nei reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, medesimo fatto storico può configurare, in presenza di diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente ii reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez.

U , n. 27727 del 14/12/2023, deo. 2024, Gambacurta, Rv. 286581).

Considerato, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze espresse nella impugnazione sono dei tutto generiche, in quanto prive di reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione (si veda quanto argomentato a pag. 26 della sentenza, in cui si evidenzia come Messina abbia offerto un contributo rilevante per l'acquisto della partita di stupefacente consegnata a Fazio, fungendo da intermediario e accompagnando i coimputati Sui uci. go della consegna).

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilita (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella deterrninazione della causa di inamrnissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] IDEPC,)Sn7A-1-IN • ' 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTI il 01/01/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi riguardanti la violazione delle norme in materia di stupefacenti. Rilevato che gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno articolato i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento al diniego della c.d. continuazione esterna; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 cod. pen.; 2. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.; omessa o carente motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e degli aumenti stabiliti per la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Mancanza di motivazione, erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al capo RR) della rubrica; 2. Mancanza, contraddittorietà della motivazione; violazione del principio di uguaglianza in relazione al capo SS) della rubrica,. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Vizio di motivazione. Lette le memoria depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i difensori insistono nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato l'inesistenza in atti di elementi suscettibili di rivelare un'anticipata e unitaria ideazione dei reati per i quali è stata avanzata richiesta di continuazione; considerato, altresì, che le doglianze prospettate dalla difesa sul punto risultano del tutto aspecifiche, essendo il ricorso privo dell'allegazione necessaria a sostegno dell'assunto (sentenza irrevocabile riguardante i fatti reato per i quali è stato invocato il beneficio del vincolo della continuazione); considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena base è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti (per numero elevato di reati e sistematicità delle condotte delittuose) e la negativa personalità dell'imputato, già condannato per altro fatto specifico; considerato che, nei giudizio di cessazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto alla motivazione correlata all'aumento della pena a titolo di continuazione interna, che la Corte di merito ha ritenuto equo determinare nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base per ciascuno dei 19 reati satellite in contestazione; considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."). Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze con le quali la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non rientrano nel nurnerus clausus delle censure 2deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione de! giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito da! giudicante e delle ragioni del decisum. Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto i! profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 19 e 20 della sentenza. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma cne si assume violata: attingendo correttamente ai dati probatori disponibill ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di mento hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di elementi ritenuti preponderanti (dato quantitativo e qualitative della sostanza stupefacente), indicativi della rilevante potenzialità offensiva del fatto e capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, incompatibile con la nozione cii minima offensività. Considerato quanto al profilo riguardante la lamentata disparità di trattamento rispetto al coimputato, che, in tema di concorso di persone nei reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, medesimo fatto storico può configurare, in presenza di diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente ii reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U , n. 27727 del 14/12/2023, deo. 2024, Gambacurta, Rv. 286581). Considerato, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze espresse nella impugnazione sono dei tutto generiche, in quanto prive di reale confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione (si veda quanto argomentato a pag. 26 della sentenza, in cui si evidenzia come Messina abbia offerto un contributo rilevante per l'acquisto della partita di stupefacente consegnata a Fazio, fungendo da intermediario e accompagnando i coimputati Sui uci. go della consegna). Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilita (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella deterrninazione della causa di inamrnissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M. Dichiar P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] IDEPC,)Sn7A-1-IN • ' 29
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