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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 01595/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Àg4 zt_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 23 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 12 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TRIUZZI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a più delitti di rapina impropria e furti aggravati, posti in continuazione tra loro, di cui agli artt. 81, 625 n. 7), 99 quarto comma, 628 comma secondo cod. pen..

Premesso che l'unico motivo di gravame speso in tema di imputabilità o ridotta capacità di volere al momento del fatto è stato oggetto cli espressa rinunzia all'udienza fissata per la trattazione dell'appello e che, pertanto, la Corte territoriale si è diffusa nell'argomentare solo in ordine alla qualificazione circostanziale dei fatti (negando le richieste attenuanti generiche) e al trattamento sanzionatorio (non discosto dal minimo edittale); considerato che con unico motivo di ricorso l'imputato, ad onta dei motivi già rinunziati in appello, ha inteso solo genericamente censurare la correttezza della motivazione nella valutazione degli elementi probatori posti a base della ritenuta responsabilità penale; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi à, in disparte dalla continuità della catena devolutiva, anche quello, stabilito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'oliere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; ritenuto altresì che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta in ordine ai motivi di gravame non oggetto di rinunzia, insiste in maniera quanto mai generica nella censura di punti della decisione già oggetto di rinunzia in appello; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, anche a cagione della interruzione della catena devolutiva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Àg4 zt_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 23 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 12 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TRIUZZI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine a più delitti di rapina impropria e furti aggravati, posti in continuazione tra loro, di cui agli artt. 81, 625 n. 7), 99 quarto comma, 628 comma secondo cod. pen.. Premesso che l'unico motivo di gravame speso in tema di imputabilità o ridotta capacità di volere al momento del fatto è stato oggetto cli espressa rinunzia all'udienza fissata per la trattazione dell'appello e che, pertanto, la Corte territoriale si è diffusa nell'argomentare solo in ordine alla qualificazione circostanziale dei fatti (negando le richieste attenuanti generiche) e al trattamento sanzionatorio (non discosto dal minimo edittale); considerato che con unico motivo di ricorso l'imputato, ad onta dei motivi già rinunziati in appello, ha inteso solo genericamente censurare la correttezza della motivazione nella valutazione degli elementi probatori posti a base della ritenuta responsabilità penale; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi à, in disparte dalla continuità della catena devolutiva, anche quello, stabilito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'oliere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; ritenuto altresì che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta in ordine ai motivi di gravame non oggetto di rinunzia, insiste in maniera quanto mai generica nella censura di punti della decisione già oggetto di rinunzia in appello; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, anche a cagione della interruzione della catena devolutiva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.