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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32304/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione a lui ascritta al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta per il reato di furto aggravato di cui al capo 1), rispetto al quale ultimo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160); Rilevato che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna decisiva rilevanza della lacuna motivazionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione a lui ascritta al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, rideterminato la pena inflitta per il reato di furto aggravato di cui al capo 1), rispetto al quale ultimo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha invero affermato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160); Rilevato che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna decisiva rilevanza della lacuna motivazionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 32304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris