CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è inammissibile; le doglianze relative all'affermazione di responsabilità, sono dirette a sollecitare una rivalutazione delle istanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, a fronte di motivazione adeguata e logica (pag 5 e 6, ove si ritiene sussistente la finalità di spaccio, evidenziando il quantitativo delle sostanze stupefacenti detenute, le modalità di rinvenimento, la presenza di block notes contenente cifre e nomi e dirorsello contenente una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio); con riferimento al trattamento sanzionatorio, va evidenziato che la Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice in quanto adeguata al fatto in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato ed evidenziando anche che la contestata recidiva non era stata di fatto considerata ai fini determinazione della pena. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità; il ricorrente non si confronta criticamente con tale motivazione proponendo una censura generica. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così