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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 37417/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucji(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpi/e ha concluso chiedendo a-C. 23 ?5- e.. t; t /Io i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trieste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B dell'imputazione peAprescrizione e rideterminato la pena per il reato di furto aggravato, continuato, per il quale aveva riportato condanna in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa ( previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alle aggravanti contestate e applicazione della riduzione per il rito abbreviato ).

2. Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Marussi, col quale si deduce la violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, e 350 codice di rito, e difetto di motivazione.

In particolare si fa riferimento alla vicenda del 9 settembre 2014 allorquando l'imputato, noto alle forze dell'ordine per i precedenti penali, fu fermato dai carabinieri mentre viaggiava a bordo di una bicicletta in quanto si sospettava che la stessa non fosse di sua proprietà.

Nella circostanza il Marussi riferiva di aver precedentemente rubato insieme ad altra persona, e, nel prosieguo degli accertamenti, come riporta sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, il predetto rendeva spontaneamente dichiarazioni, in un primo momento addirittura senza l'assistenza di un legale, ammettendo il compimento, in concorso con Loreto e con un certo Zanetti, di diversi furti commessi tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre; ed è proprio su tali dichiarazioni che si fonda principalmente l'impianto accusatorio che ha portato i giudici a ritenere acclarata la penale responsabilità del Marussi; indi si contesta l'iter logico-giuridico seguito dai giudici.

Innanzitutto la circostanza che il Marussi fu fermato è indicativa del fatto che i carabinieri nutrissero già qualche sospetto nei suoi confronti di talchè lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta alle indagini fin dall'inizio o quantomeno dal momento in cui in seguito all'accertamento delle forze dell'ordine ebbe ad ammettere il furto della bicicletta sulla quale viaggiava.

Ne discende la inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente ai sensi dell'articolo 63, comma 2, codice di rito; in ogni caso l'accertamento della spontaneità delle dichiarazioni deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio e si deve basare su tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto e di cui il giudicante deve dare atto con una motivazione congrua ed adeguata; laddove nel caso che occupa non viene in alcun modo chiarito se si tratta concretamente di dichiarazioni spontanee, essendosi la Corte territoriale limitata semplicemente ad affermare che nulla depone nel senso che tali dichiarazioni non siano state spontanee perché non vi è alcun elemento che in concreto possa far dubitare della loro spontaneità; si tratta, all'evidenza, di motivazione apodittica. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il motivo articolato che denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato non considera che il Marussi ebbe poi a confessare i furti, alla presenza del difensore.

Ed invero, la sentenza impugnata, nel rispondere alla censura sollevata in appello nei medesimi termini qui riproposta, evidenzia, da un lato, come le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto siano utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ( cfr. per tutte, Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280242 - 01 Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione) e, dall'altro, come nel caso di specie, in ogni caso fosse intervenuta, il giorno successivo, piena confessione da parte del Marussi in ordine ai fatti contestati, alla presenza del difensore; lasciando chiaramente intendere che l'affermazione di responsabilità si basa non solo sulle prime dichiarazioni ma anche su quelle successivamente rese dall'indagato nel rispetto delle norme che prevedono la necessità dell'assistenza difensiva.

Né peraltro il ricorrente, nell'avanzare genericamente dubbi sulla spontaneità delle dichiarazioni ha indicato elementi concreti idonei a incrinare la valutazione svolta dal giudice di merito; la conferma intervenuta alla presenza del difensore reca d'altronde con sé il segno della convinzione dellExprecedente ammissione.

Ne discende che la doglianza qui nuovamente proposta è manifestamente infondata.

