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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 46775/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0388111) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23/07/2021- dep. 4/08/2021 il TRIBUNALE di VENEZIA- sez. riesame rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena di giustizia per il delitto di rapina pluriaggravata commesso a CASTELNUOVO del GARDA il 4/01/2017 e in attesa del giudizio davanti a questa S.C., contro l'ordinanza con la quale la CORTE di APPELLO di VENEZIA aveva rigettato la richiesta di revoca - o di sostituzione con misura meno afflittiva - degli arresti domiciliari, o comunque di autorizzazione al lavoro.

La misura degli arresti domiciliari era stata applicata nei suoi confronti dal GUP del TRIBUNALE di VERONA con ordinanza del 21/06/2019, in sostituzione dell'originaria misura della custodia in carcere.

KUMBULLA propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione degli art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione agli art. 274 co. 1 lett. c) e 299 cod. proc. pen., e sottolinea: - il lungo tempo di detenzione cautelare, che aveva certamente comportato una attenuazione delle esigenze cautelari in origine esistenti, la cui valutazione non sarebbe stata dal Collegio del riesame correttamente rapportata al caso concreto; la positiva frequentazione settimanale del Serd, finalizzata a eliminare la sua dipendenza da alcol e da stupefacenti.

2. Il ricorso è inammissibile.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo, con rif. alle pronunce di questa Sez. 2, sentenza n. 797 del 03/12/2020 dep. 12/01/2021 Rv. 280470 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", misure cautelari più attenuate possono ritenersi proporzionate solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento"; cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475.

Proprio in relazione alla consistenza delle esigenze cautelari, e alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata dall'imputato, il TRIBUNALE ha reso una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, poiché ha rimarcato come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondarsi sull'analisi dei fatti per i quali si procede - un reato "particolarmente odioso per I modalità insidiose della condotta e fonte di allarme sociale" - e sui gravi precedenti di importazione di stupefacenti e di rissa.

3. Operata tale prognosi, il TRIBUNALE ha mostrato di aver considerato la documentazione prodotta dalla difesa, poiché non si è limitato a fare riferimento al mero dato temporale.

Ha escluso ogni incidenza della valutazione sulla fruizione di benefici penitenziari, in particolare la liberazione condizionale, una volta che la condanna diventi definitiva.

Ha rimarcato che l'adempimento alle prescrizioni del programma di recupero dalle dipendenze è condotta doverosa per il ricorrente, e se mai la misura cautelare dovrebbe conoscere un aggravamento nell'ipotesi della violazione delle prescrizioni imposte.

Ha altresì tenuto presenti le eventuali prospettive di lavoro del ricorrente, poiché ha spiegato che nulla impediva di formulare nuova specifica istanza in tal senso, posto che la precedente si era agganciata a un periodo lavorativo già trascorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/12/2021 Il, consigliere estensore Il Presidente llfredo [OSCURATO:PERSONA] en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0388111) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/07/2021- dep. 4/08/2021 il TRIBUNALE di VENEZIA- sez. riesame rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena di giustizia per il delitto di rapina pluriaggravata commesso a CASTELNUOVO del GARDA il 4/01/2017 e in attesa del giudizio davanti a questa S.C., contro l'ordinanza con la quale la CORTE di APPELLO di VENEZIA aveva rigettato la richiesta di revoca - o di sostituzione con misura meno afflittiva - degli arresti domiciliari, o comunque di autorizzazione al lavoro. La misura degli arresti domiciliari era stata applicata nei suoi confronti dal GUP del TRIBUNALE di VERONA con ordinanza del 21/06/2019, in sostituzione dell'originaria misura della custodia in carcere. KUMBULLA propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione degli art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione agli art. 274 co. 1 lett. c) e 299 cod. proc. pen., e sottolinea: - il lungo tempo di detenzione cautelare, che aveva certamente comportato una attenuazione delle esigenze cautelari in origine esistenti, la cui valutazione non sarebbe stata dal Collegio del riesame correttamente rapportata al caso concreto; la positiva frequentazione settimanale del Serd, finalizzata a eliminare la sua dipendenza da alcol e da stupefacenti. 2. Il ricorso è inammissibile. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo, con rif. alle pronunce di questa Sez. 2, sentenza n. 797 del 03/12/2020 dep. 12/01/2021 Rv. 280470 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", misure cautelari più attenuate possono ritenersi proporzionate solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento"; cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475. Proprio in relazione alla consistenza delle esigenze cautelari, e alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata dall'imputato, il TRIBUNALE ha reso una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, poiché ha rimarcato come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondarsi sull'analisi dei fatti per i quali si procede - un reato "particolarmente odioso per I modalità insidiose della condotta e fonte di allarme sociale" - e sui gravi precedenti di importazione di stupefacenti e di rissa. 3. Operata tale prognosi, il TRIBUNALE ha mostrato di aver considerato la documentazione prodotta dalla difesa, poiché non si è limitato a fare riferimento al mero dato temporale. Ha escluso ogni incidenza della valutazione sulla fruizione di benefici penitenziari, in particolare la liberazione condizionale, una volta che la condanna diventi definitiva. Ha rimarcato che l'adempimento alle prescrizioni del programma di recupero dalle dipendenze è condotta doverosa per il ricorrente, e se mai la misura cautelare dovrebbe conoscere un aggravamento nell'ipotesi della violazione delle prescrizioni imposte. Ha altresì tenuto presenti le eventuali prospettive di lavoro del ricorrente, poiché ha spiegato che nulla impediva di formulare nuova specifica istanza in tal senso, posto che la precedente si era agganciata a un periodo lavorativo già trascorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2021 Il, consigliere estensore Il Presidente llfredo [OSCURATO:PERSONA] en
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