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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23875/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChristianRomeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3965/2024depositata il 4 giugno 2024;Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n.19858/2016 per l’importo complessivo di euro 83.622,48 nei confronti diH.[OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, nonché, in solido qualifideiussori, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nei limitidell’importo di euro 26.125, in relazione a finanziamento chirografariodell’11 agosto 2011.Proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendo dinon aver sottoscritto le fideiussioni e contestando la debenza del creditosotto plurimi profili, tra cui l’applicazione di interessi ultralegali, usurari edi spese non pattuite, e chiedendo altresì la declaratoria di nullità dellegaranzie e l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni.Si costituiva l’opposta e interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria del credito; nel corso dell’istruttoria venivano prodotti glioriginali delle fideiussioni e [OSCURATO:SOCIETA] insisteva nel riconoscimento dellaloro veridicità.Con sentenza n. 918/2020 il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendonon efficacemente disconosciute le sottoscrizioni delle fideiussioni, nonspecificamente contestato il credito e infondate le ulteriori doglianze.2.

Presentava appello [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, tra l’altro, l’erroneitàdella valutazione del disconoscimento, l’insussistenza del credito el’omessa ammissione di consulenza tecnica d’ufficio; si costituivanoUnicredit e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione, epure [OSCURATO:PERSONA], che aderiva al gravame della [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3965/2024, la Corte d’appello di Roma rigettava laimpugnazione.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un unico motivo.

Hanno resistitocon distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultimadepositando pure memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. edell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che laricorrente avesse tempestivamente ed efficacemente disconosciuto, nelgiudizio di primo grado, le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni prodotteda [OSCURATO:SOCIETA].Assume la [OSCURATO:PERSONA] che già nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivoaveva espressamente negato di avere sottoscritto alcuna fideiussione eaveva chiesto l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni, proponendocosì una autonoma domanda diretta all’accertamento negativo dellagenuinità delle firme, cui era seguita, dopo la produzione degli originali daparte della banca, una ulteriore dichiarazione di disconoscimentoall’udienza del 22 novembre 2017.Deduce, quindi, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere necessario unnuovo e formale disconoscimento dopo la produzione degli originali, nonconsiderando che la domanda già proposta in via principale ai sensidell’art. 216 c.p.c. sottraeva la contestazione al meccanismo preclusivodegli artt. 214 e 215 c.p.c. e che, in ogni caso, la volontà di nonriconoscere come proprie le sottoscrizioni risultava chiaramente espressa.Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata ha falsamente qualificato lacontestazione come riferita alle sole fotocopie, mentre l’opposizione avevaad oggetto specificamente le sottoscrizioni delle fideiussioni, e che haerrato anche nel reputare generico il richiamo al disconoscimento, inquanto i documenti contestati erano chiaramente individuabili.5.

Il motivo è manifestamente fondato.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026In tema di disconoscimento della sottoscrizione ex artt. 214 e 215 c.p.c.,questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la contestazione,per produrre i suoi effetti, deve essere formulata in modo specifico, chiaroed inequivoco, non essendo sufficienti formule di stile o contestazionigeneriche, occorrendo che la parte neghi espressamente la propriasottoscrizione o dichiari di non riconoscerla come propria (Cass., Sez.

V,10 giugno 2021 n. 16369; Cass., Sez.

VI, 1 dicembre 2020 n. 27436;Cass., Sez.

III, 13 settembre 2019 n. 22871).

È altresì principioconsolidato che, quando la scrittura sia stata inizialmente prodotta incopia e successivamente venga depositato l'originale, la parte che abbiagià contestato la sottoscrizione è tenuta a reiterare il disconoscimento conriferimento al documento originale (Cass., Sez.

III, 7 marzo 2022 n.7340; Cass., Sez.

III, 13 dicembre 2021 n. 39440; Cass., Sez.

III, 23luglio 2014 n. 16784).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha considerato che nell'atto diopposizione a decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] non si era limitata acontestazioni generiche, ma aveva espressamente addotto di non averesottoscritto le fideiussioni azionate, chiedendo l'accertamento dell'apocrifiadelle firme e della conseguente invalidità delle garanzie.

La posizione cosìassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] integrava ictu oculi una contestazione diretta especifica della riferibilità soggettiva delle sottoscrizioni e valeva adescluderne qualsiasi riconoscimento, espresso o tacito.Né dalla sentenza impugnata emerge argomentazione nel senso che,successivamente alla produzione degli originali, la ricorrente abbia assuntocomportamenti incompatibili con la persistenza della contestazione giàformulata, essendosi invece limitato il giudice d’appello ad affermare lanecessità di un ulteriore disconoscimento, senza confrontarsi con ilcontenuto complessivo ed effettivo delle difese della [OSCURATO:PERSONA] e con la suadomanda, ritualmente proposta, di accertamento della non autenticitàdelle sottoscrizioni.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte d'appello è pertanto incorsa nella denunciata violazioneprocessuale, avendo escluso l'efficacia dell’inequivoco e immediatodisconoscimento delle firme che sarebbero state apposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fideiussioni.6.

Dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell’unico motivo, s'imponepertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche inordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MAccoglie il motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheper le spese alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChristianRomeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3965/2024depositata il 4 giugno 2024;Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n.19858/2016 per l’importo complessivo di euro 83.622,48 nei confronti diH.[OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, nonché, in solido qualifideiussori, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nei limitidell’importo di euro 26.125, in relazione a finanziamento chirografariodell’11 agosto 2011.Proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendo dinon aver sottoscritto le fideiussioni e contestando la debenza del creditosotto plurimi profili, tra cui l’applicazione di interessi ultralegali, usurari edi spese non pattuite, e chiedendo altresì la declaratoria di nullità dellegaranzie e l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni.Si costituiva l’opposta e interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria del credito; nel corso dell’istruttoria venivano prodotti glioriginali delle fideiussioni e [OSCURATO:SOCIETA] insisteva nel riconoscimento dellaloro veridicità.Con sentenza n. 918/2020 il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendonon efficacemente disconosciute le sottoscrizioni delle fideiussioni, nonspecificamente contestato il credito e infondate le ulteriori doglianze.2. Presentava appello [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, tra l’altro, l’erroneitàdella valutazione del disconoscimento, l’insussistenza del credito el’omessa ammissione di consulenza tecnica d’ufficio; si costituivanoUnicredit e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’impugnazione, epure [OSCURATO:PERSONA], che aderiva al gravame della [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 3965/2024, la Corte d’appello di Roma rigettava laimpugnazione.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un unico motivo. Hanno resistitocon distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultimadepositando pure memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. edell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che laricorrente avesse tempestivamente ed efficacemente disconosciuto, nelgiudizio di primo grado, le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni prodotteda [OSCURATO:SOCIETA].Assume la [OSCURATO:PERSONA] che già nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivoaveva espressamente negato di avere sottoscritto alcuna fideiussione eaveva chiesto l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni, proponendocosì una autonoma domanda diretta all’accertamento negativo dellagenuinità delle firme, cui era seguita, dopo la produzione degli originali daparte della banca, una ulteriore dichiarazione di disconoscimentoall’udienza del 22 novembre 2017.Deduce, quindi, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere necessario unnuovo e formale disconoscimento dopo la produzione degli originali, nonconsiderando che la domanda già proposta in via principale ai sensidell’art. 216 c.p.c. sottraeva la contestazione al meccanismo preclusivodegli artt. 214 e 215 c.p.c. e che, in ogni caso, la volontà di nonriconoscere come proprie le sottoscrizioni risultava chiaramente espressa.Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata ha falsamente qualificato lacontestazione come riferita alle sole fotocopie, mentre l’opposizione avevaad oggetto specificamente le sottoscrizioni delle fideiussioni, e che haerrato anche nel reputare generico il richiamo al disconoscimento, inquanto i documenti contestati erano chiaramente individuabili.5. Il motivo è manifestamente fondato.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026In tema di disconoscimento della sottoscrizione ex artt. 214 e 215 c.p.c.,questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la contestazione,per produrre i suoi effetti, deve essere formulata in modo specifico, chiaroed inequivoco, non essendo sufficienti formule di stile o contestazionigeneriche, occorrendo che la parte neghi espressamente la propriasottoscrizione o dichiari di non riconoscerla come propria (Cass., Sez. V,10 giugno 2021 n. 16369; Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2020 n. 27436;Cass., Sez. III, 13 settembre 2019 n. 22871). È altresì principioconsolidato che, quando la scrittura sia stata inizialmente prodotta incopia e successivamente venga depositato l'originale, la parte che abbiagià contestato la sottoscrizione è tenuta a reiterare il disconoscimento conriferimento al documento originale (Cass., Sez. III, 7 marzo 2022 n.7340; Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021 n. 39440; Cass., Sez. III, 23luglio 2014 n. 16784).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha considerato che nell'atto diopposizione a decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] non si era limitata acontestazioni generiche, ma aveva espressamente addotto di non averesottoscritto le fideiussioni azionate, chiedendo l'accertamento dell'apocrifiadelle firme e della conseguente invalidità delle garanzie. La posizione cosìassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] integrava ictu oculi una contestazione diretta especifica della riferibilità soggettiva delle sottoscrizioni e valeva adescluderne qualsiasi riconoscimento, espresso o tacito.Né dalla sentenza impugnata emerge argomentazione nel senso che,successivamente alla produzione degli originali, la ricorrente abbia assuntocomportamenti incompatibili con la persistenza della contestazione giàformulata, essendosi invece limitato il giudice d’appello ad affermare lanecessità di un ulteriore disconoscimento, senza confrontarsi con ilcontenuto complessivo ed effettivo delle difese della [OSCURATO:PERSONA] e con la suadomanda, ritualmente proposta, di accertamento della non autenticitàdelle sottoscrizioni.Numero registro generale 19592/2024Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 23875/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte d'appello è pertanto incorsa nella denunciata violazioneprocessuale, avendo escluso l'efficacia dell’inequivoco e immediatodisconoscimento delle firme che sarebbero state apposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fideiussioni.6. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell’unico motivo, s'imponepertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche inordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheper le spese alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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