Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2026
ECLI:EU:T:2026:381
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0321
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici)
10 giugno 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 8427 – Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento – Voce 8428 – Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) – Ceste non montate su un carrello semovente, ceste a forbice, ceste articolate, ceste telescopiche, ceste mobili verticali – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 – Validità»
Nella causa T‑321/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 21 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici),
composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 23 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 50
ter
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50
ter
, primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50
ter
, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da J.A. Delanote e G. Milos, advocaten;
–
per il governo belga, da S. Baeyens, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A. Baeckelmans e A. Demeneix, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione delle voci 8427 e 8428 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU 1987, L 256, pag. 1
), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 ottobre 2021 (
GU 2021, L 385, pag. 1
), nonché, dall’altro, sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della [OSCURATO:PERSONA] del 13 settembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata (
GU 2022, L 241, pag. 3
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (Stato belga), in merito alla classificazione doganale delle ceste a forbice, delle ceste a freccia articolata, delle ceste a freccia telescopica e delle ceste mobili verticali.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Il SA
3
Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (
GU 1987, L 198, pag. 3
, in prosieguo: la «convenzione sul SA»), approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (
GU 1987, L 198, pag. 1
).
4
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito dall’articolo 6 di tale convenzione.
5
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.
Note esplicative per il SA
6
Le note esplicative del SA relative alla voce 8427 indicano:
«(…)
I carrelli di questa voce comprendono in particolare i congegni seguenti:
A. - Carrelli-stivatori;
(…)
B. - Altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
Tale gruppo contiene in particolare:
(1)
I carrelli meccanici a piattaforma elevatrice, per la manutenzione delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica, ecc. (…)
(2)
Gli altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, compresi quelli specializzati per talune industrie (industrie tessili, industrie ceramiche, latterie, ecc.)».
7
Le note esplicative del SA relative alla voce 8428 di quest’ultimo sono formulate nei termini seguenti:
«Ad eccezione delle macchine ed apparecchi di sollevamento o di movimentazione delle voci da 84.25 a 84.27, questa voce si riferisce ad una grande varietà di macchine o di apparecchi che consentono di realizzare meccanicamente, senza distinzione quanto al loro ambito di utilizzazione (comprese, di conseguenza, l’agricoltura, la metallurgia, ecc.), tutte le operazioni di movimentazione di materiali, merci, ecc. (sollevamento, spostamento, carico, scarico, ecc.), compresi gli apparecchi analoghi per persone (…)».
8
Le note esplicative del SA relative alla voce 8709 indicano:
«(…)
Gli autocarrelli sono muniti, ad esempio, di una piattaforma o di una cassa su cui sono caricate le merci.
(…)».
Parere di classificazione adottato dal comitato del SA
9
Il parere di classificazione 8427.10/1, adottato dal comitato del SA in occasione della 68a sessione tenutasi nel mese di settembre del 2021, prevede quanto segue:
«Elevatore semovente a braccio articolato, vale a dire un carrello costituito da un’unità di base su ruote a motore elettrico con braccio idraulico articolato, munito di una piattaforma di lavoro (gabbia o cestello) montata all’estremità del braccio. Questo elevatore ha una velocità massima di 5,2 km/h (braccio piegato) e 0,8 km/h (braccio esteso), un’altezza di lavoro massima di 15,7 m, un peso lordo massimo di 6500 kg e una capacità di carico massimo della piattaforma di 227 kg. È progettato per consentire il lavoro in altezza di un operatore».
Disposizioni di diritto dell’Unione.
NC
10
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si basa sul SA. La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.
11
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la [OSCURATO:PERSONA] europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio dell’anno successivo.
12
Le diverse versioni della NC applicabili ai fatti di cui al procedimento principale sono, per l’anno 2022, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2021/1832 e, per il 2023, quella risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 settembre 2022, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (
GU 2022, L 282, pag. 1
).
13
La formulazione delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella prima parte, titolo I, punto A, del regolamento n. 2658/87, così come le voci e sottovoci 8427, 842710, 8428 e 84289090 della NC, alle quali fa riferimento il giudice del rinvio, non differiscono a seconda di tali diverse versioni.
14
Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(…)
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché,
mutatis mutandis
, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
15
La seconda parte dell’allegato I del regolamento n. 268/87, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi», all’interno della quale compare il capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi».
