CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 33558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa del MINISTERO DELL'INTERNO e della [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, si riporta alla memoria depositata, insiste per le conclusioni rassegnate e deposita la nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti civili difese delle quali chiede la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato) in data 5 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto colpevole dei reati di favoreggiamento pluriaggravato della immigrazione clandestina (artt. 110 cod. pen. 12, comma 3, lett. a), lett. b), lett. c), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286/1998, capo 1 della rubrica), naufragio colposo di imbarcazione adibita al trasporto di persone (art. 113 cod. pen., 449, comma primo e comma secondo, 428 cod. pen.; capo 2) e di morte come conseguenza del delitto di favoreggiamento del delitto di immigrazione clandestina (art. 586 cod. pen.; capo 3), tutti commessi nelle acque territoriali antistanti la località Steccato di Cutro il giorno 26 febbraio 2023 e, previa applicazione della diminuente prevista per il rito prescelto, veniva condannato alla pena di anni venti di reclusione ed euro 3.000.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La pena veniva determinata nei seguenti termini: anni quindici di reclusione ed euro 4.500.000,00 di multa per il favoreggiamento della immigrazione clandestina, anni dieci di reclusione per il delitto sub 2) ed anni cinque per quello sub 3), poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato. 1.1. In particolare, i fatti contestati all'imputato riguardavano l'avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giudicati separatamente (nonché con il defunto [OSCURATO:PERSONA]), quale membro dell'equipaggio deputato alla conduzione dell'imbarcazione '[OSCURATO:PERSONA] a' e alla manutenzione delle componenti meccaniche del natante, organizzato ed effettuato il trasporto nel territorio dello Stato italiano di circa 180 cittadini extracomunitari, utilizzando dapprima il natante ‘Luxury 2' sostituito, in seguito ad un'avaria durante la traversata, con il caicco '[OSCURATO:PERSONA] a', così procurando illegalmente l'ingresso nel territorio italiano dei predetti migranti. Con le aggravanti di avere favorito e procurato l'ingresso illegale di più di cinque persone, di avere esposto le persone trasportate a pericolo per la loro incolumità navigando in condizioni di non sicurezza per l'eccessivo carico dell'imbarcazione, di averle costrette a rimanere stipate ed ammassate per tutti i giorni di navigazione verso l'Italia e di avere commesso il fatto per finalità di lucro. 31.1.1. Inoltre, ad [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato, in cooperazione con gli altri imputati e nell'ambito dell' attività illecita sopra indicata, quale soggetto deputato alla conduzione della imbarcazione ed alla individuazione della rotta da seguire - dopo avere intrapreso la navigazione con la imbarcazione fatiscente '[OSCURATO:PERSONA] a'con a bordo 180 passeggeri, nonostante le condizioni meteo e marine avverse, giunti in prossimità delle coste italiane, per negligenza, imprudenza ed imperizia, dovendo necessariamente riportare la citata imbarcazione nello Stato di provenienza - di avere deciso di terminare la navigazione in una spiaggia, anziché in un porto sicuro, per evitare di essere avvistato dalle forze dell'ordine italiane impedendo, nel contempo ai passeggeri di chiedere soccorso, temendo erroneamente di essere stato individuato dalle Autorità, ed avere attuato una brusca virata per invertire la rotta e, a causa delle condizioni marine e della presenza sul posto di una secca, avere provocato l'urto tra lo scafo del caicco ed il fondale, determinando il naufragio e la sonnmersione del natante. 1.1.2. L'ultima imputazione (capo 3) riguardava l'avere cagionato, in cooperazione con gli altri imputati, quale conseguenza non voluta delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia delle persone stipate a bordo del natante, ma in concreto prevedibile, con il naufragio colposo la morte per annegamento di novantaquattro persone, avvenuto a seguito dell'affondamento dell'imbarcazione '[OSCURATO:PERSONA] a'. 1.2. La Terza Sezione della Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del Giudice per le indagini preliminari, avverso la quale l'imputato aveva proposto gravame ritenendo infondate tutte le relative censure. 1.2.1. Nello specifico, con l'appello, era stata lamentata la mancata considerazione da parte del primo giudice (anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio) del particolare ruolo rivestito dallo scafista nell'ambito dell'attività di favoreggiamento della immigrazione clandestina e del fatto che esso era stato da lui svolto unicamente per ragioni di necessità. Inoltre, l'appellante aveva sollecitato alla Corte territoriale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione del fascicolo delle indagini a carico di militari della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il delitto di 4omissione di soccorso con riferimento ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento. 1.2.2. Con il terzo dei motivi di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l'eccessività della pena inflittagli per il delitto di cui al capo 1) fissata nel massimo edittale vigente all'epoca senza tenere conto del ruolo da lui svolto, del fatto di non avere ricevuto in concreto il denaro promessogli per la sua attività e per l'assenza di atti di violenza e sopraffazione nei confronti dei migranti trasportati; con il quarto motivo, invece, egli aveva lamentato la non compatibilità della pena pecuniaria prevista per il favoreggiamento della immigrazione clandestina rispetto ai principi costituzionali in ragione della sua eccessività e della assenza del potere discrezionale del giudice nella sua determinazione. 