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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19190/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di BIELLA Idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. deducendo la mancanza dì motivazione sulla riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), atteso che la questione dedotta, oltre a censurare il trattamento sanzionatorio determinato in misura conforme a quella concordata tra le parti, non incide sulla legalità della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. DicNara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di BIELLA Idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. deducendo la mancanza dì motivazione sulla riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), atteso che la questione dedotta, oltre a censurare il trattamento sanzionatorio determinato in misura conforme a quella concordata tra le parti, non incide sulla legalità della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. DicNara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec