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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46671/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 10 ottobre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, P> CAPPELLUTTI Arnaldo, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine al reato sub B) in difetto della prova dell'effettiva contraffazione del marchio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della rilevanza attribuita alla perizia eseguita dall'esperto incaricato dalla ditta titolare dei prodotti e del marchio sequestrato trattandosi di scritto di parte.

Tale perizia conterrebbe inoltre delle contraddizioni affermando da una parte palesi difformità all'originale ma concludendo che gli articoli dovevano considerarsi "fedelmente riprodotti in modo da trarre in inganno il consumatore finale" 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della sussistenza di un falso grossolano o innocuo.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della rilevanza che le considerazioni sopra esposte hanno per ritenere sussistente il reato di cui all'articolo 474 cod pen e quindi escludere la sussistenza anche di un delitto di ricettazione per difetto del delitto presupposto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto alla ipotizzata rilevanza di un falso grossolano, nemmeno ritenuto sussistente, deve rilevarsi che la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e ì prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.3.2.

Quanto alle modalità di accertamento della contraffazione, deve ribadirsi che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività.

In tema dì prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su questioni inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. Sez. 3, n. 29891 del 13.5.2015, Rv. 264444).

Stanti tali presupposti, nel caso di specie non può dubitarsi della valenza di un elaborato tecnico, specificamente motivato, proveniente da soggetto qualificato nei termini sopra richiamati.

Quanto alla presenza di un interesse economico, deve rilevarsi la mancanza di alcuna deduzione difensiva da cui potersi desumere alcuna forma di interesse capo al dichiarante le cui considerazione risultano comunque specificamente valutate in termini dì logicità e congruità dalla Corte territoriale.

3.2.1. Non sussiste inoltre alcun profilo di contraddittorietà tra finalità ingannatorie e cattiva qualità dei prodotti della contraffazione del marchio in quanto tali elementi risultano profili non necessariamente percepibili ictu °cuti

3.3. La palese inammissibilità su specie di manifesta infondatezza dei primi tre motivi determina l'assorbimento del quarto motivo di ricorso proposto.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 10 ottobre 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, P> CAPPELLUTTI Arnaldo, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine al reato sub B) in difetto della prova dell'effettiva contraffazione del marchio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della rilevanza attribuita alla perizia eseguita dall'esperto incaricato dalla ditta titolare dei prodotti e del marchio sequestrato trattandosi di scritto di parte. Tale perizia conterrebbe inoltre delle contraddizioni affermando da una parte palesi difformità all'originale ma concludendo che gli articoli dovevano considerarsi "fedelmente riprodotti in modo da trarre in inganno il consumatore finale" 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della sussistenza di un falso grossolano o innocuo. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della rilevanza che le considerazioni sopra esposte hanno per ritenere sussistente il reato di cui all'articolo 474 cod pen e quindi escludere la sussistenza anche di un delitto di ricettazione per difetto del delitto presupposto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alla ipotizzata rilevanza di un falso grossolano, nemmeno ritenuto sussistente, deve rilevarsi che la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e ì prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.3.2. Quanto alle modalità di accertamento della contraffazione, deve ribadirsi che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. In tema dì prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su questioni inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. Sez. 3, n. 29891 del 13.5.2015, Rv. 264444). Stanti tali presupposti, nel caso di specie non può dubitarsi della valenza di un elaborato tecnico, specificamente motivato, proveniente da soggetto qualificato nei termini sopra richiamati. Quanto alla presenza di un interesse economico, deve rilevarsi la mancanza di alcuna deduzione difensiva da cui potersi desumere alcuna forma di interesse capo al dichiarante le cui considerazione risultano comunque specificamente valutate in termini dì logicità e congruità dalla Corte territoriale. 3.2.1. Non sussiste inoltre alcun profilo di contraddittorietà tra finalità ingannatorie e cattiva qualità dei prodotti della contraffazione del marchio in quanto tali elementi risultano profili non necessariamente percepibili ictu °cuti 3.3. La palese inammissibilità su specie di manifesta infondatezza dei primi tre motivi determina l'assorbimento del quarto motivo di ricorso proposto. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novem
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