1.2.3. Con il quinto ed il sesto motivo l'imputato aveva sostenuto l'assenza di responsabilità a suo carico per i fatti sub 2) e 3) in ragione della interruzione del nesso di causalità dovuto alla responsabilità, per omissione di soccorso, dei militari della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e della [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, aveva dedotto l'assenza di prova in ordine alla responsabilità degli scafisti per il naufragio colposo e, comunque, l'eccessività della pena inflitta per detto reato. 1.2.4. Infine, con il settimo motivo [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice rispetto al mancato riconoscimento, a suo favore, delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo scarso rilievo della condotta da lui tenuta successivamente ai fatti e la sua ammissione di responsabilità per il reato sub 1). 2. A seguito della proposizione di ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, questa Corte con pronuncia del giorno 9 dicembre 2025 (sentenza n. 6504/2026, pubblicata il 17 febbraio 2026) accoglieva il primo motivo di impugnazione (ritenuto fondato ed assorbente) e, per l'effetto, annullava la sentenza documento in questione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente alla mancata traduzione della stessa. Detta sentenza, tradotta in lingua araba, veniva notificata ad [OSCURATO:PERSONA] il giorno 19 maggio 2026. 3. In data 29 giugno 2026 l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato ad otto 5motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della sopra richiamata sentenza della Corte di appello di Catanzaro. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per mancata esecuzione del giudizio rescindente con violazione dell'art. 178, lett. c), del codice di rito con riferimento alla violazione del diritto di difesa e l'omessa garanzia del contraddittorio nella fase rescissoria; in particolare, evidenzia che il giudizio di rinvio riguardante la sola traduzione della sentenza - nonostante quanto stabilito con la sentenza di annullamento - si è svolto, in assenza di contraddittorio, davanti alla medesima sezione della Corte di appello di Catanzaro che aveva emesso la sentenza impugnata con la conseguente violazione del diritto di difesa. 3.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, del codice di rito mediante l'acquisizione degli atti relativi al sopra citato procedimento instaurato a carico dei militari della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e della [OSCURATO:PERSONA], costituente un elemento nuovo e decisivo al fine di escludere la sua responsabilità rispetto ai reati di naufragio colposo e di morte come conseguenza di altro delitto (capi 2 e 3 della rubrica). Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha fornito una motivazione assolutamente apparente per respingere la richiesta in esame, senza tenere conto del fatto che l'imputazione a carico dei militari riguarda gli stessi delitti di naufragio colposo e di omicidio colposo e che il relativo giudizio si trova nella fase dibattimentale. 3.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena per il reato sub 1), fissata nel massimo edittale vigente all'epoca dei fatti. In particolare, evidenzia che per tale reato (rispetto al quale l'imputato non mette in discussione la propria colpevolezza) la pena inflitta è assolutamente sproporzionata rispetto alle sue concrete responsabilità, tenuto conto dell'effettivo ruolo da lui svolto all'interno del contesto concorsuale della fattispecie di cui al capo n.1 della rubrica, delleragioni che lo avevano portato a delinquere e della mancata commissione di atti di violenza da parte degli scafisti in danno degli immigrati trasportati. 3.4. Con il quarto motivo l'imputato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte di appello di Catanzaro rispetto al motivo di gravame riguardante la dedotta incompatibilità costituzionale della pena pecuniaria prevista ed inflitta per la fattispecie di reato riguardante il favoreggiamento della immigrazione clandestina, stabilita dalla legge in misura fissa e predeterminata. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei profili di responsabilità, a titolo di colpa, per il naufragio colposo sub 2), con particolare riferimento alla sua individuazione come conducente della imbarcazione all'atto del naufragio medesimo. Al riguardo osserva che non vi è prova che egli si trovasse, in quel preciso momento, ai comandi del caicco e che anzi, come ormai accertato in via definitiva a seguito della sentenza n. 30403/2025 emessa da questa Corte di cassazione 1'11 giugno 2025, alla guida della imbarcazione vi erano altri imputati. 