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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 28358/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 14848/2024 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2182/2024 del TRIBUNALE di PALERMO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RGN 14848/2024 Pag. lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare del trattamento pensionistico [OSCURATO:PERSONA] - 0126 - Sede 5500 Palermo - certificato n. 05276616, agiva dinanzi al Tribunale di Palermo lamentando il mancato accredito dei ratei di pensione spettantigli a far data dal mese di maggio 2018, accredito che non era stato disposto nonostante tre domande di variazione dell’ufficio pagatore italiano.

Il ricorrente chiedeva che l’INPS fosse condannato all’immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico con il pagamento dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al febbraio 2024, per un importo non inferiore ad euro 124.467,84, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale , sotto la forma di danno esistenziale, dal medesimo subito per l’ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell’INPS, da liquidarsi equitativamente.

2. L’Istituto si costituiva e, per quanto in questa sede rileva, contestava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Rilevava che la pensione del cui adempimento si tratta è una pensione a carico della CPDEL, ossia della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, Cassa istituita con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Aggiungeva che in forza dell’art. 4, secondo comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, i «compiti» già affidati dalla legge alla CPDEL sono stati assegnati all’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) e che, nello specifico, dallo stesso certificato di pensione prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] risultava che il trattamento era stato liquidato proprio dall’INPDAP con la conseguenza che era sussistente la giurisdizione della Corte dei conti exartt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 anche là dove si fosse allegatoa fondamento della pretesa l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato.

RGN 14848/2024 Pag.

3. Con ordinanza resa alla udienza di discussione del 07/05/2024 il Giudice del lavoro designato così provvedeva: “… Ritenuta la propria competenza; dispone ex art. 421 cod. proc. civ. l’audizione del funzionario competente al fine di chiarire le motivazioni alla base della mancata erogazione della pensione richiesta.

Fissa l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 11.30 onerando l’INPS di provvedere alla convocazione del funzionario responsabile”.

Alla fissata udienza,il funzionario dell’Istituto, appositamente comparso, faceva “… presente che per un disguido o forse un cambio IBAN la pensione in realtà è stata corrisposta ma è tornata indietro.

Il fatto che la pensione torni indietro comporta la sua chiusura.

Allo stato attuale non esiste alcun motivo ostativo alla riattivazione della pensione ed alla liquidazione degli arretrati.

I ratei arretrati verranno corrisposti non appena la pensione verrà riattivata.

Ciò non prima del mese di settembre 2024…” - così nel verbale di udienza di pari data -.

Il giudizio veniva rinviato per discussione e decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. L’INPS, quindi,sulla base delle medesime considerazioni svolte in sede di comparsa di costituzione, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione affinché questa Corte suprema di cassazione regoli la giurisdizione attribuendola alla Corte dei conti.

5. L’attore si è costituito in questa sede ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità, e comunque rigettarsi per infondatezza, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Ha, in particolare, evidenziato che il proposto ricorso è frutto di erronea premessa atteso che la controversia non verte sull’accertamento delle somme di spettanza del controricorrente, ma sulla loro ingiustificata mancata erogazione in favore di quest’ultimo, che è, e rimane, di competenza della giurisdizione ordinaria.

6. L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.

7. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.

RGN 14848/2024 Pag.

8. Anche l’INPS ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del proposto regolamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso.

Come da questa Corte già affermato (Cass., Sez.

Un., n. 15539 del 27 luglio 2016) il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l’attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l’udienza di discussione di quest’ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali (vedi anche Cass., Sez.

Un., n. 2144 del 29 gennaio 2018).

Nello specifico, come si evince dalla ricostruzione dell’iter processuale riportata nello storico di lite, vi era stata una ordinanza istruttoria ed anche l’escussione di un teste, disponendosi successivamente il rinvio della causa per la discussione.

I provvedimenti adottati nelle udienze intermedie rispetto alla proposizione del regolamento preventivo riassunzione era stati meramente ordinatori e non era intervenuta alcuna decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell’ulteriore corso del giudizio nel grado.

2. Non è in contestazione che, nella specie, si discuta di un trattamento pensionistico di un pubblico dipendente.

3. Da tempo questa Corte ha affermato (Cass., Sez.

Un., n. 190 dell’11 gennaio 1997) che, a norma degli art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti (che, come è noto, è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti), tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei RGN 14848/2024 Pag. provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, come pure le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, ilpagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti.

