CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1976
Cassazione n. 36079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1976 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAVi/AN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 285/1992, con recidiva nel biennio (Casal di Principe, il 16/06/2017). Considerato che, con riguardo all'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena), la sentenza impugnata offre motivazione sufficiente e non manifestamente illogica (p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /