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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15390/2026

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presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 845/24/15 depositata il 15/09/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 845/24/15 del 15/09/2015, la Commissionetributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava gli appelliriuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] (sociaaccomandante) e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 115/02/14 dellaCommissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP), che avevaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigettato i ricorsi riuniti dei contribuenti nei confronti di un avviso diaccertamento per IRAP e IVA relative all’anno 2006, emesso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA], e due avvisi di accertamento per IRPEF relativi al medesimoanno d’imposta, emessi nei confronti di ciascuno dei soci.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] esercitavaaccertamento alla stessa notificato, venivano integralmente disconosciuti icosti concernenti l’attività logistica.1.2.

La CTR respingeva l’appello dei contribuenti evidenziando che: a)la notificazione degli atti impositivi effettuata direttamente dall’Ufficio amezzo lettera raccomandata era valida ed efficace; b) ugualmentelegittimo doveva ritenersi il raddoppio dei termini di accertamento; c) nelmerito, i contribuenti non avevano fornito la prova dell’esistenza dei costicontestati dall’Amministrazione finanziaria, sicché la ripresa doveva essereconfermata; d) analogamente doveva dirsi con riferimento allesopravvenienze attive; e) quanto, invece, alle sopravvenienze passive, iricorrenti non avevano dimostrato «che i costi dedotti fossero in effettiriferibili al periodo di imposta accertato», sicché le loro doglianze nonpotevano essere condivise; f) con riferimento alla detrazione dell’IVA, lasocietà non aveva emesso le relative fatture; g) infine, non sussisteva ladedotta violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212.2. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a nove motivi; analoghi ricorsi avverso la medesimasentenza sono stati proposti da [OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi, e daMarina Longo, affidato a undici motivi.

I ricorrenti depositavano, altresì,memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.3.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con separaticontroricorsi.Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA],affidato a nove motivi.

Peraltro, analoghi motivi sono stati, altresì,proposti anche dai soci, sicché è possibile un esame congiunto di questiultimi con quelli proposti dalla società.2.

Con il primo motivo di ricorso (corrispondente al primo motivo diricorso proposto da entrambi i soci) si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 3 e 14 della l. 20 dicembre1982, n. 890, per avere la CTR illegittimamente ritenuto che AE possanotificare direttamente gli avvisi di accertamento ai contribuenti.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’èragione di discostarsi, «a partire dal 15 maggio 1998 (data di entrata invigore della legge 8 maggio 1998, n. 146), all'amministrazione finanziariaè concesso di provvedere direttamente alla notifica degli atti alcontribuente, avvalendosi del servizio postale» (Cass. n. 15284 del10/06/2008; Cass. n. 34007 del 19/12/2019; Cass. n. 1207 del21/01/2014).2.3.

La sentenza impugnata si è conformata pienamente a taleprincipio di diritto, sicché non merita le censure proposte dai ricorrenti.3.

Con il secondo motivo di ricorso (corrispondente al secondo motivodi ricorso proposto dal socio Remo e al terzo motivo proposto dal socioLongo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la CTR motivatoapparentemente in ordine alla carenza probatoria dei prospetti prodottidalla società contribuente e concernenti i pagamenti per la logistica.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).3.3.

Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR non è affattoapparente in quanto, sebbene sinteticamente, ha espresso le ragioni per lequali i prospetti depositati dalla società contribuente non hanno alcunavalenza probatoria in ordine ai costi di logistica sostenuti.

Nellaprospettiva del giudice di appello, infatti, si tratta di meri elenchi formatidalla medesima società con l’indicazione delle voci di spesa e degli importisostenuti.3.4.

In realtà, parte ricorrente tende inammissibilmente ad attribuireuna diversa valenza probatoria a detti elenchi, in contrasto conl’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.4.

Con il terzo motivo di ricorso (corrispondente al terzo motivo diricorso proposto dal socio Remo e al quarto motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026per non avere la CTR ritenuto incontestata la circostanza della perditaincolpevole della contabilità da parte della società contribuente; perditaconseguente ad un allagamento dei locali non oggetto di specificacontestazione da parte di AE.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

I ricorrenti sostengono che la perdita incolpevole della contabilitàda parte della società contribuente costituirebbe un fatto incontestato daparte di AE, sicché il giudice di appello non avrebbe più potuto indagaresulla relativa questione.4.3.

Com’è noto, il principio di non contestazione riguarda unicamente ifatti, non già i documenti prodotti ovvero la qualificazione giuridica che deifatti medesimi ha operato il giudice di merito (Cass. n. 17261 del26/06/2025), che si pone in un momento successivo, attinente allavalutazione di quei fatti.4.4.

Nel caso di specie, fatto non contestato è sicuramente il verificarsidell’allagamento presso i locali di pertinenza della società contribuente; datale fatto principale deriva il fatto, secondario, della distruzione delladocumentazione contabile che pure è assunto come incontestato dallostesso giudice di appello.4.5.

Non può, invece, costituire oggetto di non contestazione lacircostanza che la perdita della documentazione contabile sia stataincolpevole; con tutte le conseguenze che da tale incolpevolezza fannodiscendere i contribuenti.

Legittimamente, pertanto, la CTR ha resooggetto del proprio sindacato di merito l’incolpevolezza della perdita delladocumentazione contabile da parte della società contribuente;incolpevolezza che, comportando una valutazione di diritto sui fatti ritenutiincontestati, non rientra nell’ambito applicativo del principio di noncontestazione.5.

Con il quarto motivo di ricorso (corrispondente al quarto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al quinto motivo proposto dal socioNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026Longo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato apparentemente inordine alla prova della conservazione diligente della documentazionecontabile da parte della società contribuente.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

La CTR, nel ritenere l’incolpevolezza della perdita delladocumentazione contabile da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ha evidenziato il difetto diprova concernente la prevedibilità dell’evento e la diligente conservazionedella documentazione contabile da parte della società contribuente, conciò indicando chiaramente la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato.5.3.

La sentenza impugnata, pertanto, sotto questo profilo non è néapparente, né illogica.6.

Con il quinto motivo di ricorso (corrispondente al quinto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al sesto motivo proposto dal socioLongo), si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., peravere il giudice di appello erroneamente applicato il ragionamentopresuntivo, illegittimamente negando ingresso agli elementi indiziariindicati dal contribuente.6.1.

Il motivo è inammissibile.6.2.

La CTR, esaminando compiutamente i fatti di causa, ha indicato leragioni di merito per le quali non possa ragionevolmente sostenersi laperdita incolpevole della contabilità ad opera della società contribuente.Trattasi di accertamento in fatto logico, puntuale e circostanziato, che nonpuò essere messo in discussione in questa sede di legittimità con laproposizione surrettizia di una censura di violazione di legge, senzatrasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 delNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/202614/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).7.

Con il sesto motivo di ricorso (corrispondente al sesto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al settimo motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, peravere la CTR ritenuto legittima la scelta dell’Ufficio di adottare un metododi accertamento analitico.

Nella prospettazione dei ricorrenti l’applicazionedel metodo analitico implicherebbe risultati irragionevolidell’accertamento.7.1.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.7.2.

Questa Corte ha più volte precisato che la scelta del metodo diaccertamento da parte dell’Ufficio non è sindacabile in assenza disituazioni pregiudizievoli (Cass. n. 8333 del 25/05/2012; Cass. n. 2872del 03/02/2017; Cass. n. 13631 del 21/05/2025) e che la scelta delmetodo analitico rispetto a quello induttivo determina, normalmente,maggiori garanzie per il contribuente (Cass. n. 5273 del 22/02/2019;Cass. n. 13430 del 27/07/2012).7.3.

Tanto premesso, nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato, conla necessaria specificità, il pregiudizio subito dalla scelta del metodo diaccertamento analitico da parte dell’Ufficio; detto metodo avrebbecomportato, in concreto, la determinazione di una redditività del settoredella logistica del tutto irragionevole (70,21% a fronte dell’1,1% checostituirebbe il dato normale).7.4.

Tale circostanza di fatto non è stata in alcun modo apprezzatadalla CTR, che si è limitata a ribadire la discrezionalità dell’Ufficio nellascelta del metodo accertativo (per un’ipotesi similare si veda Cass. n.2872 del 2017, cit.).Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/20267.5.

La sentenza va, dunque, cassata in parte qua dovendo il giudicedel rinvio valutare la legittimità del metodo accertativo scelto dall’Ufficioalla luce del pregiudizio lamentato dai contribuenti.8.

Con il settimo motivo di ricorso (corrispondente al settimo motivo diricorso proposto dal socio Remo e all’ottavo motivo proposto dal socioLongo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decretoIVA), per avere la CTR illegittimamente ritenuto indetraibile l’IVA inmancanza delle relative fatture.8.1.

Il motivo è infondato.8.2.

La detrazione dell’IVA presuppone la verifica in ordine allasussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione e, quindi, la presenzadelle fatture o della documentazione contabile equivalente (cfr. Cass.

S.U.n. 17757 del 08/09/2016).8.3.

Nel caso di specie, da un lato, risulta l’assenza di qualsiasidocumentazione contabile, andata perduta non incolpevolmente dallasocietà contribuente, come accertato dalla CTR; dall’altro, la societàcontribuente avrebbe potuto provare a procurarsi dei duplicati dellefatture nei confronti delle società con le quali ha avuto rapporti, nonessendo certo sufficienti le schede elaborate dalla stessa contribuente.8.4.

La valutazione della CTR, pertanto, non merita censure in partequa.9.

Con l’ottavo motivo di ricorso (corrispondente all’ottavo motivo diricorso proposto dal socio Remo e al nono motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TestoUnico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., per averela CTR – con riferimento alle contestate sopravvenienze attive –erroneamente fatto gravare sul contribuente un onere probatoriodifferente da quello sullo stesso gravante.

In particolare, a fronte di unaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026ripresa a tassazione di sopravvenienze attive, [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbedovuto provare unicamente che trattasi di reddito esente, ma avrebbepotuto anche provare che la ricostruzione dell’Ufficio fosse errata.9.1.

Il motivo è infondato.9.2.

A fronte della ripresa dell’Ufficio, che ha recuperato a tassazione lesopravvenienze attive, grava sul contribuente fornire la prova che laripresa sia comunque erronea, come correttamente evidenziato dalla CTR.9.3.

Affermare, come fanno i contribuenti, che [OSCURATO:SOCIETA] non abbia ilsolo onere di dimostrare l’esenzione dal reddito delle sopravvenienze, mapotrebbe dimostrare altrimenti la non tassabilità delle stesse, può essereanche condivisibile, ma non implica l’assoluzione dell’onere probatorio,comunque gravante sulla società contribuente.10.

Con il nono motivo di ricorso (corrispondente al nono motivo diricorso proposto dal socio Remo e al decimo motivo proposto dal socioLongo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere laCTR ritenuto violato il principio di leale collaborazione, avendo la societàcontribuente evidenziato come l’accertamento fosse irrealistico.10.1.

In buona sostanza, i contribuenti sostengono che l’atteggiamentodell’Ufficio avrebbe violato l’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, inquanto «rigidamente orientato a disconoscere le prove offerte dalcontribuente e ad applicare ciecamente le norme accertative piùsfavorevoli nonostante fosse comprovata la perdita incolpevole delladocumentazione» contabile.

E ciò a fronte di un comportamento deicontribuenti improntato a leale collaborazione, avendo essi fornito ladocumentazione nella loro disponibilità.10.2.

