CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca , in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza n. 6640, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 4.11.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef 2009 - Diniego di rimborso -Dipendente pubblico - Reiterazione illegittima di contratti a termine - Risarcimento - Danno emergente - Esenzione da imposizione. 1. [OSCURATO:PERSONA], con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme a lei erogate per effetto di sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero, per avere stipulato con la ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, quantificato in considerazione dell’ultima retribuzione percepita. La contribuente sosteneva che si fosse in presenza del ristoro di un danno emergente, da non assoggettare ad imposizione, mentre l’Amministrazione finanziaria affermava la ricorrenza di un lucro cessante, conseguendone la sottoposizione delle somme corrisposte ad imposizione. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale lo rigettava. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR rigettava l’impugnativa, confermando la pronuncia dei primi giudici. 4. Avverso la sentenza del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, hanno ricevuto la notificazione del ricorso il 3/5.5.2017, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in quanto la somma riconosciuta in suo favore dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – sezione lavoro, aveva natura risarcitoria non reddituale, in conseguenza della condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e, come tale, non doveva essere assoggettata a tassazione. 2. Invero costituisce principio consolidato quello secondo il quale tutte le indennità percepita dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione. L’art. 6, comma 2, del Dpr n. 917 del 1986 prevede, infatti, che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, però, le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e, pertanto, assicurino riparazione unicamente ad un lucro cessante, con esclusione , quindi, di ogni somma conseguita per il ristoro di un danno emergente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108). 2.1. Nel caso di specie, l’impugnata CTR ha ritenuto che “in realtà il giudice del lavoro … riferendosi continuativamente al mancato guadagno … ha voluto risarcire il lucro cessante derivante dalla perdita della retribuzione dovuta alla cessazione del contratto a termine non rinnovato e non trasformato a tempo indeterminato e, quindi, della stessa natura dei redditi di lavoro dipendente come tale assoggettato ad imposta secondo le regole stabilite nel T.U.I.R. … comma 2 dell’art. 6” (sent. CTR, p. 2). 2.2. Oppone la contribuente che “le somme erogate dal Ministero in virtù” della pronuncia giudiziale favorevole al lavoratore, “non sono andate a ripristinare una perdita di guadagno, bensì a ristorare, dal punto di vista patrimoniale, una condizione soggettiva deteriore, quale quella di impiegato illecitamente in modo precario” (ric., p. VII). 2.3. Invero il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il risarcimento del danno subito in favore di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso di violazione, da parte di quest’ultima, delle norme riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative. 2.4. La questione controversa oggetto del presente giudizio è stata recentemente affrontata da questa Corte regolatrice con la sentenza Cass. sez. V, 7.3.2023, n. 6827, pronunciata in controversia assolutamente analoga, anch’essa concernente l’impugnazione di una pronuncia di secondo grado della CTR del Lazio che aveva confermato la pronuncia adottata dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. Le valutazioni espresse dalla Corte di legittimità risultano condivisibili, e meritano pertanto di essere confermate e riprodotte. Può innanzitutto osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al d.lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.». Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una [OSCURATO:PERSONA], il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto - fermo restando il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5 - al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657). 2.4.1. Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, deve essere confermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme – quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte -hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass.12 ottobre 2018, n. 25471). 2.5. Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può decidere la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui compete conseguire il rimborso richiesto. 3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite dei gradi di merito del giudizio, in considerazione delle incertezze interpretative registratesi nel passato circa la natura del risarcimento dei danni per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono invece l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, e condanna gli intimati al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali del giudizio di cassazione, ch