CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA j e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia difetto di motivazione in relazione a gli artt. 448 e 546 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima e qua, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere ptensore [OSCURATO:PERSONA] o o :77, t, T iC1 - IN Cm