CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A,MINE nato i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 21./12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione .svofta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa specificazione del computo di pena effettuata in ragione del contestato delitto tentato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, il motivo si rende manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza diq eusta Corte, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. per tutte rv. 277528). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4