CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Bergamo, in data 19.11.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad )4Atti [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni due di reclusione e di euro 4.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti. 3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M