16
Il capitolo 84 della sezione XVI del regolamento n. 2658/87 comprende le voci e sottovoci seguenti:
«(…)
Codici NC
Designazioni delle merci
(…)
(…)
8427
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
8427 10
- Carrelli semoventi a motore elettrico:
8427 10 10
-- che sollevano ad un’altezza di 1 m o più:
8427 10 90
-- altri
8427 20
-- altri carrelli semoventi:
-- che sollevano ad un’altezza di 1 m o più:
(…)
(…)
8428
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)
(…)
(…)
8428 90
- altre macchine ed apparecchi:
-- Caricatori appositamente costruiti per l’agricoltura:
8428 90 71
--- costruiti per essere portati su trattori agricoli
8428 90 79
--- altri
8428 90 90
-- altri
(…)».
17
La sezione XVII della seconda parte del regolamento n. 2658/87, intitolata «Materiale da trasporto», contiene un capitolo 87, intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori».
18
La voce 8709 della NC, al capitolo 87 della sezione XVI del regolamento n. 2658/87, riguarda in particolare gli «autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti».
Regolamento (CE) n. 738/2000
19
L’allegato al regolamento (CE) n. 738/2000 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU 2000, L 87, pag. 10
), conteneva una tabella composta da tre colonne, di cui la prima designava ogni merce interessata, la seconda la classificazione nella NC che le era stata assegnata e la terza riguardante i motivi di tale classificazione.
20
Il prodotto menzionato al punto 5 dell’allegato al regolamento n. 738/2000 era così descritto:
«Veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro
Il veicolo è costituito da un piano sul quale è montato un motore elettrico che aziona il veicolo ed il dispositivo di sollevamento. I comandi del dispositivo di sollevamento sono situati sulla piattaforma da lavoro. Il veicolo dispone di 4 ruote di sovradimensione (12,5×16"). Esso è in grado di salire anche pendenze del 25% e raggiunge una velocità massima di 4,3 km/h. Esso può essere usato sulla strada pubblica solo se è trainato da un altro veicolo a motore.
Il dispositivo di sollevamento è parte integrante del veicolo. Esso è costituito da un braccio telescopico con spostamenti orizzontale e verticale. Esso dispone di una piattaforma da lavoro di dimensione da 0,66 m x 1,5 m e di un telaio di sicurezza.
Il dispositivo di sollevamento raggiunge un’altezza massima di 15,5 m ed un carico utile di 227 kg».
21
Conformemente all’allegato del regolamento n. 738/2000, il veicolo menzionato al precedente punto 20 era classificato nella sottovoce 84289098 per i seguenti motivi:
«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8428, 842890 e 84289098.
Questo veicolo ad autopropulsione non è destinato al trasporto di merci. Esso è esclusivamente destinato al sollevamento di merci e di persone».
22
L’allegato del regolamento n. 738/2000 conteneva anche un’illustrazione C che rappresenta il veicolo menzionato al precedente punto 20, qui di seguito riprodotta:
Il regolamento di esecuzione 2022/1610
23
A norma del suo articolo 2, il regolamento di esecuzione 2022/1610 è entrato in vigore il 9 ottobre 2022.
24
I considerando da 2 a 4 del regolamento di esecuzione n. 2022/1610 sono così formulati:
«(2)
Il motivo che giustifica l’esclusione del dispositivo di sollevamento dalla classificazione nella voce 8427 è che esso non è adatto al trasporto di merci, in quanto progettato unicamente per il sollevamento di merci e di persone. La voce 8427 non esclude tuttavia gli articoli che non sono progettati per il trasporto di merci. Inoltre, secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8427, parte B, punto 1), nella voce 8427 sono compresi i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per la manutenzione delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica ecc.
(3)
Nel corso della sua 68a sessione, svoltasi nel settembre 2021, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 8427.10/1, che classifica un prodotto denominato “Elevatore semovente a braccio articolato”, vale a dire un carrello costituito da un’unità di base su ruote a motore elettrico con braccio idraulico articolato, munito di una piattaforma di lavoro (gabbia o cestello) montata all’estremità del braccio. Questo elevatore ha una velocità massima di 5,2 km/h (braccio piegato) e 0,8 km/h (braccio esteso), un’altezza di lavoro massima di 15,7 m, un peso lordo massimo di 6500 kg e una capacità di carico massimo della piattaforma di 227 kg. È progettato per consentire il lavoro in altezza di un operatore. È stato classificato nella sottovoce 10 del sistema armonizzato (SA) e, in base alle sue caratteristiche oggettive, corrisponde al codice NC 84271010 dei carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un’altezza di 1 m o più.
