CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 40817/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Maisto) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità dell'imputato, sorpreso in area condominiale fuori del domicilio coatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, previa congrua 'valutazione in tema di attenuanti facoltative e di esclusione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pagg.4-5 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglierepstensore [OSCURATO:PERSONA] i ente Orlan iIljn Angel stanzo TtTA LE:RI