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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 settembre 2021

Cassazione n. 38248/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8943-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ING., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 305, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6228/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Fatti di causa Il dott.

Ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo avverso la srl [OSCURATO:PERSONA] per la somma di C 977.479,95 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della società cliente nell'ambito della realizzazione di tratto autostradale.

La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propose tempestiva opposizione, che venne accolta dal Tribunale capitolino, ed il professionista propose gravame avanti al Corte d'Appello di Roma.

La Corte capitolina, resistendo la società, ebbe ad accogliere il gravame ed a rigettare l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo svolta dalla società gravata.

La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio romano articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA]Amico resiste con controricorso.

Con atto depositato il 6.9.2021 e sottoscritto dai due difensori della società ricorrente, ritualmente abilitati dai poteri di procura, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso per la cassazione della sentenza impugnata.

L'atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte né accettato.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Difatti la società impugnante ha, bensì, depositato l'atto di rinunzia, ex art 390 cod. proc. civ., ma non ha completato le formalità richieste dal citato articolo posto che detto atto non risulta notificato alla controparte costituita o suo difensore né v'è prova della sua accettazione.

Un tanto comporta che non può esser dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, bensì va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta I carenza d'interesse palesata dalla parte ricorrente - Cass. sez. 1 n° 13923/19, Cass. sez. 3 n° 12743/16 -.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa lite di legittimità in favore del D'Amico, tassate in C 8.000,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al D'Amico le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in C 8.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 14 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8943-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ING., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 305, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6228/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Fatti di causa Il dott. Ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo avverso la srl [OSCURATO:PERSONA] per la somma di C 977.479,95 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della società cliente nell'ambito della realizzazione di tratto autostradale. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propose tempestiva opposizione, che venne accolta dal Tribunale capitolino, ed il professionista propose gravame avanti al Corte d'Appello di Roma. La Corte capitolina, resistendo la società, ebbe ad accogliere il gravame ed a rigettare l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo svolta dalla società gravata. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio romano articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA]Amico resiste con controricorso. Con atto depositato il 6.9.2021 e sottoscritto dai due difensori della società ricorrente, ritualmente abilitati dai poteri di procura, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso per la cassazione della sentenza impugnata. L'atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte né accettato. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Difatti la società impugnante ha, bensì, depositato l'atto di rinunzia, ex art 390 cod. proc. civ., ma non ha completato le formalità richieste dal citato articolo posto che detto atto non risulta notificato alla controparte costituita o suo difensore né v'è prova della sua accettazione. Un tanto comporta che non può esser dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, bensì va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta I carenza d'interesse palesata dalla parte ricorrente - Cass. sez. 1 n° 13923/19, Cass. sez. 3 n° 12743/16 -. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa lite di legittimità in favore del D'Amico, tassate in C 8.000,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al D'Amico le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in C 8.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 14 ott
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