CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. ascritto all'imputato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di esclusione della recidiva e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalle modalità della condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA] nte