CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26319/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 3 novembre 2025 la Corte d’appello di Torino,in parziale riforma della sentenza emessa il 16 ottobre 2024 dal Tribunale diAlessandria, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiaratocolpevole del reato di tentato furto aggravato, così riqualificata l’originariaimputazione di tentata rapina aggravata in concorso, riqualificava il fatto nelreato di rapina consumata aggravata in concorso.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 597, comma 3,cod. proc. pen.Assumeva che nel riqualificare il fatto ai sensi degli artt. 110 e 628, secondoe terzo comma, cod. pen., la Corte d’appello aveva violato il divieto direformatio in pejus, considerato che il reato ritenuto dalla Corte territoriale, adifferenza della corrispondente fattispecie tentata, era ostativo all’applicazionedi una serie di benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4-bis della legge 26 luglio1975, n. 354 e che risultava anche preclusa la possibilità di sospendere l’ordinedi carcerazione, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.Deduceva inoltre che l’imputato non era stato messo in grado di difendersidalla specifica accusa concernente il fatto come riqualificato dalla Corted’appello.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546,comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost.Assumeva che la Corte di merito si era riportata acriticamente allemotivazioni della sentenza di primo grado senza confrontarsi con le specifichedoglianze sollevate con l’atto di appello, con particolare riguardo alla dedottacarenza di prova di un collegamento dell’imputato con gli altri soggetti cheavevano materialmente tentato di perpetrare il furto, al fatto che il ricorrente siera dato alla fuga non perché aveva inteso aderire all’azione criminosa da altriposta in essere bensì perché era uno straniero irregolare nel territorio delloStato, privo di documenti e gravato da precedenti penali, nonché, in punto ditrattamento sanzionatorio, al fatto che l’imputato, diversamente da quantoritenuto dalla Corte territoriale, aveva manifestato concreti sintomi diresipiscenza formulando un’offerta risarcitoria in favore della persona offesa.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e omessamotivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena inflittaall’imputato con la pena pecuniaria.Assumeva che, a fronte della specifica richiesta di sostituzione della pena exart. 20-bis cod. pen. avanzata con il secondo motivo di appello e ribadita insede di conclusioni, la Corte territoriale aveva del tutto omesso di statuire e diargomentare al riguardo.3. In data 24 aprile 2026 sono state depositate conclusioni scrittenell’interesse del ricorrente con le quali sono state ribadite le argomentazioniillustrate in ricorso ed è stato chiesto un rinvio dell’udienza di trattazione inpejus, sollecitata con ordinanza resa in data 8 aprile 2026, n. 13721, dallaquinta sezione penale di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Deve, invero osservarsi che l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. prevedeespressamente che quando, come nel caso di specie, appellante è il soloimputato il giudice ha la facoltà, limitatamente ai punti della decisione ai quali siriferiscono i motivi proposti (nella specie il primo motivo di appello ha adoggetto il giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato contestato), di dareal fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata lacompetenza del giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio, già espresso più volte daquesta Sezione, secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" ilgiudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, dà alfatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui laquestione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenzacostituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamentosanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (v., exmultis, Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406 – 01, chetratta di una fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando i delittidi furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale in tentata rapinaimpropria, ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado).Nel caso di specie, in sostanza, la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto haesercitato una facoltà espressamente prevista dalla legge.Resta, pertanto, esclusa la contestata violazione di legge.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta responsabilità dell’imputato in relazione al fatto contestato,richiamando il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] si era già recato in precedenza, insieme adaltri soggetti, presso l’esercizio commerciale della vittima, insultandola ederidendola, circostanza che la Corte di merito ha ritenuto, in maniera del tuttologica, significativa di una comunanza di interessi fra il ricorrente e i correi; haanche richiamato la testimonianza della vittima che aveva affermato che treuomini erano entrati insieme nel suo negozio e avevano iniziato ad aggirarsi peril locale chiedendo i prezzi della merce, nell’evidente tentativo di distrarlo, conciò evidenziando una chiara dinamica di gruppo.La Corte d’appello ha adeguatamente motivato anche in relazione altrattamento sanzionatorio, osservando del tutto congruamente che l’imputatoaveva beneficiato di una pena largamente inferiore a quella che sarebbeconseguita a una iniziale corretta qualificazione giuridica del fatto.3. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio, più volte espresso da questaCorte, secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice di appello non può disporre la sostituzione "ex officio" in mancanza diuno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivinuovi, questi ultimi nel solo caso in cui sia stato articolato con l'attodi appello un motivo avente ad oggetto direttamente la determinazionedella pena (v., ex multis, Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 –01).Con la decisione citata è stato efficacemente osservato che l’art. 598-bis,comma 1-bis, cod. proc. pen. disposizione “introdotta con decreto legislativo 19marzo 2024, n. 31 (in vigore a decorrere dal 4/04/2024), applicabile, rationetemporis, al caso in esame, ha dettato una specifica disciplina quantoall'applicazione delle pene sostitutive in grado di appello. Si prevede che«Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni primadell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivinuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzionedella pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano ipresupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito ilconsenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una appositaudienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio diesecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, idocumenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso ilprocesso è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolgesenza la partecipazione delle parti.» L'incipit del comma 1-bis ("Fermo quantoprevisto dall'art. 597"), vale a rimarcare quanto già affermato dalle SezioniUnite di questa Corte, con sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125-01secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le penesostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risultaformulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto delladecisione, posto l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamenteindicate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regolagenerale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite delpotere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art.58 della legge n. 689 del 1981”.Nel caso di specie la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stataproposta per la prima volta con l’atto di appello e in maniera del tutto genericae priva di qualsivoglia argomentazione a sostegno (“contenere la pena neiminimi edittali … sostituendo la pena finale con la pena pecuniaria”).Di qui la manifesta infondatezza del motivo.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespeseCosì deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]