3.6. Con il sesto motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio per il reato di naufragio colposo (capo 2 della rubrica) poiché, negando la rinnovazione della istruttoria, la Corte territoriale ha omesso di considerare che l'evento contestato è stato, in realtà, il frutto della interazione tra le condotte contestate agli scafisti e le omissioni dei soccorritori. 3.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione circa la determinazione della pena per il reato di cui al n. 3 della rubrica (morte per annegamento delle novantaquattro persone a seguito del naufragio, come conseguenza non voluta del delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina); invero, secondo la difesa, la Corte di appello non ha tenuto conto - nel fissare il trattamento sanzionatorio - delle omissioni in cui sono incorsi i soccorritori. 73.8. Infine, con l'ottavo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., a violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche; in particolare, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., il ruolo da lui concretamente rivestito, le ragioni che lo hanno spinto a delinquere, la sua condotta dopo i fatti e l'ammissione delle responsabilità per i fatti sub 1), elementi che, se valutati correttamente, avrebbero portato sicuramente alla concessione delle circostanze innominate. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Interno costituiti parti civili, ha depositato articolata memoria con la quale ha concluso per la inammissibilità della impugnazione dell'imputato. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta. 6. Infine, alla pubblica udienza le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati, dovendosi rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, pur richiamando la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto della impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che - oltre alle questioni processuali riguardanti la traduzione della sentenza impugnata - ripropone sostanzialmente le medesime censure sollevate con l'appello, deve essere complessivamente respinto, dato che i relativi motivi risultano in parte inammissibili ed in parte infondati. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad 8ottenere una rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/K, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra 9le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente, nei termini sopra indicati, quanto alla responsabilità per i tre reati oggetto di imputazione. 3.1. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito, sulla base degli atti legittimamente utilizzabili in considerazione del rito prescelto (compresa la consulenza del P.M. riguardante la dinamica del naufragio), nei seguenti termini. 3.2. Il giorno 26 febbraio 2023, nelle acque antistanti Steccato di Cutro, si era verificato il naufragio del natante '[OSCURATO:PERSONA] a' nel quale perdevano la vita novantaquattro persone che viaggiavano (assieme ad altri cittadini extracomunitari, per un totale di centottanta passeggeri) a bordo di detta imbarcazione nel tentativo di fare ingresso illegale nel territorio italiano. I cittadini extracomunitari (di varie nazionalità) avevano iniziato il loro viaggio dai rispettivi paesi di origine dapprima verso la Turchia, dalle cui coste partivano in data 21 febbraio 2023 a bordo della imbarcazione 'Luxury 2', nella quale erano stati stipati e costretti a stare sotto coperta, condotta da un soggetto di nazionalità turca ed uno di nazionalità siriana; dopo poche ore dall'inizio della traversata l'imbarcazione sopra indicata aveva manifestato problemi di natura tecnica tanto 1 0 ¦che gli scafisti erano costretti a fermarsi ed attendere l'arrivo di un'altra imbarcazione (il caicco '[OSCURATO:PERSONA] a') sulla quale venivano trasferiti i migranti clandestini. La nuova imbarcazione era condotta da tre cittadini turchi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da due cittadini pakistani che si occupavano della gestione dei trasportati, nonché dal cittadino siriano [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo essere stato al timone della 'Luxury 2' si alternava con gli altri scafisti al timone della '[OSCURATO:PERSONA] a', della quale curava anche la manutenzione. 3.3. A causa di nuovi problemi di natura tecnica il caicco raggiungeva le coste italiane il giorno 25 febbraio 2023, vale a dire con un giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto; gli scafisti - nonostante le proteste dei trasportati, stremati dalle condizioni di viaggio, preoccupati dalle condizioni nnetereologiche che andavano peggiorando e rimasti ormai senza acqua e viveri - decidevano di posticipare ulteriormente lo sbarco, temendo controlli delle forze dell'ordine italiane. 3.4. A causa delle peggiorate condizioni meteo, gli scafisti cambiavano punto di approdo volendo arenarsi a Steccato di Cutro; ciò nonostante, alle prime ore del 26 febbraio 2023, allertati dalle luci provenienti dalla spiaggia (che erroneamente ritenevano appartenere alla polizia), decidevano di riprendere il largo mediante una brusca virata ad alta velocità a causa della quale, però, l'imbarcazione impattava il fondale e, dopo avere imbarcato acqua, si spezzava capovolgendosi con il conseguente annegamento di novantaquattro migranti, tra cui anche donne e bambini. 