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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29960/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di bilanciamento, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e al diniego della pena sostitutiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 ove, con riferimento alla pena sostitutiva, sono stati valorizzati, oltre ai precedenti specifici a carico del ricorrente, le modalità della condotta e i motivi dell'azione delittuosa, implicitamente ritenuti quali indici ostativi alla prognosi richiesta dall'art. 58 legge n. 689 del 1981, in ordine alla idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dic P.Q.M6 - AGO 2025 ' , 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di bilanciamento, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e al diniego della pena sostitutiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 ove, con riferimento alla pena sostitutiva, sono stati valorizzati, oltre ai precedenti specifici a carico del ricorrente, le modalità della condotta e i motivi dell'azione delittuosa, implicitamente ritenuti quali indici ostativi alla prognosi richiesta dall'art. 58 legge n. 689 del 1981, in ordine alla idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dic P.Q.M6 - AGO 2025 ' , 6
Sentenza Cassazione n. 29960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris