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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22052/2026

Testo disponibile della fonte

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ome da procura a margine del ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3657/2016, depositata il 10/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.8107/65/15 depositata il 16.4.2015, ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/2026Biagio [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione e irrogazionesanzioni n. 20091T043463000, portante revoca dall’aliquota agevolata IVAdel 4% - prevista, per l’acquisto di casa di abitazione non di lusso, dallaTabella A, parte seconda, n. 21, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 -che era stata richiesta dal contribuente in relazione all’acquisto di unappartamento con annesso box auto, e, per l’effetto, ha applicato l’impostacon aliquota ordinaria, chiedendo il pagamento della differenza di euro8.700,00, oltre interessi e sanzioni.2.

Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, che è statorigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con sentenza n.3657/9/2016, depositata il 10.6.2016.3.

Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sopra citatasentenza, affidandolo a quattro motivi, tutti volti, sotto diversi profili, acensurare la erronea applicazione, da parte della CTR, delle regole relativeall’agevolazione “prima casa”.4.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1,cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con memoria depositata in data 11.6.2026 il ricorrente harappresentato che l’avviso di liquidazione impugnato ha generato l’iscrizionea ruolo della cartella di pagamento n. 06820130224232692.

Ciò premesso,ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenutacessazione della materia del contendere, rappresentando che il ruolo inquestione, e quindi l’avviso di liquidazione ad esso sotteso, per cui è causa,sono stati fatti oggetto di definizione agevolata ex comb. disp. dell’art. 16-bis del decreto-Legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazionidalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobreNumero registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/20262018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018,n. 136.1.

L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazione allegataalla memoria, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata, in data del 25.7.2019, da parte dell’odierno istante,sia l’esecuzione dei versamenti, eseguiti in diciassette rate consecutive, laprima delle quali, di importo pari al venti per cento per cento delle sommecomplessivamente dovute ai fini della definizione (euro 2.242,37, pari al20% del totale di euro 10.909,55 dovuti per la definizione), versata il29.11.2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare (e comunqueconformi al calcolo comunicato al contribuente dall’agente dellariscossione), versate entro il 30.11.2023, come si evince dall’estratto diruolo allegato in atti.2.

Risultando rispettate le condizioni previste dalle sopra citatedisposizioni, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, 03/10/2018, n.24083, Rv. 650607-01: “In presenza della dichiarazione del debitore diavvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio aisensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 ditale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli siaricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora siaresistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve esseredichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, almomento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto alpagamento integrale del debito rateizzato.”).In sostanza, essendo ultimata la “rottamazione”, la situazione sostanzialeresta regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall’esattore a seguitodella dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.Numero registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/2026Quanto ai risvolti processuali, dato che il debitore si trova in posizione diricorrente, e poiché la norma in questione prevede un suo impegno arinunciare al giudizio, l’evidenziazione alla Corte di Cassazione dellaformulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolatacon una formale rinuncia, o comunque con una richiesta anche non espressacome rinuncia ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessatala materia del contendere, si deve intendere come adempimentodell’impegno de quo e quindi - spettando alla Corte di Cassazione darel’esatto significato e l’efficacia sua propria secondo le norme ed al di là dellarichiesta di parte - come una rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,sebbene disciplinata direttamente dalla legge in modo particolare quantoagli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo.3.

Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il contenuto delladefinizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.4.

La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ome da procura a margine del ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3657/2016, depositata il 10/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.8107/65/15 depositata il 16.4.2015, ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/2026Biagio [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione e irrogazionesanzioni n. 20091T043463000, portante revoca dall’aliquota agevolata IVAdel 4% - prevista, per l’acquisto di casa di abitazione non di lusso, dallaTabella A, parte seconda, n. 21, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 -che era stata richiesta dal contribuente in relazione all’acquisto di unappartamento con annesso box auto, e, per l’effetto, ha applicato l’impostacon aliquota ordinaria, chiedendo il pagamento della differenza di euro8.700,00, oltre interessi e sanzioni.2. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, che è statorigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con sentenza n.3657/9/2016, depositata il 10.6.2016.3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sopra citatasentenza, affidandolo a quattro motivi, tutti volti, sotto diversi profili, acensurare la erronea applicazione, da parte della CTR, delle regole relativeall’agevolazione “prima casa”.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1,cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con memoria depositata in data 11.6.2026 il ricorrente harappresentato che l’avviso di liquidazione impugnato ha generato l’iscrizionea ruolo della cartella di pagamento n. 06820130224232692. Ciò premesso,ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenutacessazione della materia del contendere, rappresentando che il ruolo inquestione, e quindi l’avviso di liquidazione ad esso sotteso, per cui è causa,sono stati fatti oggetto di definizione agevolata ex comb. disp. dell’art. 16-bis del decreto-Legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazionidalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobreNumero registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/20262018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018,n. 136.1. L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazione allegataalla memoria, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata, in data del 25.7.2019, da parte dell’odierno istante,sia l’esecuzione dei versamenti, eseguiti in diciassette rate consecutive, laprima delle quali, di importo pari al venti per cento per cento delle sommecomplessivamente dovute ai fini della definizione (euro 2.242,37, pari al20% del totale di euro 10.909,55 dovuti per la definizione), versata il29.11.2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare (e comunqueconformi al calcolo comunicato al contribuente dall’agente dellariscossione), versate entro il 30.11.2023, come si evince dall’estratto diruolo allegato in atti.2. Risultando rispettate le condizioni previste dalle sopra citatedisposizioni, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materiadel contendere, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, 03/10/2018, n.24083, Rv. 650607-01: “In presenza della dichiarazione del debitore diavvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio aisensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 ditale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli siaricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora siaresistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve esseredichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, almomento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto alpagamento integrale del debito rateizzato.”).In sostanza, essendo ultimata la “rottamazione”, la situazione sostanzialeresta regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall’esattore a seguitodella dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.Numero registro generale 711/2017Numero sezionale 5146/2026Numero di raccolta generale 22052/2026Data pubblicazione 27/06/2026Quanto ai risvolti processuali, dato che il debitore si trova in posizione diricorrente, e poiché la norma in questione prevede un suo impegno arinunciare al giudizio, l’evidenziazione alla Corte di Cassazione dellaformulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolatacon una formale rinuncia, o comunque con una richiesta anche non espressacome rinuncia ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessatala materia del contendere, si deve intendere come adempimentodell’impegno de quo e quindi - spettando alla Corte di Cassazione darel’esatto significato e l’efficacia sua propria secondo le norme ed al di là dellarichiesta di parte - come una rinuncia ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,sebbene disciplinata direttamente dalla legge in modo particolare quantoagli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo.3. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il contenuto delladefinizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.4. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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