4. Ciò posto, con riferimento al primo motivo il Collegio rileva che esso è infondato per le ragioni appresso indicate. 4.1. Come noto, l'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., nel sancire che non è ammessa discussione nel giudizio di rinvio sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, pone un principio di ordine generale e di valore assoluto, quello cioè della irretrattabilità del foro commissorio. In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente ha come suo imprescindibile presupposto la competenza funzionale del giudice reinvestito della cognizione dell'affare, la quale, intesa come potestà di emanare provvedimenti giurisdizionali nell'ambito di una fase del procedimento, è strettamente collegata a quella per materia e territorio. Inoltre, tale presupposto 11viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 del codice di rito che è espressamente riferita all'ipotesi della emersione nella fase rescissoria del giudizio di rinvio di nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalla quale derivi diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione. 4.2. Nel caso in esame, però, l'indicazione contenuta nel dispositivo (e nella parte motiva) della sentenza n. 6504/2026 di "altra sezione" della Corte di appello di Catanzaro risulta inconferente ed 'inutiliter data' poiché l'attività di traduzione della sentenza-documento, in ragione della sua natura meramente esecutiva, non può che essere svolta dallo stesso giudice di appello che ha emesso il provvedimento, non involgendo essa (come avviene, ad esempio, anche nel procedimento di correzione degli errori materiali) alcuna nuova cognizione o valutazione dei fatti. Va sul punto ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798), Ndiaye), secondo cui «deve ritenersi che la mancata traduzione della sentenza non travolga l'atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma attenga al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza», situazione corrispondente a quella costituita dal deposito di sentenza priva della sottoscrizione, in relazione alla quale era stato specificamente sottolineato che deve essere disposta «la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento"» (così Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671, puntualmente richiamata da Sez. U, n. 38306, Ndiaye cit.). Coerentemente, in casi analoghi, è stato di recente disposto l'annullamento per mancata traduzione della sentenza-documento con rinvio allo stesso giudice di appello che l'aveva pronunciata (Sez. 4, n. 4195 del 22/01/2026, Rv. 289477 — 01). 4.3. Parimenti infondata risulta anche la censura riguardante la violazione del contraddittorio rispetto alla traduzione della sentenza-documento, poiché non è previsto da alcuna norma che detta attività debba avvenire nel contraddittorio tra le parti; in ogni caso, si rileva che il ricorrente non contesta la fedeltà e 12correttezza della avvenuta traduzione della sentenza documento, di talché non sussiste alcun suo concreto interesse a far valere la dedotta (ed insussistente) nullità di carattere processuale. 5. Il secondo motivo deve essere anche esso respinto. Anzitutto, è opportuno ribadire che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585 - 01). Inoltre, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, Rv. 285745 - 01). 5.1. Premesso quanto sopra, deve sottolinearsi l'aspecificità della istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non avendo, la parte richiedente, indicato in modo puntuale di quali atti o attività intendesse avvalersi. In particolare, l'odierno ricorrente ha effettuato un generico richiamo agli atti di indagine relativi ad un procedimento penale esistente a carico di militari della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza della [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, non risulta definito in via irrevocabile), imputati anche loro di naufragio colposo e omicidio colposo senza indicare la concreta ed effettiva incidenza che tutti o taluno di tali atti potrebbero rivestire rispetto alla sua posizione processuale e sull'accertamento della sua responsabilità in ordine ai reati oggetto del presente procedimento. 5.2. Deve poi aggiungersi che la Corte territoriale, con argomentazione adeguata, esente da vizi di carattere logico e senza incorrere in alcun travisamento, ha osservato che l'eventuale accertamento della responsabilità dei militari per i due reati colposi non varrebbe ad elidere la responsabilità del ricorrente per tali fatti, accertata in ragione del fatto che egli era uno degli scafisti 13che aveva cooperato nella gestione dell'intera operazione e si trovava alla guida del caicco nelle fasi che avevano preceduto l'impatto con il fondale. Tale statuizione risulta conforme con il principio giurisprudenziale secondo cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali). (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013 - 01). Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie in esame, si rileva che in ogni caso le dedotte (e, allo stato, non dimostrate) omissioni di cui si sarebbero resi responsabili i militari indagati non avrebbero provocato, nel decorso causale che ha poi portato alla realizzazione dell'evento, un rischio di portata diversa o, comunque, eccezionale o del tutto atipico rispetto a quello veicolato dalla condotta dell'imputato che ha rivestito il ruolo di scafista e addetto alla manutenzione del natante affondato: in altre parole rileva l'inserimento del ricorrente in un processo causale che si è autonomamente sviluppato fino al tragico epilogo, a fronte, se del caso, di una altrui responsabilità per omissione, come tale inidonea a costituire da sola causa efficiente dell'evento. 6. Passando, quindi, all'esame del terzo motivo del ricorso (riguardante il trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina) deve anzitutto precisarsi che la pena inflitta non corrisponde al massimo edittale vigente all'epoca dei fatti considerato che l'odierno ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a), lett. b), lett. c), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d. Igs. n. 286/98, che stabiliva una pena detentiva da cinque a quindici anni aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi al fine di trarne profitto, come ammesso dallo stesso imputato. Ciò posto, la Corte territoriale, facendo proprie le valutazioni del primo giudice, ha confermato la pena in misura superiore alla forbice edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 1410/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la estrema gravità oggettiva della condotta che ha determinato la morte di novantaquattro persone e la condotta precedente e successiva ai fatti, tenuta dall'odierno ricorrente che per sua stessa ammissione ha condotto l'imbarcazione affondata, compresa la sua fuga all'estero dopo il naufragio (cfr. pag. 41 della sentenza di primo grado). La censura, pertanto, non può trovare accoglimento. 7. Il quarto motivo è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; invero, sull'argomento relativo alla legittimità dell'ammontare della pena pecuniaria si è già espressa la Corte costituzionale che con la sentenza n. 142 del 2017 ha dichiarato manifestamente infondate le relative questioni. In particolare, il Giudice delle Leggi ha osservato che, sia il comma 3, sia il comma 3-ter del censurato art. 12, individuano, quali fattori da considerare nel computo della pena, elementi non irragionevoli, pertinenti e adeguati alla gravità del reato di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato: nell'ipotesi base, di cui al comma 3, la multa si calcola in ragione di 15.000 euro per ogni persona trasportata; nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-ter (come nel caso in esame), l'entità si eleva a 25.000 euro per ogni persona. Inoltre, la Consulta ha evidenziato che dette disposizioni sono volte anzitutto, anche se non esclusivamente, a tutelare le persone trasportate, che spesso versano in stato di bisogno, anche estremo. Ne consegue che il numero delle persone coinvolte - individuato come moltiplicatore variabile della pena pecuniaria - appare idoneo a rappresentare la misura del disvalore espresso dalla condotta tenuta in concreto, considerato che si tratta di reati lesivi della dignità di ciascuna persona, oltre che di interessi generali. Quanto al valore-base della multa, gli importi fissati non esorbitano in modo manifestamente irragionevole dalla discrezionale determinazione delle sanzioni da parte del legislatore, dal momento che i beni giuridici tutelati non si limitano a quelli dell'ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma abbracciano anche i diritti fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali non di rado sono esposte a pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti, a scopo di profitto. Sulla base di tali argomentazioni, quindi, al Consulta ha escluso quella evidente irragionevolezza 15o arbitrarietà della scelta legislativa sulla misura della pena che può giustificare l'esercizio dei poteri di annullamento della Corte costituzionale. Deve aggiungersi che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2026) il sindacato sulla proporzionalità può e deve svolgersi, comunque, «entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest'ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l'intervento di questa Corte» (sentenza n. 35 del 2026). Inoltre, a fronte di scelte punitive rigide, i limiti delineati dalla sentenza n. 50 del 1980 non vengono comunque in rilievo, tenuto conto della «graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria», tale da offrire al giudice «un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice "dimensione quantitativa" dell'illecito» (ordinanza n. 475 del 2002). È stato, del resto, ribadito (sentenza n. 233 del 2018) che una tale opzione legislativa lascia «adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete» (ordinanza n. 91 del 2008); ancor di più in presenza di pene pecuniarie proporzionali, «caratterizzate da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto» (cfr. sentenza n. 142 del 2017 citata). In tale quadro, dunque, la questione relativa al difetto di proporzione risulta destituita di fondamento e la relativa eccezione di illegittimità costituzionale in parte qua risulta manifestamente infondata, non potendo assumere rilievo neppure il profilo delle conseguenze dell'eventuale inottemperanza al pagamento della cospicua sanzione, da cui discenderebbe la conversione prevista dagli artt. 660 cod. proc. pen. e 102 e 103 legge n. 689 del 1981. 