CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di specifica impugnazione il capo della sentenza di primo grado inerentealla dichiarazione di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine e, in difetto di doglianza sul presupposto risarcitorio,ha rigettato gli appelli (quello in via principale dell’Inps e quello, in via incidentale dei lavoratori), confermandola condanna al risarcimento del danno comunitario. Ricorre per cassazione l’Inps, affidando il ricorso a tre motivi. Resistono con controricorso, assistito anche da memoria,i lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., viene lamentata la violazione/falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.,in relazione al comma 7 dell’art.111 Cost., in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. 2. Con il secondo mezzo si lamenta, la violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, del secondo comma, da leggersi alla luce dell’art. 6 della CEDU, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. 2.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente stante l’intima connessione, involgendo la risoluzione della medesima questione, sebbene riguardata sotto angoli prospettici differenti. 2.2. Il problema centrale posto con i primi due mezzi, profilati -come innanzi esposto - sia con riferimento al n. 3 che al n. 4 del 360 c.p.c.,ruota intorno al dedotto mancato (ri)esame da parte del giudice di appello della sussistenza delpresupposto del risarcimento del danno comunitario, riconosciuto e liquidato: l’illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato per cui è causa.Si nega, insomma, sia caduto il giudicato sul capo della sentenzadel giudice di primo grado diaccertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a t ermine; si insiste che esso sia stato oggetto di gravame. 2.3. Ebbene, va premesso che, secondo il Collegio, nelle questioni che involgono l’interpretazione di petitum e causa petendi , il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione, essendo invece investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso in cassazione si fonda, sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità con le regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c. In estrema sintesi, l’interpretazione della domanda non è questione devoluta al solo giudice di merito, essendo invece compito della S.C. verificare, in via diretta, petitum e causa petendi, salvo il rispetto del principio cd. di specificità (art. 366 c.p.c.). Icasticamente: la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e può pertanto procedere alla diretta interpretazione degli atti. 2.4. Nel caso in esame, in ragione dell’integrale trascrizione dell’atto di appello nel corpo del ricorso per cassazione, il principio di specificità, sub specie di autosufficienza, è pienamente rispettato. 2.5. Tanto premesso, esaminato l’atto di appello, va tuttavia rilevata l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso per cassazione. 2.6. E’ solo nella parte che potremmo definire storico - ricostrut tiva dell’atto di impugnazione (cfr. pag. 5), infatti,che l’INPS compie un fugace riferimento alla questione della legittimità/illegittimità dei contratti di somministrazione, introducendo il tema con l’incipit “ a parte i l fatto che ” (…) “ le causali sono fondate e non generiche” e che “ non corrisponde al vero che la somministrazione debba essere usata solo per esigenze temporanee e non per l’ordinaria attività”. L’introduzione della questione con l’inciso “a parte il fatto che”non può che leggersi, in modo congiunto, con l’articolazione dei motivi di appello (cfr.pag. 6 et ss. dell’atto di impugnazione) che sono integralmenteed esclusivamente curvati e volti a contestare il (solo) risarcimento del danno:quanto alla sufficienza delle allegazioni, ai criteri utilizzati per il risarcimento, etc. Ebbene, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che il gravamedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, anche se non occorre l’utilizzo di particolari formule sacramentali (cfr. Sez. Un. n. 36481/2022, rv. 666375-01). Da quanto innanzi si è detto,emerge che la questione della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine non è stata affatto individuata, tampoco in modo chiaro, quale capo della pronunzia da sottoporre a revisione, state il richiamato incipit e soprattutto l’incentrarsi dei motivi di appello esclusivamente sui profili relativi al risarcimento del danno. Conclusivamente,è la valutazione congiunta dei motivi di appello, si ribadisce incentrati solo sul risarcimento del danno,e delle conclusioni dell’atto di gravame che consente di avvalorare la via interpretativa scelta dalla Corte territoriale e ritenerne la correttezza. 3. Con il terzo mezzo, attraverso ilcanale di accesso di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in relazione all’ art. 36 del d.lgs.n. 165 del 2001, alla direttiva CE n. 1999/70/CE, al d.lgs. n. 23 del 2012 di attuazione della direttiva n. 2008/104/CE, all’art. 1223 c.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, e 6 Cedu, sicontesta possa essere risarcito un danno -nella specie da illegittima reiterazione dei contratti di somministrazione a termine - in difetto di allegazione e prova. 3.1. Il motivo è infondato alla luce dell’insegnamento di Sez. L., 446/2021, in cui,con ricostruzionespecificamente calata sui contratti di somministrazione si afferma che: “ In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblicaamministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratoreha diritto al risarcimento del danno, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come " danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datanedalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore”. Il principio innanzirichiamato si pone peraltro in evidente segno di continuità con Sez. U. n. 5072 del 2016, in cui la questione del risarcimentodel danno cd. comunitario è stata affrontata in termini generali. 3.2. Gliinsegnamenti suesposti sono condivisi e fatti proprio dal Collegio, né vi sono nuove questionio ragioni per discostarsene.4. Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per