CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 23468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27530/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain BARANO D'[OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Barano d?ischia (NA), [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 Avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3012/2018 depositata il 18/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]ERBAche ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso. Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di Meglio per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente che hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, nel decidere du e cause riunite - rispettivamente la prima proposta con atto di citazione da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Acunto per sentir dichiarare la libertà del proprio fondo (sito in Barano d'lschia, località Cesa, foglio 16p.lle 477, 475, 55, i terreni, e il foglio 1 5 p.lla 57) da ogni servitù di scolo diacque reflue a favore del fabbricato attiguo della convenuta, con condanna di quest'ultima all'eliminazione dello scolo; la seconda con atto di citazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Acuntonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in r i vendica, la restituzione di alcune zonette di terreno (foglio 16 p.lle 476, 84, 65) nonché di una porzione di fabbricato (non censito) site in Barano d'lschia, località Cesa, occupate senza titolo dalla convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni - rigettava le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA]Acunto, ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] l'immediato rilascio del locale scantinato a piano terreno ad uso cellaio, diviso in due Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 ambienti, sito in Barano d'lschia località Cesa, meglio descritto nell'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 4.3.1 982 e nell ’ atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava la Di S cala al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima del predetto locale, la somma di euro38.642,28 . 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acunto resistevano all'appello. 4. La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. 4.1 La prima questione affrontata dalla Corte d'Appello era quella relativa all'esatta individuazione delle porzioni immobiliari oggetto dell’actio negatoria servitutis proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell'azione di rivendica proposta dalla D'Acunto, dal momento che conl'appello la Di S cala si era sofferma ta a lungo su tale aspetto per sostenere sostanzialmente la non coincidenza dei cespiti rivendicati dalla D'Acunto con quelli oggetto della propria azionein negatoria servitutis , a suo dire , riguardante il solo terreno contraddistinto con l a p. 55 del foglio 16 . Da ciò l a sua legittimazione attiva, qualeproprietaria di detto bene, in contrasto con quanto ritenuto in sentenza, che tale legittimazione a veva escluso per la ritenuta infruttuosa prova circa la maturata usucapione del cellaio afavore della dante causa di essa appellante, [OSCURATO:PERSONA]Acunto. Secondo la Corte d'Appello emergeva ex actische la [OSCURATO:PERSONA] non a veva limitato la propria domanda alla sola p.lla 55 come sosteneva nell ’ atto di appello ma a veva agito per ottenere la Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 declaratoria di libertà dell ’ intera sua proprietà (come sopra descritta) dalla servit ù di scolo di acque reflue in favore del fabbricatoattiguo di Proprietà della D ’ Acunto . Pertanto, l’ istruttoria per verif i care la s ua legittimazione attiva , contestata dalla convenutaOlimpia D ’ Acunto , era stata correttamente condotta dal primo giudice in riferimento all ’ intera consistenza immobiliare dedotta in citazione, comprensiva non solo degli appezzamenti di terreno ma anche del localecellaio. Sicch é , non era cond i visibile il ragionamento dell'appellante la d dove per sostenere la sua legittimazione attiva, propone va la rivalutazione delle risultanze istruttoriein riferimento esclusivo alla p. l l a 55, sostenendo di aver sufficientemente provato la sua proprietà su detto bene con l a produzionedell’atto di donazione del 1989. In tale atto didonazione del 1989 la dante causa della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (madre) si dichiarava proprietaria per possesso ultraventennale dei beni donati (tra cui il cellaio) mentr e la D'Acunto aveva eccepito la nullità della donazione fondata sul dichiarato possesso di beni di sua proprietà (tra cui il cellaio) in virtùdi un titolo di acquisto (compravendita del 19 82 da Filomena DiMeglio) anter iore a quello della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello condivideva il ragionamento del Tribunale che sul punto a veva ritenuto che , anche in tema di negatoria servitutis, a fronte della eccezione sollevata dalla convenuta (ndr la D'Acunto), l'attrice (ndr la [OSCURATO:PERSONA]) e ra gravata dall ’ onere di provareil titolo di proprietà che essa deduceva di vantare sul fondo oggettodella contestata servit ù - costituito dall ’ atto di donazione per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ed in particolare, dimostrare l’intervenuta usucapione dei beni donati in capo alla sua dante Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 causa, che si era dichiarata proprietaria dei cespiti in virt ù d i un possesso ultraventennale. Emergeva pertanto l’inconsistenzadel motivo di gravame nella parte in cui l’appellante sostene va che il bene oggetto della contestataservitù di scolo fosse solo la p.lla 55 e che, non essendo detta particella tra i beni acquistati dalla D'Acunto con atto per notaioBiondi del 1982 era da considerare sufficiente la produzione dell’atto di donazione quale titolo di provenienza del cespite per affermarepositivamente la legittimazione attiva di essa appellante rispetto all'azione intrapresa di negatoria servitutis . I nfatti, essendoi ben i oggetto della contestata servitù non solo la p.lla 55 maanche le a lt re indicate nell ’ atto di citazione, la valutazione de l titolo di acquisto a fini probatori d o ve va essere comp iu ta (come operato dal tribunale) nel suo complessosenza poter ritenere l'atto idoneo a provare il trasferimento di un cespite e inidoneo per il trasferimento di altro. 4.2 Per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello riteneva anche inammissibile la richiesta di produzione documentale della certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Barano d'lschia ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] in quanto non appariva indispensabile ai fini del giudizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. e, pertanto, sta nte il carattere di novità, non utilizzabile.Infatti, la residenza di [OSCURATO:PERSONA] nel luogo attestato dalle risultanze a nagrafiche era meramente presuntiva e poteva essere superata con qualsiasi mezzo di prova, sicchéil certificato storico da cui risulta va che era stata eliminata dal censimento nel 1961 e r e iscritta in da t a 24.4.1974, non esclude va che , di fatto , la stessa potesse essere Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 andata e venuta dall'America nei diversi periodi riferiti dai testi escussi e , dunque, non erain grado di inficiare le lorodichiarazioni. 4.3 Quanto agli esiti della prova testimoniale l’appellante incentrava le sue argomentazioni critiche esclusivamente sulla prova del possesso della particella 55, pertanto, anche in tal caso la censura partiva dall’erroneo presupposto che l’oggetto del contendere dell’azione negatoria fosse solo il terreno della particella 55 mentre l’oggetto del giudizio investiva tutti i cespiti indicati nell’atto di citazione tanto che nel corso dell’intero giudizio di primo grado l’istruttoria si era svolta indistintamente su tutti i beni. In altre parole, i testi avevano sempre riferito del Cellai o e dei terreni circostantie l’onere della prova gravava sulla appellante . La prova positiva del possesso utile ad usucapire della particella 55 di [OSCURATO:PERSONA], dan te causa della [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi raggiunta, postoche nessuno dei testi nel riferire della concessione gratuita fatta da Filomena ad Ernestaaveva fatto riferimento specifico alla particella 55. I medesimi testimoni avevano riferito di attività svolte da Ernesta sui terreni, quali la vendemmia e la raccolta di legna, che di per sé non erano sufficienti a dimostrare l’esercizio di un potere di fatto uti dominus , essendo del tutto compatibile con la circostanza che ad Ernesta fosse stato consentito dalla proprietaria Filomena di usare l’abitazione e il sottostante locale sellaio in ragione dei rapporti di parentela e delle lunghe assenze della seconda da Ischia. 4.4 Quanto ai motivi di appello relativi all’accoglimento della domanda di rivendica di [OSCURATO:PERSONA]Acunto sul c ellaio , doveva condividersi il principio affermato dal primo giudice circa la Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 ricorrenza dei presupposti per ritenere attenuato l’onere probatorio, avendo la controparte DI Scala contrapposto un’eccezione di usucapionepur senza riuscire a provare il possesso della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] M eglio . La Corte d'Appello, richiamate le testimonianze di Bianca e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Acunto, condivideva il convincimento del Tribunale circa il carattere di mera detenzione a titolo di concessione del godimento del cellaio da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Doveva, dunque, confermarsi il rigetto dell’eccezione di usucapione del cellaio svolta dall’appellante. Tale bene immobile era rappresentato dall’atto di divisione del 1930 coincidente con quello contenuto nell’atto di vendita per notaio Bellone - Biondi del 1982 oggetto di trasferimento alla D’Acunto come risultante dalla descrizione contenuta nei due titoli. 5. Infine, la C orte d’ A ppello riteneva corretta la valutazione operata dal primo giudice del quantumper l’occupazione illegittima del cellaio calcolato in base al valore l ocatizio assegnato dal CTU previa devalutazione al momento dell’introduzione del giudizio e con successiva rivalutazione di anno in anno. La censura dell’appellante, peraltro, era del tutto generica e dunque andava disattesa. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla scorta di sette motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Acunto hanno resistito con controricorso. 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve condividersi la conclusione del P.G. circa l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di chiarezza e sintesi espositiva,infatti, pur essendo l'esposizione ingiustificatamente prolissa anche in relazione alla semplicità delle questioni sottoposte alla Corte, è possibile individuare nei fatti di causa le censure mosse alla sentenza gravata, sicché non si ravvisa la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art.366 cpc ([OSCURATO:PERSONA]. Civ. SU n° 37552/21) 1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360, comma 1,n. 5 , c . p . c . La C orte d’appello non avrebbe approfondito l’esame del corredo istruttorio ed in particolare le foto dei luoghi allegate alla produzione originale di primo grado e di conseguenza avrebbe omesso di rilevare la non corretta indicazione del fondo anche in relazione ai titoli esibiti dalle parti. In sostanza il terreno che patisce lo scolo contestato sarebbe quello individuato in catasto al foglio 16,particella 55, escluso dalla vendita con atto notaio Biondi avvenuta tra Filomena D i M eglio e [OSCURATO:PERSONA]Acunto. Dunque,l’attrice non doveva provare la propria legittimazione su tutti i fondi ma solo rispetto a quello gravato. Peraltro l’onere della prova è meno rigoroso di quello di colui che agisce in rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione anche in via presuntiva dell’esistenza di un valido titolo di proprietà. Infine , Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 l’atto di divisione del 1930 non assegnava la particella 55 a [OSCURATO:PERSONA] e, infatti , non risulta va nel rogito di acquisto della D’Acunto 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa. La censura ha ad oggetto le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado che sarebbero smentite dal certificato anagrafico di residenza del Comune di Barano d’Ischia di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro , il suddetto certificato anagrafico prodotto in appello era sicuramente ammissibile data la sua natura di prova indispensabile ex art. 345 c.p.c. in quanto idonea a dispensare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa. La censura è in parte ripetitiva della precedente avente ad oggetto l’individuazione del fondo che pativa lo scolo e il fatto che nessuno dei testimoni aveva mai fatto riferimento al terreno di cui alla particella 55. Non era statamai raggiunta la prova in ordine alla circostanza che la tubazione esistesse da un ventennio antecedente la proposizione della domanda e i testimoni si eran o anche contraddetti,avendo indicato fatti inverosimili né sarebbe possibile accogliere la domanda subordinata relativa alla richiesta di costituzione di servitù coattiva non sussistendo gli elementi di cui all’articolo 1043 c.c. In altri termini la censura è rivolta all’erronea valutazione delle prove inerenti sia la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] sia la riconvenzionaledella D’Acunto. Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. La Corte d’Appello non avrebbe pronunciato in ordine al motivo analiticamente riportato dal ricorrente a pagina 75 e 76 del ricorso in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L ’appellante aveva rilevato che il Tribunale, pur avendo richiamato l'ordinanza del giudice istruttore in ordine al punto controverso della identità fra il cellaio richiamato nel titolo di acquisto della D’Acunto e quello usucapito dalla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA], se ne era poi discostato senza motivazione. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa La censura è rivolta a l capo della sentenza con cui la Corte d'Appello ha confermato l'accoglimento della domanda di rivendica del cellaio, impugnando la decisione sulla non corretta valutazione sia del titolo di acquisto della D'Acunto sia delle prove testimoniali, sulla scorta delle quali non era affatto emersa la prova della proprietà del cellaio in capo alla D’Acunto, anche in virtù dell'usucapione maturata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente,l’onere probatorio della controparte non era attenuato per effetto del riconoscimento da parte della convenuta dell’appartenenza del bene al comune dante causa. Peraltro, la controparte non aveva fornito alcuna prova della proprietà a fronte della prova del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] che poi aveva donato il bene u sucapito alla ricorrente. Vi sarebbe,dunque, un’erronea valutazione del titolo di acquisto della controparte la cui madre non aveva trasferito il cellaio che invece Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 era posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ricevuto in dono da [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva usucapito. In ogni caso non si poteva ricorrere alla applicazione del principio cosiddetto dell’onere della prova attenuato. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360 n° 5 c.p.c. Si contesta l’erronea interpretazione dei titoli esibiti dalla D’Acunto a supporto della domanda di rivendicae le risultanze della consulenza tecnica che ha ricompreso anche il cellaio nonostante non fosse identificato catastalmente.La sentenza sarebbe pertanto affetta da vizio di motivazione in ordine alla valutazione del contenuto effettivo del titolo di acquisto della D’Acunto. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360 n° 5 c.p.c., La ricorrente impugna il capo della sentenza in cui la Corte d'Appello ha confermato la quantificazione del danno liquidato in favore di D'[OSCURATO:PERSONA] per l'occupazione illegittima del cellaio ed in particolare per aver condiviso le conclusioni del CTU benché erronee, respingendo la richiesta di rinnovazione della consulenza. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 8.1 In particolare, l’Ufficio di Procura ha evidenziato che il primo motivo è inammissibile, in primo luogo, perché la censura è preclusa in base al principio della cosiddetta doppia conforme di cui all'art. 348 ter, comma 5 , c . p . c . , applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di appello è stato incardinato nel 2014, non avendo la ricorrente assolto all'onere di dimostrare che le ragioni Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 di fatto poste a base, rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto, fossero tra loro diverse (Cass. Civ. n° 26774/16, n° 5927/23), senza che sia necessaria una perfetta corrispondenza tra le due decisioni, poiché il divieto sussiste anche qualora le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostante che il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Civ. n° 7724/22). Inoltre, il motivo è inammissibile, poiché non viene individuato alcun fatto, in senso storico naturalistico, principale ex art. 2697 cc ( cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), oggetto di discussione fra le parti di cui la Corte avesse omesso l’esame (vedi Cass. Civ. n° 10525/20, n°17761/16) , ma si mira in realtà ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, già apprezzate dalla Corte merito, che, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere la declaratoria di libertà dell'intera sua proprietà dalla servitù di scolo e non solo della particella 55, come sostenuto nell'atto di appello e pertanto, correttamente, l'indagine sulla legittimazione attiva era stata condotta dal primo giudice in ordine all'intero compendio immobiliare. La Corte ha quindi escluso, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in atti, che l'attrice avesse assolto all'onere probatorio che le competeva di dimostrare la proprietà dei beni per cui aveva agito in negatoria servitutis. Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 8.2 Il secondo motivo è infondato. La Corte d'Appello, infatti , ha esaminato il documento prodotto in appello e lo ha ritenuto inammissibile, perché non indispensabile ai fini del giudizio ai sensi dell'articolo 345, comma 2 , c . p . c . vecchia formulazione. In proposito è stato chiarito che “nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”( Cass . Civ. n° 10790/17). E’ stato poi di recente preci sato che “Ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alla modifica recata dal decreto legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, l'ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l'indispensabilità della prova che deve essere effettuata dalla Corte di cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è, Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione 6 di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa” (Cass. Civ. n° 20525/20). Nel caso in esame la Corte di merito, attenendosi a tali principi, haeffettuato il giudizio di indispensabilità della prova, contrariamente a quanto si è verificato nel giudizio preso in esame da quest'ultimo arresto giurisprudenziale e pertanto il sindacato di legittimità sulla motivazione di detta statuizione è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale”, richiesto dall'art. 111 comma 6 Costituzione, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su contrasti irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile” ( [OSCURATO:PERSONA]. Civ. n° 7090/22, n° 22598/18). La Corte ha escluso l’indispensabilità della prova sostenendo che dalla certificazione anagrafica in questione non si sarebbe potuto desumere alcun elemento utile ad inficiare le dichiarazioni dei testimoni, poichè le risultanze del certificato non erano di per sé idonee ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse andata e venuta dall'America nei diversi periodi riferiti dai testi escussi. Tale motivazione è priva dei vizi sopra indicati. Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 8.3 Il terzo motivo è inammissibile, sia perché l'inattendibilità dei testi è fondata sul documento ritenuto superfluo dalla Corte, sia perché le questioni inerenti le riconvenzionali della D’Acunto sono state ritenute assorbite e non delibate in ragione del mancato accoglimento della negatoria servitutis. 8.4 Il quarto motivo è inammissibile, poiché non si chiarisce in alcun modo come tale vizio abbia inciso sulla pronuncia finale e su quale delle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, posto che anche la stessa [OSCURATO:PERSONA] fonda il suo diritto sul “ cellaio in questione”, in quanto posseduto dalla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] ( vedi pag. 78 del ricorso), il che presuppone che il cellaio, asseritamente usucapito dalla ricorrente, fosse lo stesso oggetto di rivendica e restituzione da parte della D’Acunto. Il motivo è comunque infondato, poiché la censura attiene chiaramente alla errata identificazione dell’oggetto del contendere, censura contenuta in sostanza sia nel secondo che nel sesto motivo di appello, sui quali la Corte si è pronunciata, rigettando la doglianza con ampia motivazione fondata sull’esame dei titoli e confermando la statuizione del tribunale sulla inattendibilità delle conclusioni del CTU (pag.11 e 12 della sentenza). 8.5 Il quinto motivo è inammissibile sia per il principio della “doppia conforme”, sia perché la censura non rientra nel paradigma di cui all'art.360, n° 5 , c . p . c . e si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti di causa e del materiale probatorio in punto di prova dell'azione di rivendica 8.6 Il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate per gli altri motivi dello stesso tenore ed anche perché si risolve nella mera contrapposizione fra l'interpretazione Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, senza alcun riferimento alla mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss cc e delle indicazioni ritenute necessarie dalla giurisprudenza al fine di consentire in sede di legittimità la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa ( [OSCURATO:PERSONA]. Civ. n° 9461/21, n° 28319/17). 8.7 Il settimo motivo, con cui in realtà si lamenta l'adesione alle risultanze della CTU, nonostante le critiche alle relative conclusioni in punto di quantificazione del danno, è infondato. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che solo qualora alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, n° 5 , c . p . c . , è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. Civ. n° 15147/18, n° 11917/21). Nel caso in esame la Corte non ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, ma ha risposto alle critiche dell'appellante rilevando la genericità della censura relativa alla quantificazione del valore locativo assegnato all'immobile dal CTU ed aggiungendo che il valore di €100,00 mensili era il risultato della devalutazione all'epoca dell'introduzione del giudizio nel 1991 e della successiva rivalutazione di anno in anno “ così da tener conto del più probabile canone locativo di mercato tempo per tempo”. 9. [OSCURATO:PERSONA] condivide le motivazioni del Procuratore Generale eritiene debba dichiararsi l’inammissibilità di tutti i sette motivi di ricorso. Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 9.1 In primo luogo, deve evidenziarsi che tutti i motivi,tranne il quarto, sono proposti come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’appello è stato proposto nell’anno 2014, sicché trovano applicazione ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. “doppia conforme” che si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Nel caso di specie,la Corte d’Appello di Napoli ha pienamente confermato le ragioni del rigetto delle domande della ricorrente così come quelle di accoglimento della contrapposta domanda di OlimpiaD'Acunto. Infatti, con riferimento al la censura proposta con il primo motivo di ricorso , la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente non aveva provato la proprietà del fondo servente in virtù del quale agiva in negatoria servitutis , interpretando complessivamentela domanda della D i Scala e ritenendo infondata la sua richiesta di tener conto della sola particella 55.Le doglianze della ricorrente di omesso esame di un fatto storico rappresentato dall’effettiva identificazione della particella oggetto della servitù, pertanto, sono inammissibili. 9.2 La doglianza di cui al secondo motivo circa l’erronea statuizione di inammissibilità della produzione documenta le effettuata nel giudizio di appello dalla ricorrente ed avente ad Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 oggetto il certificato di residenza di Filomen a [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni esposte dal Procuratore Generale e riportate al punto 8.2della presente sentenza. Il certificato in esame era del tutto inidoneo a fornire la prova cui era preordinato e, quindi, non poteva ritenersi indispensabile a prescindere dall’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. nella versione antecedente la novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. Infatti , sulla base del suddetto certificato non si poteva escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse andata e venuta dall'America nei diversi periodi riferiti dai testi escussi. 9.3 Per le stesse ragioni fin qui esposte è inammissibileanche la censura posta nella prima parte del secondo motivo e quella posta con il terzo motivo con le quali il ricorrente tende a mettere in discussione l’esito della prova testimoniale sulla base della asserita assenza dall’Italia di [OSCURATO:PERSONA] e anche in relazione all’epoca di realizzazione dello scolo. Tutte le circostanze dedotte, infatti,sono state esaminate e la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie. D’altra parte,deve richiamarsi il principio secondo cui il (presunto e non dimostrato) cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Infine, come Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 evidenziato dal P.G. l'inattendibilità dei testi è fondata sul documento ritenuto superfluo dalla Corte, e le questioni inerenti le riconvenzionali della D’Acunto sono state ritenute assorbite e non delibate in ragione del mancato accoglimento della negatoria servitutis. 9.4 Il quarto motivo di ricorso, come si è detto, unico moti vo proposto per violazione dell’art. 112 c.p.c. e non per omesso esame di un fatto storico,è altrettanto inammissibile. Oltre alle condivisibili ragioni di inammissibilità evidenziate dal Procuratore Generale e richiamate al punto 8.4 della presente sentenza deve osservarsi che la Corte d'Appello ha espressamente esaminato il titolo di acquisto di Olimpia d’Acunto così come l a dedotta usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dunque,non vi è stata alcuna omessa pronuncia . D’altra parte costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale: non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, come nel caso di specie, comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 -01). 9.5 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile sia per il principio della “doppia conforme”, sia perché la censura non rientra nel paradigma di cui all'art.360 n° 5 cpc e si risolve nella richiesta Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 di una rivalutazione dei fatti di causa e del materiale probatorio in punto di prova dell'azione di rivendicacome evidenziato dal P.G. Infatti, anche in questo caso la motivazione della Corte d’Appello è pienamente conforme a quella del giudice di prime cure, di qui l’inammissibilità del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.Peraltro, la ricorrente non indica alcun “fatto” rilevante e decisivo non esaminatodalla Corte d’Appello, limitandosi a chiedere una diversa valutazione di fatti e circostanze già valutate dai giudici del merito, in particolare la asserita presenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] solo dal 1974. Inoltre , la sentenza impugnata sulla attenuazione dellaprova della titolarità del bene in capo a Olimpia d’Acunto è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui nell’azione di rivendica, a fronte dell a difes a d i controparte che riconoscel'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, l’onere della prova dev e ritenersi attenuato (ex plurimisSez. 2, Sent. n. 28865 del 2021) . 9.6 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia perché proposto come omesso esame di un fatto decisivo pur vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, sia perché richiede una inammissibile diversa valutazione delle risultanze della CTU in ordine all’identificazione del cellaio,sia perché richiede una diversa interpretazione del titolo di acquisto della D’ A cunto, sia, infine, perché richiede una diversa valutazione di fatti e circostanze tutti ampiamente valutati uniformemente tanto dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. 9.7 Il settimo motivo di ricorso è inammissibile sia perché espressamente la ricorrente fa riferimento ad un vizio di Ric. 2018n.27530sez. S2 - ud. 22 /06/2023 motivazione della sentenza impugnata (pag. 104 del ricorso) nonostante tale vizio non sia più proponibile nel giudizio di legittimità,sia perché, anche in questo caso , si è in presenza di una motivazione conforme della Corte d'Appello rispetto a quanto deciso in primo gradosia, infine , perché , come evidenziato dal P .G., con la suddetta censura si vuole mettere in discussione l’adesione del Giudice alle conclusioni del CTU in punto di valore locativo di mercato del bene ai fini della quantificazione del risarcimento del dannoin euro 100 per mese. 3. In conclusione il ricorso è inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 5000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CP