CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15226/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ovvero Annh ovvero Ahm alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] o il 25/3/1986; avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ovvero Amh ovvero Ahm alias [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato, che ha sottoscritto il ricorso con l'alias [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed alla mancata confutazione delle doglianze difensive, nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 111 comma 7 e all'art. 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. È poi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Am