CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentatee difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];2075 - intimato -avverso la sentenza n. 600/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 78/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bottoni MariaLuisa in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] hanno adito ilNumero registro generale 28583/2021Numero sezionale 2075/2026Tribunale di Ferrara con ricorso depositato in data 10.0N9um.2er0o 1di 8ra ccolta generale 17778/2026Data pubblicazione 04/06/2026e hanno dedotto di avere ottenuto una precedente sentenza delTribunale di Ferrara, passata in giudicato, con la quale era statoaffermato il loro diritto a percepire l’indennità di anzianitàcommisurata all’intera anzianità maturata alle dipendenzedell’[OSCURATO:PERSONA] e successivamente dell’ERSA e dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l’INPS non aveva adempiutospontaneamente i ricorrenti chiesero la condanna dell’Istituto acorrispondere l’indennità di anzianità. L’INPS si costituivaeccependo la prescrizione della pretesa. Espletata istruttoria conuna c.t.u., che calcolava il dovuto per l’indennità di anzianitàritenuto sussistente e per l’indennità di premio servizio ritenutainsussistente, il Tribunale di Ferrara accoglieva la domandacondannando l’INPS a corrispondere quanto dovuto a titolo diindennità di anzianità.2. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede diBottoni Villiam si costituivano nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.600/2021 depositata in data 22/07/2021 la Corte di Appello diBologna, sezione lavoro accoglieva l’impugnazione e rigettavala domanda spiegata nel giudizio di primo grado dagli appellati.La Corte di Appello di Bologna, ritenuta doverosal’interpretazione del giudicato posto a fondamento dell’azionenon solo nella parte dispositiva ma anche nella parte motiva,riteneva che la sentenza in questione non avesse condannatol’INPS a corrispondere l’indennità di anzianità ma piuttostol’indennità di premio servizio e tanto nel regime previdenziale,ratione temporis, gestito dall’INADEL e di seguito confluitonell’INPDAP e infine nell’INPS. Tanto premesso la sentenzarilevava che nella consulenza tecnica di primo grado era statoNumero registro generale 28583/2021Numero sezionale 2075/2026accertato che quanto già ricevuto dai ricorrenti a tiNtuomleoro ddi rai ccolta generale 17778/2026Data pubblicazione 04/06/2026indennità di anzianità era stato comunque superiore a quantoloro dovuto a titolo di indennità di premio servizio previaunificazione di tutta l’anzianità contributiva, di qui il rigetto delladomanda di corresponsione di somme ulteriori a titolo diindennità di anzianità.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], BentivoglioRosa e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolando quattromotivi di impugnazione. L’INPS è rimasto intimato.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza perviolazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 112 c.p.c., 111 Cost.per avere la sentenza impugnata sollevato illegittimamente,d’ufficio, un’eccezione di giudicato sostanziale non dedotta neitermini frustrando il contraddittorio.1.1. Si deduce che, sebbene l’interpretazione del giudicatosia rilevabile di ufficio, nel caso la sentenza impugnata avrebbeerrato a rilevare la questione perché si era formato il giudicatocirca la natura della indennità in questione, indennità dianzianità, allorquando il Tribunale aveva già deciso trattarsi diindennità di anzianità senza che l’INPS avesse rilevato alcunchéal riguardo.1.2. Secondo il ricorrente dovrebbe applicarsi il principioaffermato da Cass. 17/03/2014, n. 6102 secondo il quale ilgiudicato esterno è soggetto a valutazione ed interpretazione daparte del giudice e tale attività è suscettibile di essere, a suaNumero registro generale 28583/2021Numero sezionale 2075/2026volta, coperta dal giudicato (interno) secondo le regole gNeumneeror dai lrai ccolta generale 17778/2026Data pubblicazione 04/06/2026proprie delle impugnazioni.2. Il motivo è infondato.2.1. L’INPS ha proposto specifico motivo di appello circal’interpretazione del giudicato offerta dai ricorrenti e fattapropria dal giudice di prime cure.2.2. Il giudicato costituito dalla originaria sentenza delTribunale di Ferrara era stato posto a fondamento delladomanda di condanna spiegata nel presente giudizio e, quindi,venendo in discussione la fondatezza della domanda, benpoteva la Corte di Appello tornare sulla interpretazione delgiudicato perché: il giudicato esterno, al pari di quello interno,risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminarel'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili ledecisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonioesclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art.345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, alquale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizioneassunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievoe valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo(Cass. 25/10/2018, n. 27161).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perviolazione dell’art. 12 disp. prel. al codice civile, 2909 c.c., 324c.p.c., 101, 111 cost. avendo disatteso, stravolgendone ilcontenuto letterale e sostanziale, il precedente giudicato tra leparti.3.1. Deduce la parte ricorrente che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente interpretato il giudicato costituito dallasentenza 553/2008 del Tribunale di Ferrara e dalla sentenza1427/2013 della Corte di Appello di Bologna.Numero registro generale 28583/2021Numero sezionale 2075/20264. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficiNeunmzerao .d i raccolta generale 17778/2026Data pubblicazione 04/06/20264.1. Il ricorso non riporta compiutamente il giudicato inquestione, è riferito solo il dispositivo e del tutto parzialmentela motivazione.4.2. Si consideri che: il ricorso per cassazione, con il qualesi deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, apena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza exart. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione dellaparte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato,contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'erratainterpretazione (Cass. 21/05/2025, n. 13662). Ed ancora: Ilricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione,da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli attiesecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivogiudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena diinammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., laspecifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cuilimiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato contenente il precettosostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonchédell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nelgiudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione delgiudicato (Cass. 21/02/2022, n. 5633). Ed infine: In tema diricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola delcaso concreto e conseguentemente una questione di diritto daaccertare direttamente, la sua interpretazione, da parte delgiudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza daesaminare venga messa a disposizione mediante trascrizionenel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilitàdel motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.,Numero registro generale 28583/2021restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (NellaN umero sezionale 2075/2026Numero di raccolta generale 17778/2026specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale laData pubblicazione 04/06/2026sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione delgiudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse adagire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendentidell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdottocon l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio). (Cass.16/01/2025, n. 1041).5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione della legge regionalen. 33/80 art. 31 della legge statale n. 482/1988 art. 6, commasecondo, della legge statale n. 70 del 1975 art. 13, per averritenuto, applicandola alla fattispecie, sussistente l’indennità dipremio servizio anziché l’indennità di anzianità.5.1. Il terzo motivo è inammissibile perché la sentenzaimpugnata non ha provveduto ad una applicazione nuova ed invia autonoma del quadro normativo di rilievo e non hariconosciuto l’indennità di premio servizio in luogo dellaindennità di anzianità ma, fermo il giudicato all’origine delgiudizio, ha interpretato il titolo e in base a quello ha valutatola domanda dei ricorrenti. Sicché le critiche in astratto possibilisono da circoscriversi a quella relativa al secondo motivo diricorso e cioè la critica circa l’interpretazione del giudicato (masul punto l’impugnazione difetta di autosufficienza). Non è datoinvece riproporre una valutazione del diritto vantato dairicorrenti che, ex novo, nemmeno la sentenza impugnata hacompiuto, essendosi limitata a interpretare il titolo passato ingiudicato.6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, violazione dell’art. 92 cost. e della leggeNumero registro generale 28583/2021Numero sezionale 2075/202620/03/1865, allegato E, art. 1 e 4, secondo comma, svoNlugmeerno ddi ora ccolta generale 17778/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudice amministrativo e, in altre parole, per aver sollevato unaeccezione che l’INPS non aveva sollevato così adottando atti dicompetenza della pubblica amministrazione, dunque attisottratti alla autorità giudiziaria in violazione del principio diseparazione dei poteri.6.1. Il quarto motivo è infondato perché la questione delgiudicato era valutabile e anche in via di ufficio dalla Corte diAppello atteso che sul giudicato e sulla sua portata verteva lacausa. Dunque non è configurabile alcuna attivitàamministrativa compiuta in luogo dell’INPS, ma solo l’eserciziodei poteri giurisdizionali di interpretazione della domanda e deititoli posti a fondamento di essa.7. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.8. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità indifetto di costituzione dell’INPS. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 27 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])