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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 09346/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del G1P TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdeit-e-~ki.se-a+leirerrt+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 20.4.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di ricettazione e porto di arma clandestina, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 2.000 di multa.

2. Ha proposto ~3 ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in assenza di prova in ordine alla effettiva funzionalità dell'arma.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta, personalmente, avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

L'unico motivo di impugnazione sostiene che non vi era prova della effettiva funzionalità della pistola portata dall'imputato, risolvendosi così nella prospettazione di argomenti di merito.

4. Dunque, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce i en yealk-in istriczit~- la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna Oi al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente /LN chete cLU' En

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del G1P TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdeit-e-~ki.se-a+leirerrt+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 20.4.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di ricettazione e porto di arma clandestina, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 2.000 di multa. 2. Ha proposto ~3 ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in assenza di prova in ordine alla effettiva funzionalità dell'arma. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta, personalmente, avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'unico motivo di impugnazione sostiene che non vi era prova della effettiva funzionalità della pistola portata dall'imputato, risolvendosi così nella prospettazione di argomenti di merito. 4. Dunque, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce i en yealk-in istriczit~- la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna Oi al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /LN chete cLU' En
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