Il principio è stato nel tempo più volte ribadito (v.

Cass., Sez.

Un., n. 1149 del 7 novembre 2000; Cass., Sez.

Un., n. 573 del 16 gennaio 2003; Cass., Sez.

Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez.

Un., n. 11869 del 9 giugno 2016) affermandosi che la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così Cass., Sez.

Un., n. 152 del 18 marzo 1999 e Cass., Sez.

Un., n. 573 del 6 gennaio 2003 cit.), come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass., Sez.

Un., n. 9343 del 27 giugno 2002).

Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Cass., Sez.

Un., n. 11849 del 9 giugno 2016 e Cass., Sez.

Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, sul rilievo che nell’ambito individuato dall’art. 13 r.d. 1214/34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali il mancato pagamento dei ratei, il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, il pagamento di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate.

Il perimetro entro cui i giudici contabili posso esercitare la loro giurisdizione riguarda, dunque, tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del RGN 14848/2024 Pag. trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., Sez.

Un., 23 febbraio 2021, n. 4854).

Se pure è vero, dunque, che questa Corte ha affermato che non sono ammissibili estensioni dell’applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (v.

Cass., Sez.

Un., 18 novembre 2016, n. 23467 citata in sede di memoria dal controricorrente che, peraltro, ha riguardato la diversa questione della cumulabilità dell’assegno vitalizio per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale), la situazione qui in esame rientra appieno nell’ambito della previsione legislativa stante la natura di pensione pubblica degli emolumenti rivendicati.

4. In sede di conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha chiesto di: “ condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, all’immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico in favore dell’odierno concludente, nonché, e per l’effetto, condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, all’immediato pagamento in favore dello odierno concludente dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al corrente mese di febbraio 2024, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria.

Condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, a risarcire l’odierno concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all’intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella diversa e maggiore misura risultante da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d’ora; nella che sotto la forma di lucro cessante, che si quantifica anch’esso in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all’intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella diversa e maggiore misura risultante da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d’ora; e non patrimoniali, sotto la forma di danno esistenziale, dal medesimo subiti per RGN 14848/2024 Pag. l’ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell’INPS, da liquidarsi equitativamente dal Decidente”.

È indubbio, allora, che la domanda avanzata in via principale sia intesa ad ottenere l’adempimento del debito pensionistico.

Quanto alla domanda risarcitoria, va evidenziato che è pur vero che questa Corte con riguardo ad una vicenda del tutto peculiare, dopo aver richiamato i precedenti già sopra ricordati, ha affermato al punto

10. che: “Nel caso in esame la domanda di nullità del provvedimento di ‘revoca’ è tuttavia funzionale alla condanna dell’Istituto a risarcire il danno sofferto (petitum) per effetto della condotta dell’Istituto che si deduce essere stata contraria ai principi di correttezza e buona fede (causa petendi) e la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nei termini di legge”.

Il suddetto precedente non giova tuttavia alla tesi del controricorrente che insiste nel sostenere che la questione sottoposta al giudizio del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo non concerne“… la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori del trattamento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull’ammontare di detto trattamento …” ma“il semplice mancato accredito dei ratei di pensione maturati in favore del controricorrente a far data dal mese di maggio 2018 ad oggi” ed il conseguente risarcimento del danno.

Ed infatti, come da questa Corte più di recente chiaramente affermato (v.

Cass., Sez.

Un., n. 5236 del 27 febbraio 2025), anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

In tale decisione è stato ricordato che nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.

La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni RGN 14848/2024 Pag. derivanti da tale rapporto (in quel caso connessa ai tempi di erogazione della prestazione) quali che siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati.

Tale orientamento (conforme ai molteplici precedenti sopra richiamati e, tra gli altri, alla più datata Cass., Sez.

Un., n. 4853 del27 febbraio 2013, resa in fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa in cui l’INPS aveva finanche ammesso di non aver esattamente adempiuto all’obbligazione pensionistica che, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass., Sez.

Un., 14 gennaio 2005 n. 60; Cass., Sez.

Un., 18 dicembre 2007 n. 26621; Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012 n. 8083 e Cass., Sez.

Un., 6 dicembre 2012 n. 21914, ha ritenuto che anche il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova ed ha conclusivamente affermato la giurisdizione del giudice contabile).

Va, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni.

4. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio.

5. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie e la natura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 14848/2024 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2182/2024 del TRIBUNALE di PALERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RGN 14848/2024 Pag. lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare del trattamento pensionistico [OSCURATO:PERSONA] - 0126 - Sede 5500 Palermo - certificato n. 05276616, agiva dinanzi al Tribunale di Palermo lamentando il mancato accredito dei ratei di pensione spettantigli a far data dal mese di maggio 2018, accredito che non era stato disposto nonostante tre domande di variazione dell’ufficio pagatore italiano. Il ricorrente chiedeva che l’INPS fosse condannato all’immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico con il pagamento dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al febbraio 2024, per un importo non inferiore ad euro 124.467,84, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale , sotto la forma di danno esistenziale, dal medesimo subito per l’ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell’INPS, da liquidarsi equitativamente. 2. L’Istituto si costituiva e, per quanto in questa sede rileva, contestava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Rilevava che la pensione del cui adempimento si tratta è una pensione a carico della CPDEL, ossia della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, Cassa istituita con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. Aggiungeva che in forza dell’art. 4, secondo comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, i «compiti» già affidati dalla legge alla CPDEL sono stati assegnati all’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) e che, nello specifico, dallo stesso certificato di pensione prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] risultava che il trattamento era stato liquidato proprio dall’INPDAP con la conseguenza che era sussistente la giurisdizione della Corte dei conti exartt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 anche là dove si fosse allegatoa fondamento della pretesa l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato. RGN 14848/2024 Pag. 3. Con ordinanza resa alla udienza di discussione del 07/05/2024 il Giudice del lavoro designato così provvedeva: “… Ritenuta la propria competenza; dispone ex art. 421 cod. proc. civ. l’audizione del funzionario competente al fine di chiarire le motivazioni alla base della mancata erogazione della pensione richiesta. Fissa l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 11.30 onerando l’INPS di provvedere alla convocazione del funzionario responsabile”. Alla fissata udienza,il funzionario dell’Istituto, appositamente comparso, faceva “… presente che per un disguido o forse un cambio IBAN la pensione in realtà è stata corrisposta ma è tornata indietro. Il fatto che la pensione torni indietro comporta la sua chiusura. Allo stato attuale non esiste alcun motivo ostativo alla riattivazione della pensione ed alla liquidazione degli arretrati. I ratei arretrati verranno corrisposti non appena la pensione verrà riattivata. Ciò non prima del mese di settembre 2024…” - così nel verbale di udienza di pari data -. Il giudizio veniva rinviato per discussione e decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. L’INPS, quindi,sulla base delle medesime considerazioni svolte in sede di comparsa di costituzione, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione affinché questa Corte suprema di cassazione regoli la giurisdizione attribuendola alla Corte dei conti. 5. L’attore si è costituito in questa sede ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità, e comunque rigettarsi per infondatezza, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha, in particolare, evidenziato che il proposto ricorso è frutto di erronea premessa atteso che la controversia non verte sull’accertamento delle somme di spettanza del controricorrente, ma sulla loro ingiustificata mancata erogazione in favore di quest’ultimo, che è, e rimane, di competenza della giurisdizione ordinaria. 6. L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. 7. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario. RGN 14848/2024 Pag. 8. Anche l’INPS ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del proposto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso. Come da questa Corte già affermato (Cass., Sez. Un., n. 15539 del 27 luglio 2016) il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l’attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l’udienza di discussione di quest’ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali (vedi anche Cass., Sez. Un., n. 2144 del 29 gennaio 2018). Nello specifico, come si evince dalla ricostruzione dell’iter processuale riportata nello storico di lite, vi era stata una ordinanza istruttoria ed anche l’escussione di un teste, disponendosi successivamente il rinvio della causa per la discussione. I provvedimenti adottati nelle udienze intermedie rispetto alla proposizione del regolamento preventivo riassunzione era stati meramente ordinatori e non era intervenuta alcuna decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell’ulteriore corso del giudizio nel grado. 2. Non è in contestazione che, nella specie, si discuta di un trattamento pensionistico di un pubblico dipendente. 3. Da tempo questa Corte ha affermato (Cass., Sez. Un., n. 190 dell’11 gennaio 1997) che, a norma degli art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti (che, come è noto, è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti), tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei RGN 14848/2024 Pag. provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, come pure le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, ilpagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. Il principio è stato nel tempo più volte ribadito (v. Cass., Sez. Un., n. 1149 del 7 novembre 2000; Cass., Sez. Un., n. 573 del 16 gennaio 2003; Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., n. 11869 del 9 giugno 2016) affermandosi che la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così Cass., Sez. Un., n. 152 del 18 marzo 1999 e Cass., Sez. Un., n. 573 del 6 gennaio 2003 cit.), come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass., Sez. Un., n. 9343 del 27 giugno 2002). Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Cass., Sez. Un., n. 11849 del 9 giugno 2016 e Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, sul rilievo che nell’ambito individuato dall’art. 13 r.d. 1214/34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali il mancato pagamento dei ratei, il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, il pagamento di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. Il perimetro entro cui i giudici contabili posso esercitare la loro giurisdizione riguarda, dunque, tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del RGN 14848/2024 Pag. trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854). Se pure è vero, dunque, che questa Corte ha affermato che non sono ammissibili estensioni dell’applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (v. Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23467 citata in sede di memoria dal controricorrente che, peraltro, ha riguardato la diversa questione della cumulabilità dell’assegno vitalizio per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale), la situazione qui in esame rientra appieno nell’ambito della previsione legislativa stante la natura di pensione pubblica degli emolumenti rivendicati. 4. In sede di conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha chiesto di: “ condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, all’immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico in favore dell’odierno concludente, nonché, e per l’effetto, condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, all’immediato pagamento in favore dello odierno concludente dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al corrente mese di febbraio 2024, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria. Condannare l’INPS, [OSCURATO:PERSONA] della Previdenza ed Assistenza, a risarcire l’odierno concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all’intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella diversa e maggiore misura risultante da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d’ora; nella che sotto la forma di lucro cessante, che si quantifica anch’esso in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all’intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella diversa e maggiore misura risultante da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d’ora; e non patrimoniali, sotto la forma di danno esistenziale, dal medesimo subiti per RGN 14848/2024 Pag. l’ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell’INPS, da liquidarsi equitativamente dal Decidente”. È indubbio, allora, che la domanda avanzata in via principale sia intesa ad ottenere l’adempimento del debito pensionistico. Quanto alla domanda risarcitoria, va evidenziato che è pur vero che questa Corte con riguardo ad una vicenda del tutto peculiare, dopo aver richiamato i precedenti già sopra ricordati, ha affermato al punto 10. che: “Nel caso in esame la domanda di nullità del provvedimento di ‘revoca’ è tuttavia funzionale alla condanna dell’Istituto a risarcire il danno sofferto (petitum) per effetto della condotta dell’Istituto che si deduce essere stata contraria ai principi di correttezza e buona fede (causa petendi) e la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nei termini di legge”. Il suddetto precedente non giova tuttavia alla tesi del controricorrente che insiste nel sostenere che la questione sottoposta al giudizio del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo non concerne“… la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori del trattamento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull’ammontare di detto trattamento …” ma“il semplice mancato accredito dei ratei di pensione maturati in favore del controricorrente a far data dal mese di maggio 2018 ad oggi” ed il conseguente risarcimento del danno. Ed infatti, come da questa Corte più di recente chiaramente affermato (v. Cass., Sez. Un., n. 5236 del 27 febbraio 2025), anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In tale decisione è stato ricordato che nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni RGN 14848/2024 Pag. derivanti da tale rapporto (in quel caso connessa ai tempi di erogazione della prestazione) quali che siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati. Tale orientamento (conforme ai molteplici precedenti sopra richiamati e, tra gli altri, alla più datata Cass., Sez. Un., n. 4853 del27 febbraio 2013, resa in fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa in cui l’INPS aveva finanche ammesso di non aver esattamente adempiuto all’obbligazione pensionistica che, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2005 n. 60; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2007 n. 26621; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012 n. 8083 e Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2012 n. 21914, ha ritenuto che anche il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova ed ha conclusivamente affermato la giurisdizione del giudice contabile). Va, pertanto, ribadito che sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni. 4. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio. 5. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie e la natura