8. Anche il quinto motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto diretto, all'evidenza, ad una differente valutazione delle risultanze rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità in relazione al naufragio colposo. In particolare, la 16sentenza impugnata - con motivazione congrua e non contraddittoria - senza incorrere in travisamenti ha osservato che la responsabilità dell'odierno ricorrente trovava conferma nelle dichiarazioni di alcuni dei trasportati che lo avevano indicato come uno degli scafisti del caicco, che era alla guida del natante immediatamente prima del naufragio, e nella consulenza del P.M. che aveva considerato la brusca manovra di allontanamento dalla spiaggia e l'urto con il fondale come la causa del naufragio medesimo. 8.1. Si tratta quindi di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e logicamente motivate, non possono essere messe in discussione nella presente sede di legittimità. 8.2. In ogni caso, deve aggiungersi che la dedotta circostanza, desunta da separata sentenza irrevocabile a carico di altro imputato, che il ricorrente non si trovasse ai comandi del '[OSCURATO:PERSONA] a' nell'esatto momento del naufragio non varrebbe ad escludere la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 113 cod. pen.: invero, è stato dato conto di un'operazione condotta sincronicamente dal gruppo di scafisti, tra i quali il ricorrente aveva un ruolo di rilievo nella conduzione del natante, sulla base di un progetto unitario, cosicché la circostanza che altro soggetto si trovasse al timone al momento della virata verso il largo, non varrebbe di per sé, in assenza di più specifiche deduzioni, a far ravvisare un fattore autonomo eccezionale, svincolato dalla comune progettualità, tale da recidere agli effetti dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., il nesso di causalità tra la condotta dell'odierno ricorrente e l'evento. È stato, invero, recentemente affermato, a tale proposito, che fermo il principio della cd. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non (sul quale è imperniata la disciplina normativa del nesso eziologico), la cause sopravvenute possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causa con la precedente azione od omissione poste in essere dall'imputato, solo se diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall'agente ovvero ad una linea di sviluppo dell'azione precedente, del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora se si prospetti un processo causale pur non avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, 17Rv. 286013 — 01, in motivazione). Declinando tali principi (condivisi dal Collegio) al caso di specie, deve rilevarsi che la repentina virata effettuata dal timoniere non ha introdotto, nel decorso causale che ha poi portato alla realizzazione dell'evento, un rischio di portata diversa o, comunque, eccezionale o del tutto atipico rispetto a quello veicolato dalla condotta imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] in un quadro connotato dall'oggettiva pericolosità del viaggio a bordo di natante precariamente condotto in condizioni avverse con la prospettiva di sfuggire comunque ai controlli. 9. Il sesto ed il settimo dei motivi sono infondati poiché, la Corte territoriale ha correttamente escluso di potere attenuare il trattamento sanzionatorio per i reati sub 2) e 3) in ragione della dedotta responsabilità per omissione dei militari della [OSCURATO:PERSONA] di Finanza e della [OSCURATO:PERSONA] sia perché — come già esposto rispetto al secondo ed al quinto motivo - le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicannente riconducibile ad essa (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013 - 01), sia perché detta responsabilità non è stata ancora accertata, non potendo, peraltro, essere genericamente desunta attraverso l'acquisizione di atti non specificamente indicati, come già in precedenza rilevato. In ogni caso, si osserva che la Corte territoriale (la cui decisione sul punto deve essere letta unitamente alla decisione di primo grado) ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 cod. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati sub 2) e 3) essendo stato dato rilievo, in modo coerente, alla particolare gravità del fatto ed alle condotte precedenti e successive agli eventi, tenute dall'odierno ricorrente. 10. Infondato risulta, infine, anche l'ottavo motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Come noto, in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati 18nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899): ciò risulta avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo al ruolo certamente non secondario svolto dall'imputato (scafista ed addetto alla manutenzione del natante), al precedente specifico risultante a suo carico ed alla circostanza che egli, subito dopo in fatti, era fuggito all'estero. 11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M