Inammissibile rimane il motivo anche se riguardato sotto il profilo del vizio di motivazione, pure eccepito in ricorso, avendo la corte territoriale indicato le ragioni della piena utilizzabilità delle dichiarazioni del Marussi; in ogni caso, fondandosi esso sul presupposto della violazione di legge processuale, che, come detto, non sussiste nel caso di specie, è privo di pregio perché ciò che rileva, ove si sollevi una questione processuale, è la correttezza della decisione più che la motivazione resa per sostenerla.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucji(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpi/e ha concluso chiedendo a-C. 23 ?5- e.. t; t /Io i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trieste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B dell'imputazione peAprescrizione e rideterminato la pena per il reato di furto aggravato, continuato, per il quale aveva riportato condanna in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa ( previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alle aggravanti contestate e applicazione della riduzione per il rito abbreviato ). 2. Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Marussi, col quale si deduce la violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, e 350 codice di rito, e difetto di motivazione. In particolare si fa riferimento alla vicenda del 9 settembre 2014 allorquando l'imputato, noto alle forze dell'ordine per i precedenti penali, fu fermato dai carabinieri mentre viaggiava a bordo di una bicicletta in quanto si sospettava che la stessa non fosse di sua proprietà. Nella circostanza il Marussi riferiva di aver precedentemente rubato insieme ad altra persona, e, nel prosieguo degli accertamenti, come riporta sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, il predetto rendeva spontaneamente dichiarazioni, in un primo momento addirittura senza l'assistenza di un legale, ammettendo il compimento, in concorso con Loreto e con un certo Zanetti, di diversi furti commessi tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre; ed è proprio su tali dichiarazioni che si fonda principalmente l'impianto accusatorio che ha portato i giudici a ritenere acclarata la penale responsabilità del Marussi; indi si contesta l'iter logico-giuridico seguito dai giudici. Innanzitutto la circostanza che il Marussi fu fermato è indicativa del fatto che i carabinieri nutrissero già qualche sospetto nei suoi confronti di talchè lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta alle indagini fin dall'inizio o quantomeno dal momento in cui in seguito all'accertamento delle forze dell'ordine ebbe ad ammettere il furto della bicicletta sulla quale viaggiava. Ne discende la inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente ai sensi dell'articolo 63, comma 2, codice di rito; in ogni caso l'accertamento della spontaneità delle dichiarazioni deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio e si deve basare su tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto e di cui il giudicante deve dare atto con una motivazione congrua ed adeguata; laddove nel caso che occupa non viene in alcun modo chiarito se si tratta concretamente di dichiarazioni spontanee, essendosi la Corte territoriale limitata semplicemente ad affermare che nulla depone nel senso che tali dichiarazioni non siano state spontanee perché non vi è alcun elemento che in concreto possa far dubitare della loro spontaneità; si tratta, all'evidenza, di motivazione apodittica. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il motivo articolato che denuncia la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato non considera che il Marussi ebbe poi a confessare i furti, alla presenza del difensore. Ed invero, la sentenza impugnata, nel rispondere alla censura sollevata in appello nei medesimi termini qui riproposta, evidenzia, da un lato, come le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto siano utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ( cfr. per tutte, Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280242 - 01 Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione) e, dall'altro, come nel caso di specie, in ogni caso fosse intervenuta, il giorno successivo, piena confessione da parte del Marussi in ordine ai fatti contestati, alla presenza del difensore; lasciando chiaramente intendere che l'affermazione di responsabilità si basa non solo sulle prime dichiarazioni ma anche su quelle successivamente rese dall'indagato nel rispetto delle norme che prevedono la necessità dell'assistenza difensiva. Né peraltro il ricorrente, nell'avanzare genericamente dubbi sulla spontaneità delle dichiarazioni ha indicato elementi concreti idonei a incrinare la valutazione svolta dal giudice di merito; la conferma intervenuta alla presenza del difensore reca d'altronde con sé il segno della convinzione dellExprecedente ammissione. Ne discende che la doglianza qui nuovamente proposta è manifestamente infondata. Inammissibile rimane il motivo anche se riguardato sotto il profilo del vizio di motivazione, pure eccepito in ricorso, avendo la corte territoriale indicato le ragioni della piena utilizzabilità delle dichiarazioni del Marussi; in ogni caso, fondandosi esso sul presupposto della violazione di legge processuale, che, come detto, non sussiste nel caso di specie, è privo di pregio perché ciò che rileva, ove si sollevi una questione processuale, è la correttezza della decisione più che la motivazione resa per sostenerla. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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