CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa 11 15 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concessa l'attenuante ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 in regime di equivalenza con la contestata aggravante, era stato condannato alla pena di 4 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso nella tratta da Milano a Bologna il 2 maggio 2022 a bordo di un mezzo di trasporto pubblico. Precisato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura il riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e superato nella sentenza impugnata, nella quale, alle pagine 2 e 3, la Corte di appello ha rimarcato in maniera pertinente le circostanze rivelatrici della consapevolezza dell'imputato di trasportare un'ingente quantità di stupefacente. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito sottolineato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando in senso contrario l'ingente quantità della sostanza stupefacente (di tipo eroina), l'elevato principio attivo (prossimo o superiore al 90%), nonché la disponibilità a dare luogo al trasporto internazionale della droga. Evidenziato che la manifesta infondatezza connata anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza dell'attenuante ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 80 del medesimo decreto, avendo la Corte di appello ragionevolmente rilevato in proposito che, a fronte di un compendio probatorio già esaustivo, le dichiarazioni confessorie dell'imputato si inquadrano in un contesto di un utilitaristico ottenimento di una riduzione, già avvenuta, del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. T-2 P.Q.M