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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 settembre 2016

Cassazione n. 20292/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6493/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]’RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 308/2016 depositata il 6/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Lavoro pubblico – trattenimento in servizio -sopravvenuta disciplina exd.l. n. 90/2014 -revoca R.G.N. 6493/2017 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza n. 308 del 2016, la Corte d’appello di Genova respingeva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda della Cannarella, docente della scuola elementare dal 14/1/1988, in ruolo da 21/9/2014, intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto alla permanenza in servizio a decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al 31 settembre 2016 con condanna del Miur alla sua riammissione in servizio ed al pagamento degli emolumenti non percepiti oltre al risarcimento del danno;

2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva compiuto 65 anni di età il 12/6/2014 con un totale di servizio utile pari a 28 anni e giorni 11, superiore a quello richiesto per le lavoratrici dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. n. 214/2001, aveva presentato, nei termini di preavviso di cui all’art. 72 del d.l. n. 112/2008, richiesta di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992; la domanda era stata accolta con nota del Dirigente scolastico del 28/5/2014 con conseguente proroga del servizio dall’1/9/2014 all’1/9/2016; successivamente il dirigente scolastico, con provvedimento del 5/8/2014, aveva revocato la precedente determinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 90/2014 confermato in sede di conversione di cui alla legge n. 114/2014; la Cannarella aveva impugnato tale provvedimento sostenendo di non rientrare nella previsione normativa di cui al citato art. 1, comma 2, secondo periodo, bensì nella eccezione di cui all’art. 1, comma 2, della legge di conversione per essere il suo trattenimento in servizio non ancora efficace alla data di entrata in vigore della legge (dovendo essere eseguito dall’1/9/2014);

3. la domanda della Cannarella era respinta sia nella fase cautelare sia in quella di merito di prime cure;

4. anche la Corte territoriale riteneva infondata la pretesa; evidenziava che l’Amministrazione aveva revocato il disposto trattenimento in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014 che aveva testualmente previsto che: «i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati»; R.G.N. 6493/2017 Pag.assumeva che, nella specie, poiché il disposto trattenimento in servizio era efficace dall’1/9/2014 (e cioè successivamente all’entrata in vigore del d.l.), si ricadeva nell’ambito di detta disciplina transitoria; non condivideva la tesi dell’appellante secondo la quale il provvedimento in servizio doveva essere considerato efficace dal momento del riconoscimento del diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa ed anzi evidenziava che il legislatore aveva previsto una disciplina ad hoc proprio per quei lavoratori che avessero già ottenuto l’autorizzazione per i quali il trattenimento in servizio non fosse ancora efficace; riteneva che dal complesso del testo normativo sievincesse che l’espressione “non ancora efficaci” si riferiva non ai provvedimenti ma ai trattenimenti in servizio; considerava, come già il Tribunale, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall’appellante con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 35, 36 e 97 Cost. servizio e richiamava la sentenza della Corte cost. n. 133 del 2016 che aveva affrontato analoga questione con riguardo alla norma che aveva abolito il trattenimento in servizio per i docenti e i ricercatori universitari oltre che per gli avvocati dello Stato; rilevava che la norma sospettata di incostituzionali non aveva inciso su diritti quesiti ma su diritti futuri;

5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

6. il Miur ha presentato atto di costituzione ai fini della discussione orale.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, 3, 4, 33, 35, 36 e 97 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; censura la sentenza per aver ritenuto corretto il comportamento dell’Amministrazione; insiste nel ritenere che il trattenimento in servizio era efficace già al momento dell’adozione del relativo provvedimento;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), c e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1218 cod. civ; sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi su tutte le questioni poste con l’atto di appello ed in particolare sulle questioni di legittimità costituzionale svolte con riferimento a tutti i profili evidenziati;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), per omesso esame della domanda di risarcimento del danno; R.G.N. 6493/2017 Pag.4. il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, èinammissibile;

5. esso innanzitutto parte da due presupposti erronei;

5.1. il primo è che, nello specifico, ci fosse stato un provvedimento di trattenimento in servizio pienamente ed immediatamente efficace ottenuto in forza dell’art. 16 del d.lgs. n. 106 del d.lgs. n. 503 del 1992; sul punto, però la tesi della ricorrente si infrange contro la ricostruzione in fatto della Corte territoriale secondo la quale tale presupposto non sussisteva; ed infatti, come evidenziato dai giudici d’appello, l’efficacia del prolungamento non avrebbe potuto che avere decorrenza dal 1° settembre 2014 (data prevista per la risoluzione del rapporto della Cannarella); la disposta revoca aveva la sua fonte nella legge ed è evidente che il trattenimento in servizio non era ancora efficace quando essa è stata disposta; sul punto l’art. 1 del 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) dispone che:«

