CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 01428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 14806-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4609/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007. Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con ordinanza n. 18237/2019 questa Corte, considerato che il contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. In data 5.6.2019 il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale emerge che nessun versamento era dovuto tenuto conto dei pagamenti già effettuati. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerate. Considerato che: Il contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, dalla quale risulta che nessun versamento era dovuto tenuto conto dei pagamenti già effettuati. Ric. 2018 n. 14806 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA];;STr...í 3 13 CM4DILL[S•,,TIA [OSCURATO:PERSONA] -r1 8 GEN. 2q fl ziouar