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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19523/2026

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a ROMA il 18/01/1971 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/07/2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma del 29/02/2024, di condanna alla pena di anni uno, mese uno e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.

Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso affidato a due censure.

Con la prima censura si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'affermata sussistenza della penale responsabilità del reato in capo all'imputato, essendo lo stupefacente rinvenuto destinato a uso personale.

Con la seconda censura si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La prima censura di cui all'unico motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali doveva ritenersi pienamente integrati gli elementi del reato, desumendo in modo univoco la destinazione allo spaccio dallo stupefacente rinvenuto, alla luce della quantità della sostanza stupefacente di diversa tipologia, del rinvenimento di due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un quaderno con nomi e cifre.

La seconda censura è parimenti manifestamente infondata giacché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive.

In ordine all'eccessività della pena infitta, preliminarmente deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale anche in considerazione del fatto che la stessa risulta di poco superiore al minimo edittale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento,nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.Miario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 18/01/1971 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/07/2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma del 29/02/2024, di condanna alla pena di anni uno, mese uno e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso affidato a due censure. Con la prima censura si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'affermata sussistenza della penale responsabilità del reato in capo all'imputato, essendo lo stupefacente rinvenuto destinato a uso personale. Con la seconda censura si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La prima censura di cui all'unico motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali doveva ritenersi pienamente integrati gli elementi del reato, desumendo in modo univoco la destinazione allo spaccio dallo stupefacente rinvenuto, alla luce della quantità della sostanza stupefacente di diversa tipologia, del rinvenimento di due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un quaderno con nomi e cifre. La seconda censura è parimenti manifestamente infondata giacché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive. In ordine all'eccessività della pena infitta, preliminarmente deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale anche in considerazione del fatto che la stessa risulta di poco superiore al minimo edittale. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento,nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.Miario
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