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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31481/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 04.11.2020 dal Tribunale di Piacenza che aveva accertato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di reclusione, sostituita in euro 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano entrambi vizio di motivazione della sentenza impugnata, sono indeducibili in quanto generici ed inerenti a difetti ed illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, nel quale vi è, al contrario, congrua motivazione; Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducono rispettivamente violazione di legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla inattendibilità delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono deducibili in sede di legittimità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente, il quinto, violazione di legge penale in ordine alla insussistenza del fatto del reato contestato per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, ed il sesto, vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art.612, comma 2 cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, sono indeducibili poiché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); e che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ritenuto che il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il settimo, violazione di legge in ordine all'insufficiente indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena inflitta, e l'ottavo, vizio di motivazione in ordine alla omessa e/o insufficiente indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che - come accaduto nel caso di specie - la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; parimenti inammissibile, stante l'adeguatezza della motivazione anche sul punto, il profilo del motivo impihgente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, peraltro sostituita con la multa. che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Considerato che il nono motivo di ricorso inerente le statuizioni a favore delle parti civili, è indeducibile in quanto non contiene censura, essendo totalmente generico e in buona sostanza subordinato all'accoglimento del ricorso afferente la responsabilità penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 04.11.2020 dal Tribunale di Piacenza che aveva accertato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di reclusione, sostituita in euro 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano entrambi vizio di motivazione della sentenza impugnata, sono indeducibili in quanto generici ed inerenti a difetti ed illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, nel quale vi è, al contrario, congrua motivazione; Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducono rispettivamente violazione di legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla inattendibilità delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono deducibili in sede di legittimità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente, il quinto, violazione di legge penale in ordine alla insussistenza del fatto del reato contestato per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, ed il sesto, vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art.612, comma 2 cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo, sono indeducibili poiché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); e che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ritenuto che il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il settimo, violazione di legge in ordine all'insufficiente indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena inflitta, e l'ottavo, vizio di motivazione in ordine alla omessa e/o insufficiente indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e/o per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che - come accaduto nel caso di specie - la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; parimenti inammissibile, stante l'adeguatezza della motivazione anche sul punto, il profilo del motivo impihgente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, peraltro sostituita con la multa. che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). Considerato che il nono motivo di ricorso inerente le statuizioni a favore delle parti civili, è indeducibile in quanto non contiene censura, essendo totalmente generico e in buona sostanza subordinato all'accoglimento del ricorso afferente la responsabilità penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della
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