(4)
Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle dell’articolo descritto al punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la classificazione tariffaria dell’articolo figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 8427.10/1».
25
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2022/1610:
«Nell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la riga corrispondente al punto 5 della tabella e l’illustrazione C sono soppresse».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
26
La ricorrente nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, tra l’esercizio 2000 e il 20 ottobre 2023, dichiarazioni in dogana per ceste a forbice, ceste a freccia articolata, ceste a freccia telescopica e ceste mobili verticali (in prosieguo: le «merci di cui trattasi»). Le autorità doganali belghe hanno rilasciato informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») che classificavano le merci di cui trattasi nella sottovoce 84289090 della NC, soggette ad un’aliquota di dazi doganali dello 0%, in applicazione del regolamento n. 738/2000 e delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC.
27
Conformemente al parere di classificazione 8427.10/1, di cui alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (
GU 2022, C 404, pag. 1
), l’OMD ha deciso di classificare gli articoli designati come «ceste elevatrici semoventi articolate» nella sottovoce 842710 del SA, come «carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un’altezza di 1 m o più». Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha soppresso, con il regolamento di esecuzione 2022/1610, la classificazione dell’articolo di cui al punto 5 dell’allegato del regolamento 738/2000 nella sottovoce 84289090 della NC.
28
A seguito di tali modifiche normative, le ITV sulla base delle quali la [OSCURATO:PERSONA] importava le merci di cui trattasi sono state revocate il 3 febbraio 2023.
29
Il 5 maggio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso amministrativo avverso ciascuna delle decisioni di revoca delle ITV, facendo valere che il parere di classificazione 8427.10/1 non poteva essere seguito, in quanto, conformemente alle regole generali di interpretazione della NC, le merci di cui trattasi rientravano ancora nella voce 8428 della NC. Con decisioni del 29 febbraio 2024 (ceste a freccia articolata), del 4 marzo 2024 (ceste a freccia telescopica e ceste mobili verticali) e del 5 marzo 2024 (ceste a forbice), tali ricorsi amministrativi sono stati dichiarati irricevibili in quanto le decisioni del 3 febbraio 2023 menzionate al precedente punto 28 non erano state firmate da un consigliere generale, bensì da un consigliere, mentre, in forza del diritto belga, il diritto di ricorso amministrativo può essere esercitato solo contro le decisioni di un consigliere generale.
30
Il 29 maggio 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il giudice del rinvio, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con un ricorso in contraddittorio avverso le decisioni che avevano dichiarato irricevibili i ricorsi amministrativi.
31
Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla corretta classificazione delle merci di cui trattasi, sottolineando che lo Stato belga ritiene che il fatto che un congegno possa essere utilizzato a fini di trasporto non sia un criterio pertinente per determinare se tale congegno debba essere classificato nella voce 8427 o nella voce 8428 della NC. Il giudice del rinvio fa altresì valere che le caratteristiche della cesta elevatrice semovente articolata, come descritte nel parere di classificazione 8427.10/1, non corrispondono a quelle di un «carrello» quali definite nelle note esplicative del SA relative alla voce 8709. Esso si interroga inoltre sulla validità del regolamento di esecuzione 2022/1610, in quanto la sua motivazione appare contraria al testo delle voci 8425, 8426 e 8427 della NC e a quello delle loro sottovoci, le quali riguardano prodotti destinati al trasporto di merci su brevi distanze, in contrapposizione alla voce 8428 della NC, che riguarda i prodotti costruiti principalmente per il sollevamento.
32
In tali circostanze, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che gli elevatori non montati su autocarro, come indicati al punto 5 dell’allegato del regolamento [n. 738/2000], devono essere classificati alla voce NC 8427 oppure, piuttosto, in base alle regole generali di interpretazione, devono essere classificati alla voce NC 8428.
2)
Se il regolamento di esecuzione [2022/1610] debba essere dichiarato invalido, oppure, quanto meno, se debbano essere dichiarati invalidi i suoi considerando.
3)
Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che i sollevatori a forbice, gli elevatori a braccio articolato, gli elevatori a braccio telescopico e i sollevatori verticali mobili, come descritti nella presente domanda, con le seguenti caratteristiche oggettive;
–
che sono progettati specificamente per sollevare persone, strumenti e attrezzi (quindi anche: merci) a una certa altezza,
–
non per trasportare i medesimi, nemmeno su brevi distanze, in considerazione della possibilità di spostamento molto limitata e accessoria,
–
che non sono dotati di cambio di velocità, e
–
che non sono autorizzati a circolare su strade pubbliche, e
–
il cui spostamento è minimo e costituisce una mera funzione ausiliaria
devono essere classificati alla voce NC 8427 oppure, piuttosto, in base alle regole generali di interpretazione, devono essere classificati alla voce NC 8428».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
33
Dalla decisione di rinvio risulta che le merci di cui trattasi e l’articolo di cui al punto 5 dell’allegato del regolamento n. 738/2000 sono tutte macchine semoventi, dotate di un motore elettrico proprio e munite di un dispositivo di sollevamento montato in modo permanente su un telaio a ruote o su una piattaforma. Il loro dispositivo di sollevamento non è montato su un vero e proprio telaio automobilistico o di autocarro, il che li rende inadatti a spostarsi autonomamente sulla rete stradale. È peraltro pacifico che tali congegni sono destinati al sollevamento di persone e merci, senza essere adatti al trasporto di queste ultime.
34
Con la prima e la terza questione pregiudiziale, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una macchina semovente dotata di un motore elettrico e munita di un dispositivo di sollevamento all’estremità del quale si trova una piattaforma di lavoro provvista di una cesta di sicurezza, destinata esclusivamente al sollevamento di merci e di persone e che non è adatta al trasporto di queste ultime, neanche su brevi distanze, a causa della sua capacità di propulsione molto limitata, rientra nella voce 8427 della NC o nella voce 8428 della NC.
35
In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al Tribunale effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls,
C‑542/21
,
EU:C:2022:814
, punto
21
e giurisprudenza citata).
36
Occorre altresì ricordare che, ai sensi della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale di tali merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto di cui trattasi può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, e deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls,
C‑542/21
,
EU:C:2022:814
, punto
22
e giurisprudenza citata).
37
Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene le note esplicative del SA e della NC non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione di quest’ultima (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls,
C‑542/21
,
EU:C:2022:814
, punto
23
e giurisprudenza citata).
38
Nel caso di specie, le voci della NC pertinenti rientrano nel capitolo 84 di tale nomenclatura e sono, da un lato, la voce 8427, la quale è intitolata «Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento» e, dall’altro, la voce 8428, intitolata «Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (ad esempio ascensori, scale mobili, trasportatori, teleferiche)».
39
La voce 8428 della NC è, come indica il suo testo, una voce residuale riguardante le «altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione» che non rientrano nelle voci da 8425 a 8427 della NC. Pertanto, la voce 8428 della NC può essere applicata solo quando un prodotto non può essere classificato in nessuna delle voci da 8425 a 8427 della NC.
40
Tale carattere residuale è peraltro confermato dalle note esplicative del SA relative alla voce 8428, secondo le quali tale voce si riferisce ad una grande varietà di macchine o di apparecchi che consentono di realizzare meccanicamente, senza distinzione quanto al loro ambito di utilizzazione, tutte le operazioni di movimentazione di materiali o di merci, compresi gli apparecchi simili per persone, «[a]d eccezione delle macchine ed apparecchi di sollevamento o di movimentazione delle voci da 84.25 a 84.27».
41
Di conseguenza, occorre esaminare, anzitutto, se una macchina semovente dotata di un motore elettrico e munita di un dispositivo di sollevamento all’estremità del quale si trova una piattaforma di lavoro provvista di una cesta di sicurezza, destinata esclusivamente al sollevamento di merci e di persone e che non è adatta al trasporto di queste ultime, neanche su brevi distanze, a causa della sua capacità di propulsione molto limitata, rientri nella voce 8427 della NC, dato che le voci 8425 e 8426 della NC non sono pertinenti nel caso di specie.
42
La voce 8427 della NC comprende, da un lato, i carrelli-stivatori e, dall’altro, gli altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento.
43
Da un confronto tra le diverse versioni linguistiche della voce 8427 della NC risulta che la versione inglese utilizza i termini «other works trucks fitted with lifting or handling equipment», i quali rinviano a veicoli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, che possono corrispondere segnatamente a diversi modelli di autocarri da manutenzione. Nelle versioni tedesca, greca, spagnola, francese, italiana, rumena e finlandese sono utilizzati, rispettivamente, i termini «andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete Karren zum fördern und für das Hantieren», «alla trochofora foreia gia ti metakinisi pou einai efodiasmena me diataxi anipsoseos», «las demás carretillas de manimaniación con dispositivo de elevación incorporado», «autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage», «altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento», «alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat» e «muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet». Tali termini rinviano, in senso ampio, a diversi tipi di carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento.
44
In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa fa parte [v. sentenza del 25 febbraio 2026, A GmbH (Sistema di capsule contenente due elementi costitutivi),
T‑69/25
,
EU:T:2026:151
, punto
45
e giurisprudenza citata].
45
Secondo le note esplicative del SA relative alla voce 8427 di quest’ultimo, che corrisponde alla voce 8427 della NC, le categorie di carrelli menzionate al precedente punto 42 si distinguono in funzione dell’uso che ne viene fatto. I carrelli-stivatori servono a sollevare carichi al fine di impilarli in magazzino (impilaggio) o di collocarli su un veicolo, sopportandone il carico durante il suo spostamento su brevi distanze. Per contro, gli altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento sono destinati a sollevare merci o persone al fine di consentire l’esecuzione di lavori ad una certa altezza. A tal riguardo, le note esplicative precisano che questa seconda categoria comprende in particolare i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per la manutenzione delle linee elettriche e dell’illuminazione pubblica o per usi analoghi, nonché altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, compresi quelli specializzati per talune industrie, quali le industrie tessili, ceramiche e lattiere.
46
Occorre rilevare al riguardo che, anche se la NC non definisce la nozione di «carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento» ai sensi della voce 8427 della NC, dalle note esplicative del SA relative a tale voce si può dedurre che tale nozione riguarda congegni costituiti da un’unità di base a ruote, dotata di un dispositivo di sollevamento.
47
Peraltro, tenuto conto delle divergenze tra la versione inglese della voce 8427 della NC e le versioni linguistiche citate al precedente punto 43, e alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 44, occorre rilevare che la nozione di «carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento» di cui a detta voce non può essere ridotta a diversi tipi di autocarri muniti di un dispositivo del genere.
48
Per quanto riguarda il confronto tra la nozione di «carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento» ai sensi della voce 8427 della NC e quella di «autocarrelli» di cui alla voce 8709 della NC, occorre rilevare, come già precisato dalla Corte al punto 51 della sentenza del 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑495/03
,
EU:C:2005:552
), che gli «autocarrelli» rientranti nella voce 8709 della NC designano veicoli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, che non possono essere muniti di un dispositivo di sollevamento e che servono per il trasporto di merci. Le note esplicative del SA relative alla posizione 8709 precisano, a tale riguardo, che tali autocarrelli «sono muniti, ad esempio, di una piattaforma o di una cassa su cui sono caricate le merci».
49
Ne consegue che il testo della voce 8709 della NC attribuisce un’importanza determinante alla funzione di trasporto, escludendo espressamente i veicoli muniti di un dispositivo di sollevamento, a differenza della voce 8427 della NC, che riguarda carrelli di movimentazione muniti di tale dispositivo. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «carrelli di movimentazione» di cui alla voce 8427 della NC si distingue da quella di «autocarrelli» di cui alla voce 8709 della NC, in quanto la prima rientra nella sezione XVI della NC, relativa in particolare alle macchine e apparecchi meccanici, mentre la seconda rientra nella sezione XVII della NC, relativa al materiale di trasporto.
50
Per quanto riguarda la questione se la funzione di trasporto costituisca un criterio pertinente per l’applicazione della voce 8427 della NC, occorre constatare, alla luce del testo di tale voce e delle note esplicative del SA relative a detta voce, che tale voce include anche congegni muniti di un dispositivo di sollevamento non destinati al trasporto di merci o di persone in quanto tale, ma concepiti per il sollevamento, come i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice destinati all’esecuzione di lavori ad una certa altezza. Pertanto, la voce 8427 della NC non si limita ai congegni che presentano una duplice funzione autonoma di sollevamento e di trasporto, ma riguarda anche quelli per i quali la funzione di spostamento è accessoria e subordinata alla loro funzione principale di sollevamento.
51
Tale interpretazione è peraltro corroborata dal parere di classificazione 8427.10/1, che classifica un prodotto denominato «cesta elevatrice semovente articolata», destinata ad accogliere un operaio per lavori in altezza, nella sottovoce 842710 del SA, come «carrello semovente a motore elettrico, che solleva ad un’altezza di 1 m o più».