Il motivo è infondato.10.3.

Le considerazioni di merito compiute dall’Ufficio – con riferimentosia all’asserita perdita incolpevole della documentazione contabile, siaall’utilizzazione del metodo accertativo ritenuto più idoneo, sia allaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026considerazione degli elementi di prova offerti dai contribuenti – nonpossono essere valutate nel contesto della violazione del principio di lealecollaborazione, avendo avuto i contribuenti tempo e modo di esporre leproprie argomentazioni, ma vanno semmai censurate sotto il profilo dellalegittimità e del merito, così come del resto già fatto dai ricorrenti.11.

Con il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere il giudicedi appello escluso la legittimità della notificazione dell’avviso diaccertamento nei confronti della socia accomandante in ragionedell’inapplicabilità del cd. raddoppio dei termini.11.1.

Il motivo è infondato.11.2.

È sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, «la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale neiconfronti degli organi societari di una società in accomandita semplicedetermina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anchedel reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti» (Cass. n.15999 del 07/06/2024).12.

Con il decimo motivo proposto dal socio Remo e l’undicesimomotivo proposto dal socio Longo si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 471, dovendo le sanzioni essere ridotte in ragione della lex mitiorrappresentata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.12.1.

I motivi restano assorbiti, essendo demandata al giudice di rinviola rivalutazione della questione concernente l’applicazione delle sanzioni pifavorevoli.13.

