CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08725/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata. 1. Rilevato che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163). Nel caso in verifica siffatte criticità non sono rinvenibili avendo la sentenza impugnata (vedasi pagg 2 e 3,) spiegato, con argomentazioni plausibili, le ragioni dell'assenza di assoluta necessità ai fini del decidere della prova testimoniale della quale si è sollecitata l'assunzione, sicché l'invocato sindacato finirebbe per riapprezzare la concreta rilevanza della testimonianza da acquisire anziché esaurirsi nel controllo del contenuto esplicativo del provvedimento adottato nei termini precisati dalla giurisprudenza din così Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764). 1.2. Il secondo motivo che denunzia vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dlela prova, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha considerato inattendibile la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato. A riguardo, è stato pertinentemente osservato che le attestazioni contenute nel registro presenze del datore di lavoro e quelle presenti nel report sui dettagli dei viaggi del veicolo condotto dall'imputato non escludevano affatto la sua presenza nel luogo dell'incendio al momento dell'innesco del fuoco, come accertato attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul posto, peraltro non lontano da quello dove Salerno svolgeva giornalmente l'attività lavorativa. Nei fotogrammi era, infatti, visibile una persona non solo vestita con gli abiti di lavoro indossati da Salerno, ma che, per di più, era giunta alla guida di un'autovettura identica, per marca e colore, a quella in uso è all'imputato e come questa dotata di uno stop lato passeggero non funzionante. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i