CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1973
Cassazione n. 27989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1973 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 7019/24 Orlanducci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nei primi due motivi di ricorso (attinenti alla ordinanza di revoca di testi della difesa emessa dal giudice di primo grado e al rigetto della istanza di rinnovazione dibattimentale in appello) sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, evidenziandosi in particolare che "nella lista testi depositata dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non risultano neppure indicate le circostanze su cui i predetti testi avrebbero dovuto deporre" (v. pag. 3); Ritenuto, infine, che le censure svolte nel terzo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci