CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2020
Cassazione n. 39510/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] & C.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pi§ELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati J.,-kN CZMIL e \,.. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 981/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 10 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 30/9/2020 (n. 981/2020), la Corte d'ap- pello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposi- zione proposta dagli appellanti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, nei relativi confronti, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 120.000 indicata in una promessa di pagamento sottoscritta, in favore della DV s.r.I., dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) come l'adem- pimento della promessa di pagamento sottoscritta dal legale rappre- sentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse sottoposta alla condizione sospensiva della contestuale stipulazione di una compra- vendita immobiliare tra la medesima [OSCURATO:SOCIETA]. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: compravendita che, essendo nelle more sfumata, aveva dunque impedito l'acquisizione di alcuna efficacia vincolante alla promessa di pagamento invocata dalla DV s.r.I.; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cas- sazione sulla base di tre motivi di impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:PERSONA]- moncelli e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, cui ha fatto se- guito il deposito di memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto che, nell'accennare alla 'contestuale' stipulazione di una compravendita immobiliare tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso subordinare la propria promessa di pagamento a una condizione sospensiva, là dove il dato testuale, reso evidente dalle parole utilizzate dal promittente, avrebbe dovuto indurre a individuare, in detta contestuale stipulazione negoziale, un mero parametro temporale, vieppiù rafforzato, nella spe- cie, dalla indicazione della data del 31/10/2010 come termine ultimo per l'adempimento di detta promessa; ciò posto, avendo la corte territoriale interpretato la volontà del promittente muovendo (non già dal dato testuale, bensì) dalla com- plessiva interpretazione dell'articolata operazione negoziale sussi- stente tra le parti (ed altri soggetti), la stessa si sarebbe posta in con- trasto con il disposto dell'art. 1362 c.c. che impone all'interprete di indagare sull'effettiva volontà della parte disponente e non già sul ri- lievo di eventuali elementi extratestuali; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censura- bile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'es- sere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l'odierna società ricorrente si è limitata ad affer- mare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), orientando l'argomentazione critica rivolta nei con- fronti dell'interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello co- mune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali inter- pretati, bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ri- tenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazione di merito; è appena il caso di sottolineare come, ai sensi dell'art. 1362 c.c. (destinato ad essere esteso, per il tramite dell'art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali), nell'interpretare un atto negoziale spetti al giudice il compito di indagare quale sia stata l'effettiva intenzione del dispo- nente, non limitandosi mero rilievo del senso letterale delle parole, ma spingendosi a valutare il comportamento complessivo dell'autore dell'atto anche posteriore al compimento dell'atto; sul punto, varrà rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica così fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell'atto negoziale in termini di palese irra- zionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricogni- zione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole (nella spe- cie chiaramente dirette a legare l'adempimento della promessa di pa- gamento alla 'contestuale' stipula di un rogito notarile, ossia a un evento futuro e incerto, come tale mai interpretabile alla stregua di un termine: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 26/06/1971, Rv. 352655 - Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 01) al complessivo comportamento negoziale delle parti (come estremo indispensabile ai fini dell'individuazione della relativa volontà, individuata, proprio dal testo dell'art. 1362 c.c., come il fulcro o il focus dell'operazione ermeneutica imposta dalla legge), sì da sfuggire inte- gralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente illogica e inadeguata a fondamento della decisione assunta; il motivo è manifestamente infondato; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativa- mente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del de- cidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- grui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d'appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alla dichiarazione conte- nuta nella promessa di pagamento dedotta in giudizio, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e con- gruità logica; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art.1362 c.c. (con riguardo all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice d'appello totalmente omesso di considerare come il giudice di primo grado avesse ritenuto pacifico, per difetto di contestazione, la circo- stanza costituita dal legame di corrispettività tra l'obbligo di pagamento della somma portata dalla promessa dedotta in giudizio e la contropar- tita consistente nella prestazione, da parte della DV s.r.I., del proprio consenso alla liberazione dell'immobile che avrebbe dovuto costituire oggetto della compravendita tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ciò posto, nel trascurare la considerazione di tale passaggio (ed anzi contraddicendolo apertamente), la corte territoriale sarebbe in- corsa nel vizio di omessa pronuncia sul corrispondente motivo di ap- pello sollevato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (e dagli altri soci illimitatamente respon- sabili), finendo col porsi altresì in contrasto con il principio che impone Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al giudice di porre a fondamento della propria decisione (tra le altre prove, anche) le circostanze incontestate tra le parti; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale, proprio muovendo dalla devoluzione (per effetto dell'appello sul punto proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai relativi soci) della questione concernente il carattere incon- testato o meno della circostanza qui richiamata dalla ricorrente, ha espressamente rilevato come detta circostanza non potesse in alcun modo ritenersi incontestata, dovendo piuttosto ritenersi (escluso che la somma di euro 120.000, di cui alla promessa, potesse costituire il corrispettivo del benestare di [OSCURATO:SOCIETA]. all'operazione di acquisto de- dotta) che l'adempimento della promessa assumesse un proprio speci- fico significato (avuto riguardo all'interesse concreto delle parti così come complessivamente ricostruito in sentenza) esclusivamente in re- lazione al perfezionamento della cessione immobiliare tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il termine del 31/10/2020: evento evi- dentemente futuro e incerto (fungendo la data del 31/10/2020 esclu- sivamente come termine finale dell'intera operazione, comprensiva dell'indicato meccanismo condizionale) e, pertanto, necessariamente qualificabile alla stregua di una condizione contrattuale; ciò posto, mancata la verificazione di tale evento - e, dunque l'av- veramento della condizione (palesemente individuata quale sospen- siva) - in modo del tutto coerente e consequenziale la Corte territoriale ha concluso nel senso della destituzione di ogni efficacia in capo alla promessa di pagamento dedotta in giudizio; deve pertanto evidentemente escludersi che la corte territoriale sia incorsa nell'omessa pronuncia sulla questione in esame (viceversa espressamente considerata e contraddetta, rispetto alla valutazione espressa dal giudice di primo grado), o del vizio (qui denunciato) as- seritamente consistito nel non porre a fondamento della decisione as- sunta gli elementi di prova proposti dalle parti o i fatti rimasti privi di contestazione;Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 10/201 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudi- zio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in comples- sivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazio