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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 20308/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 930 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio legale digitale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 728/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 28/06/2016 R.G. n. 30/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cancelliere di area C, posizione economica C1 presso il Ministero della Giustizia (ivi trasferito a seguito di mobilità volontaria dall’Università degli Studi di Milano), aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del diniego di nulla osta del Ministero in relazione alla sua R.G.N. 930/2017 Pag.domanda di mobilità volontaria presso l’Agenzia delle dogane quale esperto informatico di area C, posizione economica C1 (a seguito di avviso di mobilità intercompartimentale di tale Agenzia n. 94765/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed altresì chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione perduta per il mancato trasferimento;

2. il Tribunale aveva respinto il ricorso;

3. la Corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente l’impugnazione del Pupo; riteneva, innanzitutto, necessario il previo parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza (pur a seguito della delle modifiche apportate all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009); riteneva, tuttavia, del tutto generica la ragione sulla quale era stato basato il diniego di trasferimento; in particolare, evidenziava che tale diniego aveva fatto riferimento ad una carenza di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari che però non conteneva una ricognizione del personale degli organici su base territoriale; dichiarava, pertanto, illegittimo il diniego e condannava il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra l’indennità di amministrazione percepita presso il Ministero e quella spettante presso l’Agenzia a far data dal diniego al trasferimento (1/11/2012) e fino al deposito del ricorso di primo grado;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidandosi ad un motivo;

5. il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “la non corretta determinazione del danno illegittimamente contenuto dalla Corte d’appello al momento del deposito del ricorso: violazione o falsa applicazione di norme di diritto/omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)”; rileva che in sede di domanda il danno era stato chiesto a decorrere da una certa data (1/11/2012) utilizzando una formula che consentisse al Giudice di dare conto degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e che erano stati indicati come ‘patiti e patiendi’; assume che il giudice ha individuato nel deposito del ricorso un limite alla domanda risarcitoria (differenze retributive per soli quattro mesi), limite che doveva invece essere superato in quanto il diniego al trasferimento, ritenuto illegittimo, R.G.N. 930/2017 Pag.continuava e continua a produrre effetti dannosi fino a quanto esso ricorrente sarà alle dipendenze del Ministero della Giustizia;

2. il motivo è inammissibile; come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n.4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

Un., n. 23745 del 28/10/2020); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass.24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge né contiene alcun riferimento alle norme violate, e si traduce in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte; senza dire che parte ricorrente formula la propria censura adducendo, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma, anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica; ora, in disparte la dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di R.G.N. 930/2017 Pag.impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, n. 9470);

3. le suddette considerazioni esimono la Corte dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale, non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia -come nella specie - ictu oculi destinato alla reiezione (su tale principio v., ex aliis , Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);

4. nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicatida Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 930 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio legale digitale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 728/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 28/06/2016 R.G. n. 30/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cancelliere di area C, posizione economica C1 presso il Ministero della Giustizia (ivi trasferito a seguito di mobilità volontaria dall’Università degli Studi di Milano), aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del diniego di nulla osta del Ministero in relazione alla sua R.G.N. 930/2017 Pag.domanda di mobilità volontaria presso l’Agenzia delle dogane quale esperto informatico di area C, posizione economica C1 (a seguito di avviso di mobilità intercompartimentale di tale Agenzia n. 94765/RU dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed altresì chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione perduta per il mancato trasferimento; 2. il Tribunale aveva respinto il ricorso; 3. la Corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente l’impugnazione del Pupo; riteneva, innanzitutto, necessario il previo parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza (pur a seguito della delle modifiche apportate all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009); riteneva, tuttavia, del tutto generica la ragione sulla quale era stato basato il diniego di trasferimento; in particolare, evidenziava che tale diniego aveva fatto riferimento ad una carenza di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari che però non conteneva una ricognizione del personale degli organici su base territoriale; dichiarava, pertanto, illegittimo il diniego e condannava il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra l’indennità di amministrazione percepita presso il Ministero e quella spettante presso l’Agenzia a far data dal diniego al trasferimento (1/11/2012) e fino al deposito del ricorso di primo grado; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidandosi ad un motivo; 5. il Ministero non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “la non corretta determinazione del danno illegittimamente contenuto dalla Corte d’appello al momento del deposito del ricorso: violazione o falsa applicazione di norme di diritto/omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)”; rileva che in sede di domanda il danno era stato chiesto a decorrere da una certa data (1/11/2012) utilizzando una formula che consentisse al Giudice di dare conto degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e che erano stati indicati come ‘patiti e patiendi’; assume che il giudice ha individuato nel deposito del ricorso un limite alla domanda risarcitoria (differenze retributive per soli quattro mesi), limite che doveva invece essere superato in quanto il diniego al trasferimento, ritenuto illegittimo, R.G.N. 930/2017 Pag.continuava e continua a produrre effetti dannosi fino a quanto esso ricorrente sarà alle dipendenze del Ministero della Giustizia; 2. il motivo è inammissibile; come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n.4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;Cass.24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge né contiene alcun riferimento alle norme violate, e si traduce in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte; senza dire che parte ricorrente formula la propria censura adducendo, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma, anche, del n. 5 della medesima disposizione codicistica; ora, in disparte la dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di R.G.N. 930/2017 Pag.impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, n. 9470); 3. le suddette considerazioni esimono la Corte dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale, non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia -come nella specie - ictu oculi destinato alla reiezione (su tale principio v., ex aliis , Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924); 4. nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicatida Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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