52
Ne consegue che il semplice fatto che congegni come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non siano concepiti per il trasporto di merci o di persone e che la loro funzione di spostamento sia puramente accessoria e destinata a consentire l’esecuzione dell’operazione di sollevamento non è sufficiente, di per sé, ad escludere che essi siano classificati nella voce 8427 della NC.
53
Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre risolvere la prima e la terza questione dichiarando che una macchina semovente dotata di un motore elettrico e munita di un dispositivo di sollevamento all’estremità del quale si trova una piattaforma provvista di un tetto di sicurezza, destinata esclusivamente al sollevamento di merci e di persone e che non è adatta al trasporto di queste ultime, neanche su brevi distanze, a causa della sua capacità di propulsione molto limitata, rientra nella voce 8427 della NC.
Sulla seconda questione
54
Con la seconda questione, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione 2022/1610.
55
In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
), non la autorizza a modificare il contenuto e la portata delle voci tariffarie stabilite sulla base del SA, di cui l’Unione si è impegnata, in forza dell’articolo 3 della convenzione sul SA, a non modificare la portata [v. sentenza del 4 febbraio 2021, JCM Europe (UK),
C‑760/19
,
EU:C:2021:96
, punto
34
e giurisprudenza citata].
56
Peraltro, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indizi che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (v. sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑366/22
,
EU:C:2023:876
, punto
35
e giurisprudenza citata).
57
Nel caso di specie, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la soppressione del punto 5 dell’allegato del regolamento n. 738/2000 nonché della relativa illustrazione basandosi sul parere di classificazione 8427.10/1. Dal considerando 6 del regolamento di esecuzione 2022/1610 risulta che tale soppressione era necessaria al fine di garantire un’interpretazione uniforme del SA a livello internazionale. Risulta peraltro dal suo considerando 4 che, tenuto conto delle caratteristiche molto simili del prodotto descritto in tale parere di classificazione e dell’articolo di cui al punto 5 dell’allegato del regolamento n. 738/2000, la classificazione iniziale di tale articolo contenuta in quest’ultimo regolamento non era conforme a detto parere.
58
A tal riguardo, occorre constatare che la «cesta elevatrice semovente articolata» di cui al parere di classificazione 8427.10/1 presenta caratteristiche oggettive analoghe a quelle dell’articolo di cui al punto 5 dell’allegato del regolamento n. 738/2000. In entrambi i casi si tratta di congegni semoventi dotati di un motore elettrico, muniti di un dispositivo di sollevamento e di una piattaforma di lavoro, la cui velocità di spostamento è limitata e che sono destinati ad accogliere persone per l’esecuzione di lavori in altezza. Le illustrazioni che accompagnano il regolamento n. 738/2000 e il parere di classificazione 8427.10/1 mostrano peraltro congegni di aspetto quasi identico (v.
supra
punti 9 e 22).
59
Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla terza questione, la motivazione del regolamento di esecuzione 2022/1610, come risulta in particolare dal suo considerando 2, è conforme all’interpretazione che occorre adottare della voce 8427 della NC, secondo la quale i prodotti costruiti principalmente per il sollevamento, che non sono destinati al trasporto di merci o di persone, ma che hanno comunque una funzione di spostamento puramente accessoria, non sono esclusi da tale voce. Il parere di classificazione 8427.10/1, sul quale si basa il regolamento di esecuzione, è quindi conforme al testo di tale voce della NC.
60
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], sopprimendo il punto 5 dell’allegato del regolamento n. 738/2000 e la corrispondente illustrazione, non ha modificato né il contenuto né la portata della voce 8427 della NC, stabilita sulla base del SA e, pertanto, non ha ecceduto i suoi poteri.
61
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione 2022/1610.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici),
dichiara:
1)
La nomenclatura combinata figurante nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 ottobre 2021,
deve essere interpretata nel senso che:
una macchina semovente dotata di motore elettrico e munita di un dispositivo di sollevamento all’estremità del quale si trova una piattaforma provvista di una cesta di sicurezza, destinata esclusivamente al sollevamento di merci e persone e non adatta al loro trasporto, neanche su brevi distanze, a causa della sua capacità di propulsione molto limitata, rientra nella voce 8427 della NC.
2)
L’esame delle questioni pregiudiziali non ha evidenziato alcun elemento tale da incidere sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 settembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.