CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 17472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13931/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 59 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresentae difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procur a in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso l o studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: opposizione stato passivo compensi professionista AC-21/04/2022 r.g. n. 13931/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 940/2019 d e l Tribunale d i Bologna pubblicato in data 20marzo 2019 ne l ricors o n.r.g. 11 613 / 201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 aprile2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a tremotivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto la propria opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, con cui chiedeva l’ammissione in prededuzione allo stato passivo della procedura del proprio credito professionale per euro 24.417,12, ridotto dagli organi della procedura a euro 15.999,87 in solo privilegio , il tutto derivante dallo svolgimento di attività professionali relative dapprima alla presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva per conto della società ancora in bonis , poi alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di cui al D.L. n.347/2003. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria ha resistitocon controricorso. Le parti hanno depositato memoria. 3. Il Tribunale , per quanto in questa ancora rileva : a) ha rilevato che tra la domanda di concordato preventivo previsto dall’a rt. 161, sesto comma, della leggefallimentare , presentata con il ministero del ricorrente, e la successiva procedura maggiore di amministrazione straordinaria non vi era alcuna consecuzione atteso che, dopo la presentazione della domanda , non era seguita l’ ammissione alla proceduraminore, in difetto di deposito di alcun piano o di alcun’altra proposta concordataria; b) ha negato rilevanza alla pattuizione del compenso professionale nella misura indicata nel mandato professionale, applicando in suo luogo le tariffe professionali di cui al D.m. n. 55 del 2014; c) ha dichiarat o l’inammissibilità r.g. n. 13931/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’articolazione dei mezzi istruttori da parte del ricorrente, siccome effettuataper la prima volta con memoria autorizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a.Primo motivo: «Violazione de gli art t . 111 c . 2 ° e 161 c. 7° l. fall., laddove è stata negata la prededuzione del compenso del ricorrente relativo all’assistenza prestata alla Società nel corso della presentazione del ricorso ex art. 161 c. 6° l. fall. e nella successivafase c.d. prenotativa, sino all’apertura della procedura di amministrazionestraordinaria e all’ accertamento dello stato di insolvenza(rif. art. 360 c. 1° n. 3 c.p.c. ) » ; b.Secondo motivo: « Violazione degli artt. 2233, 1367 e 1375 c.c., nonché dell’art. 1 del D.M. n. 55/2014 per la determinazione d el compenso del ricorrente sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. cit. in luogo del criterio previsto dal mandato professionale stipulato il 21.01.2015, anche relativamente alle prestazioni diverse dall’assistenza relativa alla procedura di concordato preventivo (rif. art. 360 c. 1° n. 3 c.p.c.)»; c. Terzo motivo: « Nullità del decreto a seguito della violazione dell’art. 111 Costituzione, in quanto espressiv o dei principi di ragionevole durata del processo e del contraddittorio , nonché degli artt. 88 e 115 c.p.c. e 99 l. fall. per la mancata ammissione d ei mezzi istruttori articolati in sede di memoria autorizzata la cui esigenza è sorta solo in seguito alla costituzione dei commissari straordinari nel giudizio di opposizionea stato passivo (rif. art. 360 c. 1° n. 4 c.p.c. ) » . r.g. n. 13931/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento . 4. Il primo motivo è in fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan. 42093 del 31/12/2021, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.A tale principio è conforme il decreto impugnato che , con un accertamento di merito in questa sede insindacabile , ha accertato che, nel caso di specie, l’ attività professionale del ricorrentesi era limitata alla pre dis p osi zio ne della sola domanda di accesso alla procedura di concordato c.d. “con riserva”, necessario r.g. n. 13931/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anche al fine di una considerazione unitaria –per quanto concerne la prededuzione –delle due distinte procedure. 5. Il secondo motivo è inammissibile . La censura deduce formalmente una violazione di legge, consistita nell’avere il Tribunale erroneamente r itenuto applicabili alla liquidazione del compenso professionale di avvocato le tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014, anziché i parametri pattuiti tra le parti in sede di conferimento dell’incarico. Rileva la Corte che tale allegazione omette di considerare che a tale conclusione il Tribunale è pervenuto dopo aver compi u to un accertamento in fatto, consistente nella mancata esecuzione di tutte le attività che , secondo l’accordo, avrebbero dovuto esser e svolte in funzione ed in ambito di concordato preventivo, e nell’estraneità a tale ambito delle attività svolte successivamente in funzione di altra procedura (quella di amministrazione straordinaria). Il motivoin esame, sotto l’apparente denuncia di un a violazione di legge formale, risulta in effetti diretto ad ottenere una rivalutazione dell’ accertamento in fatto compiuto dal Tribunale , sui limiti della applicazione dell’originario accordo, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito ogniqualvolta , come nella specie, il giudice del merito abbia congruamente motivatole conclusioni raggiunte. 6. Il terzo motivo resta assorbito, poiché la censura è espressamente subordinata dallo stesso ricorrente – in ogni suo aspetto (come si evince anche dalle considerazioni ribadite dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.) – all’accoglimento del secondo motivo del ricorso, dichiarato invece inammissibile. 7. Le spese di lite, atteso che la decisione è parzialmente fondata sull’arresto delle recenti Sezioni Unite, possono essere r.g. n. 13931/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compensate in ragione del 50%, mentre per il resto seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria le spese della presente fase di legittimità che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida nel resto in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi