CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024
Cassazione n. 41636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0329L3Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato-alAtise-a-14e-papt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla dosimetria della pena - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato "emergendo elementi di reità ... dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, dall'analisi del traffico telefonico e telematico delle utenze in uso, dai dati emersi a seguito dell'attivazione di apparati di localizzazione satellitare ..., dagli esiti di mirati servizi di OCP, dalle dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti di sostanze stupefacenti, nonché dai verbali di perquisizione e sequestro", e che la pena risulta "correttamente determinata e congrua in relazione ai parametri di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. e in applicazione del principio del finalismo rieducativo della sanzione criminale". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 J-C*sigliere o esten DEPOS !TAT.,A :A [OSCURATO:PERSONA]