In conclusione, vanno accolti il sesto motivo del ricorso propostoda [OSCURATO:SOCIETA], il sesto motivo del ricorso proposto dal socio Remo e ilNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026settimo motivo del ricorso proposto dal socio Longo; assorbiti il decimomotivo proposto dal socio Remo e l’undicesimo motivo proposto dal socioLongo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti erinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presenteprocedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., il sesto motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e il settimo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbiti il decimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Remo e l’undicesimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rigetta gli altrimotivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 845/24/15 depositata il 15/09/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 845/24/15 del 15/09/2015, la Commissionetributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava gli appelliriuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] (sociaaccomandante) e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 115/02/14 dellaCommissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP), che avevaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026rigettato i ricorsi riuniti dei contribuenti nei confronti di un avviso diaccertamento per IRAP e IVA relative all’anno 2006, emesso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA], e due avvisi di accertamento per IRPEF relativi al medesimoanno d’imposta, emessi nei confronti di ciascuno dei soci.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA] esercitavaaccertamento alla stessa notificato, venivano integralmente disconosciuti icosti concernenti l’attività logistica.1.2. La CTR respingeva l’appello dei contribuenti evidenziando che: a)la notificazione degli atti impositivi effettuata direttamente dall’Ufficio amezzo lettera raccomandata era valida ed efficace; b) ugualmentelegittimo doveva ritenersi il raddoppio dei termini di accertamento; c) nelmerito, i contribuenti non avevano fornito la prova dell’esistenza dei costicontestati dall’Amministrazione finanziaria, sicché la ripresa doveva essereconfermata; d) analogamente doveva dirsi con riferimento allesopravvenienze attive; e) quanto, invece, alle sopravvenienze passive, iricorrenti non avevano dimostrato «che i costi dedotti fossero in effettiriferibili al periodo di imposta accertato», sicché le loro doglianze nonpotevano essere condivise; f) con riferimento alla detrazione dell’IVA, lasocietà non aveva emesso le relative fatture; g) infine, non sussisteva ladedotta violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212.2. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a nove motivi; analoghi ricorsi avverso la medesimasentenza sono stati proposti da [OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi, e daMarina Longo, affidato a undici motivi. I ricorrenti depositavano, altresì,memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con separaticontroricorsi.Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA],affidato a nove motivi. Peraltro, analoghi motivi sono stati, altresì,proposti anche dai soci, sicché è possibile un esame congiunto di questiultimi con quelli proposti dalla società.2. Con il primo motivo di ricorso (corrispondente al primo motivo diricorso proposto da entrambi i soci) si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 3 e 14 della l. 20 dicembre1982, n. 890, per avere la CTR illegittimamente ritenuto che AE possanotificare direttamente gli avvisi di accertamento ai contribuenti.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’èragione di discostarsi, «a partire dal 15 maggio 1998 (data di entrata invigore della legge 8 maggio 1998, n. 146), all'amministrazione finanziariaè concesso di provvedere direttamente alla notifica degli atti alcontribuente, avvalendosi del servizio postale» (Cass. n. 15284 del10/06/2008; Cass. n. 34007 del 19/12/2019; Cass. n. 1207 del21/01/2014).2.3. La sentenza impugnata si è conformata pienamente a taleprincipio di diritto, sicché non merita le censure proposte dai ricorrenti.3. Con il secondo motivo di ricorso (corrispondente al secondo motivodi ricorso proposto dal socio Remo e al terzo motivo proposto dal socioLongo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la CTR motivatoapparentemente in ordine alla carenza probatoria dei prospetti prodottidalla società contribuente e concernenti i pagamenti per la logistica.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/20263.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).3.3. Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR non è affattoapparente in quanto, sebbene sinteticamente, ha espresso le ragioni per lequali i prospetti depositati dalla società contribuente non hanno alcunavalenza probatoria in ordine ai costi di logistica sostenuti. Nellaprospettiva del giudice di appello, infatti, si tratta di meri elenchi formatidalla medesima società con l’indicazione delle voci di spesa e degli importisostenuti.3.4. In realtà, parte ricorrente tende inammissibilmente ad attribuireuna diversa valenza probatoria a detti elenchi, in contrasto conl’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.4. Con il terzo motivo di ricorso (corrispondente al terzo motivo diricorso proposto dal socio Remo e al quarto motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026per non avere la CTR ritenuto incontestata la circostanza della perditaincolpevole della contabilità da parte della società contribuente; perditaconseguente ad un allagamento dei locali non oggetto di specificacontestazione da parte di AE.4.1. Il motivo è infondato.4.2. I ricorrenti sostengono che la perdita incolpevole della contabilitàda parte della società contribuente costituirebbe un fatto incontestato daparte di AE, sicché il giudice di appello non avrebbe più potuto indagaresulla relativa questione.4.3. Com’è noto, il principio di non contestazione riguarda unicamente ifatti, non già i documenti prodotti ovvero la qualificazione giuridica che deifatti medesimi ha operato il giudice di merito (Cass. n. 17261 del26/06/2025), che si pone in un momento successivo, attinente allavalutazione di quei fatti.4.4. Nel caso di specie, fatto non contestato è sicuramente il verificarsidell’allagamento presso i locali di pertinenza della società contribuente; datale fatto principale deriva il fatto, secondario, della distruzione delladocumentazione contabile che pure è assunto come incontestato dallostesso giudice di appello.4.5. Non può, invece, costituire oggetto di non contestazione lacircostanza che la perdita della documentazione contabile sia stataincolpevole; con tutte le conseguenze che da tale incolpevolezza fannodiscendere i contribuenti. Legittimamente, pertanto, la CTR ha resooggetto del proprio sindacato di merito l’incolpevolezza della perdita delladocumentazione contabile da parte della società contribuente;incolpevolezza che, comportando una valutazione di diritto sui fatti ritenutiincontestati, non rientra nell’ambito applicativo del principio di noncontestazione.5. Con il quarto motivo di ricorso (corrispondente al quarto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al quinto motivo proposto dal socioNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026Longo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 156 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato apparentemente inordine alla prova della conservazione diligente della documentazionecontabile da parte della società contribuente.5.1. Il motivo è infondato.5.2. La CTR, nel ritenere l’incolpevolezza della perdita delladocumentazione contabile da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ha evidenziato il difetto diprova concernente la prevedibilità dell’evento e la diligente conservazionedella documentazione contabile da parte della società contribuente, conciò indicando chiaramente la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato.5.3. La sentenza impugnata, pertanto, sotto questo profilo non è néapparente, né illogica.6. Con il quinto motivo di ricorso (corrispondente al quinto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al sesto motivo proposto dal socioLongo), si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., peravere il giudice di appello erroneamente applicato il ragionamentopresuntivo, illegittimamente negando ingresso agli elementi indiziariindicati dal contribuente.6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. La CTR, esaminando compiutamente i fatti di causa, ha indicato leragioni di merito per le quali non possa ragionevolmente sostenersi laperdita incolpevole della contabilità ad opera della società contribuente.Trattasi di accertamento in fatto logico, puntuale e circostanziato, che nonpuò essere messo in discussione in questa sede di legittimità con laproposizione surrettizia di una censura di violazione di legge, senzatrasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzogrado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 delNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/202614/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).7. Con il sesto motivo di ricorso (corrispondente al sesto motivo diricorso proposto dal socio Remo e al settimo motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, peravere la CTR ritenuto legittima la scelta dell’Ufficio di adottare un metododi accertamento analitico. Nella prospettazione dei ricorrenti l’applicazionedel metodo analitico implicherebbe risultati irragionevolidell’accertamento.7.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.7.2. Questa Corte ha più volte precisato che la scelta del metodo diaccertamento da parte dell’Ufficio non è sindacabile in assenza disituazioni pregiudizievoli (Cass. n. 8333 del 25/05/2012; Cass. n. 2872del 03/02/2017; Cass. n. 13631 del 21/05/2025) e che la scelta delmetodo analitico rispetto a quello induttivo determina, normalmente,maggiori garanzie per il contribuente (Cass. n. 5273 del 22/02/2019;Cass. n. 13430 del 27/07/2012).7.3. Tanto premesso, nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato, conla necessaria specificità, il pregiudizio subito dalla scelta del metodo diaccertamento analitico da parte dell’Ufficio; detto metodo avrebbecomportato, in concreto, la determinazione di una redditività del settoredella logistica del tutto irragionevole (70,21% a fronte dell’1,1% checostituirebbe il dato normale).7.4. Tale circostanza di fatto non è stata in alcun modo apprezzatadalla CTR, che si è limitata a ribadire la discrezionalità dell’Ufficio nellascelta del metodo accertativo (per un’ipotesi similare si veda Cass. n.2872 del 2017, cit.).Numero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/20267.5. La sentenza va, dunque, cassata in parte qua dovendo il giudicedel rinvio valutare la legittimità del metodo accertativo scelto dall’Ufficioalla luce del pregiudizio lamentato dai contribuenti.8. Con il settimo motivo di ricorso (corrispondente al settimo motivo diricorso proposto dal socio Remo e all’ottavo motivo proposto dal socioLongo) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decretoIVA), per avere la CTR illegittimamente ritenuto indetraibile l’IVA inmancanza delle relative fatture.8.1. Il motivo è infondato.8.2. La detrazione dell’IVA presuppone la verifica in ordine allasussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione e, quindi, la presenzadelle fatture o della documentazione contabile equivalente (cfr. Cass. S.U.n. 17757 del 08/09/2016).8.3. Nel caso di specie, da un lato, risulta l’assenza di qualsiasidocumentazione contabile, andata perduta non incolpevolmente dallasocietà contribuente, come accertato dalla CTR; dall’altro, la societàcontribuente avrebbe potuto provare a procurarsi dei duplicati dellefatture nei confronti delle società con le quali ha avuto rapporti, nonessendo certo sufficienti le schede elaborate dalla stessa contribuente.8.4. La valutazione della CTR, pertanto, non merita censure in partequa.9. Con l’ottavo motivo di ricorso (corrispondente all’ottavo motivo diricorso proposto dal socio Remo e al nono motivo proposto dal socioLongo) si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TestoUnico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., per averela CTR – con riferimento alle contestate sopravvenienze attive –erroneamente fatto gravare sul contribuente un onere probatoriodifferente da quello sullo stesso gravante. In particolare, a fronte di unaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026ripresa a tassazione di sopravvenienze attive, [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbedovuto provare unicamente che trattasi di reddito esente, ma avrebbepotuto anche provare che la ricostruzione dell’Ufficio fosse errata.9.1. Il motivo è infondato.9.2. A fronte della ripresa dell’Ufficio, che ha recuperato a tassazione lesopravvenienze attive, grava sul contribuente fornire la prova che laripresa sia comunque erronea, come correttamente evidenziato dalla CTR.9.3. Affermare, come fanno i contribuenti, che [OSCURATO:SOCIETA] non abbia ilsolo onere di dimostrare l’esenzione dal reddito delle sopravvenienze, mapotrebbe dimostrare altrimenti la non tassabilità delle stesse, può essereanche condivisibile, ma non implica l’assoluzione dell’onere probatorio,comunque gravante sulla società contribuente.10. Con il nono motivo di ricorso (corrispondente al nono motivo diricorso proposto dal socio Remo e al decimo motivo proposto dal socioLongo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere laCTR ritenuto violato il principio di leale collaborazione, avendo la societàcontribuente evidenziato come l’accertamento fosse irrealistico.10.1. In buona sostanza, i contribuenti sostengono che l’atteggiamentodell’Ufficio avrebbe violato l’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, inquanto «rigidamente orientato a disconoscere le prove offerte dalcontribuente e ad applicare ciecamente le norme accertative piùsfavorevoli nonostante fosse comprovata la perdita incolpevole delladocumentazione» contabile. E ciò a fronte di un comportamento deicontribuenti improntato a leale collaborazione, avendo essi fornito ladocumentazione nella loro disponibilità.10.2. Il motivo è infondato.10.3. Le considerazioni di merito compiute dall’Ufficio – con riferimentosia all’asserita perdita incolpevole della documentazione contabile, siaall’utilizzazione del metodo accertativo ritenuto più idoneo, sia allaNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026considerazione degli elementi di prova offerti dai contribuenti – nonpossono essere valutate nel contesto della violazione del principio di lealecollaborazione, avendo avuto i contribuenti tempo e modo di esporre leproprie argomentazioni, ma vanno semmai censurate sotto il profilo dellalegittimità e del merito, così come del resto già fatto dai ricorrenti.11. Con il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere il giudicedi appello escluso la legittimità della notificazione dell’avviso diaccertamento nei confronti della socia accomandante in ragionedell’inapplicabilità del cd. raddoppio dei termini.11.1. Il motivo è infondato.11.2. È sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, «la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale neiconfronti degli organi societari di una società in accomandita semplicedetermina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anchedel reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti» (Cass. n.15999 del 07/06/2024).12. Con il decimo motivo proposto dal socio Remo e l’undicesimomotivo proposto dal socio Longo si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 471, dovendo le sanzioni essere ridotte in ragione della lex mitiorrappresentata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.12.1. I motivi restano assorbiti, essendo demandata al giudice di rinviola rivalutazione della questione concernente l’applicazione delle sanzioni pifavorevoli.13. In conclusione, vanno accolti il sesto motivo del ricorso propostoda [OSCURATO:SOCIETA], il sesto motivo del ricorso proposto dal socio Remo e ilNumero registro generale 7298/2016Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 15390/2026Data pubblicazione 20/05/2026settimo motivo del ricorso proposto dal socio Longo; assorbiti il decimomotivo proposto dal socio Remo e l’undicesimo motivo proposto dal socioLongo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti erinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presenteprocedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., il sesto motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e il settimo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbiti il decimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Remo e l’undicesimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rigetta gli altrimotivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 15390/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris