CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 07/12/2021 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data ccK 19/12/2018 del Tribunale di Napoli, che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., contestato in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti. Deducono: 1. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni. 1.1. "Violazione ex lege art. 606 lett. e". Il ricorrente assume che le due intercettazioni ambientali a carico di [OSCURATO:PERSONA] provano la sua estraneità ai fatti. Aggiunge che "la sentenza impugnata va riformata in ordine alla determinazione della pena" perché il giudice di primo grado ha tenuto conto soltanto dei precedenti penali e non anche degli altri parametri di cui all'art. 133 cod.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen. e all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen.. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente assume che non è stato superato il ragionevole dubbio con riguardo alla responsabilità dell'imputato, mancando la prova della provenienza delittuosa e dell'auto e in ragione dell'errata valutazione della confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] e alla inidoneità probatoria delle intercettazioni telefoniche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, riconducibile all'ipotesi del furto. In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente svalutato la confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato autore del furto dell'autovettura. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 546 comma 3, cod.proc.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata a richiamare le motivazioni del giudice di primo grado e a travisare il contenuto dell'unica intercettazione a carico dell'imputato. Il tutto in violazione dei requisiti richiesti per una legittima motivazione per relationem. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.pen.. Il motivo si collega a quello precedente e anche in questo caso si assume che l'unica intercettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] è di significato equivoco e non è idonea a fondare il giudizio di responsabilità. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen.. In questo caso si denuncia la nullità della sentenza, per l'omessa valutazione del comportamento processuale, del tempo trascorso dal commesso reato e delle condizioni di vita dell'imputato, ai fini della prevalenza delle circostazne attenuanti generiche e della riduzione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] Raffaele. 4.1. "Violazione dell'art. 606 lettere a, b, c, d, e, in relazione all'art. 125 n. 3, c.p.p., nonché dell'art. 133, 62-bis". Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato vaglio delle deduzioni esposte dalla difesa in relazione alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. 4.2. "Violazione dell'art. 606 lettere a, b, c, d, e, in relazione all'art. 125 n. 3, c.p.p. e all'art. 129 c.p.p.". Il ricorrente assume che la manca la prova sull'elemento intenzionale. 4.3. Vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce che la Corte di appello non ha motivato in maniera compiuta sulla responsabilità e sulle circostanze attenuanti generiche e non ha ridotto la pena. Aggiunge che non è emersa la prova del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel capo d'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni sollevate con l'appello e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Va anzitutto rilevato che la Corte di appello -alle pagine 15 e seguenti della sentenza impugnata- ha dato risposta alle medesime censure difensive oggi riproposte con il ricorso, illustrando gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] e osservando - altresì- che «sostanzialmente l'appellante deduce la stessa versione offerta al primo giudice e già compiutamente rigettata, senza che si confronti con gli argomenti utilizzati dal primo giudice (si veda pag. 65 e 66 della sentenza appellata, cui si rinvia)». In sostanza, l'odierno ricorrente propone con il ricorso le medesime questioni sollevate davanti al giudice di primo grado e riproposte alla Corte di appello, già risolte dai due giudici della doppia sentenza conforme, trascurando ogni confronto con le ragioni del rigetto, così come esposte sia dal tribunale, sia dalla Corte di appello. Da qui una doppia ragione di inammissibilità. 1.1.1. In primo luogo, questa Corte ha costantemente chiarito che inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto 1/4". apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.1.2. Il ricorso, inoltre, è affetto dal vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Quanto alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, il ricorrente, sulla base di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, conclude chiedendo «in riforma della sentenza impugnata, con la concessione delle attenuanti generiche ridurre la pena ai minimi edittali al fine di renderla maggiormente proporzionata alla non eccessiva gravità dei fatti», così sollecitando alla Corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse. 1.3. tanto conduce all'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando è inammissibile perché reiterativo delle medesime questioni sollevate con l'atto di appello e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. I medesimi temi oggi sollevati con il ricorso sono stati affrontati e risolti dalla Corte di appello alle pagine 11 ss. della sentenza impugnata, spiegando tra le altre cose- le ragioni per cui doveva considerarsi esattamente identificata l'autovettura oggetto dell'imputazione di cui al capo 11, anche alla stregua della doppia confessione resa dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia e rendendo dichiarazioni spontanee davanti al tribunale. 2.1. La reiterazione delle medesime argomentazioni esposte con il gravame e risolte dalla Corte di appello conduce alla ragione di inammissibilità indicata al paragrafo 1.1.1.. 2.2. va ulteriormente osservato che entrambi i motivi di ricorso -anche in punto di qualificazione giuridica del fatto- si risolvono in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.3. A tale ultimo proposito, va ulteriormente specificato che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 — 01). 2.4. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio è inammissibile perché reiterativo delle medesime questioni sollevate con l'atto di appello e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha dato risposta alle argomentazioni difensive -oggi reiterate con il ricorso- alle pagine 13 e seguenti della sentenza impugnata, illustrando i contenuti degli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], rinvenienti dalle intercettazioni e dalle videoriprese. 3.1. Il ricorrente reitera le medesime argomentazioni, trascurando le motivazioni del giudice dell'appello (con particolare riguardo alla parte in cui la Corte di appello precisa che a carico di [OSCURATO:PERSONA] si hanno più intercettazioni e non solo la n. 477 di progr. che, peraltro, si definisce chiarissima), offrendo una lettura alternativa del contenuto dell'intercettazione e prospettando una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, anche in relazione alla qualificazione del fatto, così incorrendo nelle ragioni d'inammissibilità esposte ai paragrafi 1.1.1., 1.1.2., 2.2. e 2.3.. 3.2. Quanto alla doglianza relativa al rinvio del giudice di appello alla motivazione del giudice di primo grado, bisogna evidenziare che l'adesione del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado è un'evenienza legittima, oltre che rispettosa delle garanzie riconosciute all'imputato dalla Convenzione EDU. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invero, ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). Da qui la manifesta infondatezza della relativa doglianza difensiva. 3.3. Quanto alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, il ricorrente espone una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, così sollecitando alla Corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse. 3.4. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele è inammissibile perché generico e perché privo di correlazione con la sentenza impugnata. Il ricorso, invero, si presenta nella sua interezza come una serie di generiche enunciazioni di erroneità e apodittiche asserzioni di omessa motivazione -peraltro- manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle doglianze esposte dalla difesa in relazione alla responsabilità, all'elemento soggettivo e alla qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo alla sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. 4.1. Il ricorso, pertanto, si mostra inammissibile per le ragioni indicate ai paragrafi 1.1.1. e 1.1.2.. 4.2. In relazione alla denuncia di omessa motivazione sulle questioni relative al trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento, attenuanti generiche e riduzione della pena), va rilevato che -diversamente da quanto affermato nel ricorso- non è dato rinvenire alcuna censura esposta in tal senso nell'atto di appello, dove -anzi- si legge: «Sotto il profilo sanzionatorio alcun motivo viene proposto atteso che il Tribunale, tenuto conto della marginalità della posizione, non ha potuto far altro che condannare al minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche». Tanto risalta come in relazione al trattamento sanzionatorio vi sia stata l'interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 4.3. Tanto conduce all'inammissibilità del ricorso. 5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri