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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14672/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato i reati di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, 23 comma 3 L. 110/1075, 648 e 697 cod. pen.; che, a fronte di una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, insensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, Pantaleo, mediante unico motivo, deduce l'insussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la sua responsabilità penale; che il contenuto di tale censura, di tangibile e assoluta genericità, depone nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato i reati di cui agli artt. 10, 14 L. 497/74, 23 comma 3 L. 110/1075, 648 e 697 cod. pen.; che, a fronte di una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, insensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, Pantaleo, mediante unico motivo, deduce l'insussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la sua responsabilità penale; che il contenuto di tale censura, di tangibile e assoluta genericità, depone nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15