1. Sono abrogati l ’ articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo

9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sonorevocati […]»; essendo, dunque, la suddetta norma entrata in vigore il 25 giugno 2014 (v. art. 54) e cioè prima degli effetti giuridici ricollegati all’atto adottato dal Dirigente scolastico (che aveva accolto la richiesta di proroga con decorrenza 1° settembre 2014), la prevista revoca di diritto andava disposta; l’interpretazione della Corte territoriale dell’espressione “non ancora efficaci” è corretta e conforme alla ratio della disposizione che è quella di favorire politiche di ricambio generazionale a fronte della crisi economica essendo gli effetti positivi attesi dall’abrogazione del trattenimento in servizio connessi alla necessità di realizzare progressivi risparmi dacessazione che, in relazione al regime del turn over, avrebbero alimentato le risorse utilizzabili per le nuove assunzioni; d’altra parte, l’espressa previsione legislativa non poteva che essere riferita a situazioni quali quella della ricorrente, di una efficacia postergata del trattenimento in servizio, diversamente la stessa non avrebbe avuto alcun senso; R.G.N. 6493/2017 Pag.si veda, con riguardo all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014,Consiglio di Stato sez.

V, 04/11/2019, n. 7505 che,con riferimento alla posizione di un magistrato della Corte dei Conti la cui domanda di trattenimento in servizio era stata accolta con D.P.C.M. con una determinata decorrenza e ad un provvedimento di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età intervenuto dopo taleD.P.C.M. ma prima della prevista data di efficacia dello stesso, haritenuto che la norma che ha introdotto un limite temporale per i trattenimenti in servizio già disposti era di immediata applicazione e ben poteva incidere sul D.P.C.M. con cui era stataaccolta la domanda dell’appellante di prolungamento del servizio in questione; la situazione qui all’esame è diversa, tuttavia l’indicata pronuncia del Giudice amministrativo non ha mancato di rimarcare che, ai sensi delcomma 2 dell’art. 1, per i trattenimenti in servizio già disposti, ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, la revoca è indistinta e generalizzata; il che conferma che, non essendo il disposto trattenimento in servizio ancora efficace, necessariamente doveva prevalere sullo stesso quello di cessazione dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile;

5.2. il secondo presupposto erroneo è che sussistesse un diritto quesito, che invece non era configurabile tanto più che il trattenimento in servizio aveva comunque la sua base in una scelta discrezionale della P.A.; non solo non si trattava di un diritto assoluto, ma, come detto, l’efficacia dello stesso era stata postergata al 1° settembre 2014 (data prevista per la risoluzione del rapporto);

6. in conseguenza è del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente, questione, peraltro, correttamente ritenuta infondata dalla Corte territoriale a mezzo del richiamo a plurimi precedenti del giudice della leggi secondo i quali, sul piano costituzionale, il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al “minimo”, mentre non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo così che la disciplina del trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza (v.

Corte Cost. n. 195 del 2000) e malgrado la tendenziale omogeneizzazionederivante dalla privatizzazione della disciplina del pubblico impiego, gli àmbiti del lavoro pubblico e del lavoro privato non possono essere equiparati stante la non perfetta coincidenza dei relativi regimi (Corte cost. n. 120 del 2012, n. 146 del 2008, n. 367 del 2006, nn. 199 e 82 del 2003, n. 309 del 1997, nonché nn. 313 e 388 del 1996); nel caso in esame, dunque, non consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa a chi, come la ricorrente, aveva già maturato l’età pensionabile con una anzianità di 28 R.G.N. 6493/2017 Pag.anni e 11 giorni (superiore, dunque, al minimorichiesto per le lavoratrici dall ’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. n. 214/2001), alla luce delle espresse esigenze di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, non appare scelta legislativa irragionevole;

7. i lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014 mostrano, poi, che l’accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell’affidamento; si ricorda che già nella disciplina previgente all’adozione del d.l. n. 90 del 2014, l’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile nell’ambito dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, introdotto dall’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (emanato in attuazione della delega dell’art. 3 l. 23 ottobre 1992, n. 421 recante norme per il riordinamento del sistema previdenzialedei lavoratori privati e pubblici) aveva subito una radicale trasformazione per effetto delle modifiche introdotte a detta norma dall’art. 72, commi 7 e 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sì da diventare “istituto da considerare ormai eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito con la manovra di cui allo stesso decreto legge” (cfr.

Cons. di Stato, VI, 24 gennaio 2011, n. 479; VI, 2 maggio 2012, n. 2518); in particolare, per effetto di tali modifiche normative, la domanda di trattenimento in servizio da facoltà dell’impiegato sottoposta ad un mero atto di volontà sulla base del tenore testuale della norma (che nel testo originario prevedeva, infatti, la facoltà “dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio ... per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi”), era stata in concreto rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione: il pubblico dipendente non era quindi più titolare di un diritto soggettivo perfetto al prolungamento in servizio (qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo indicato dalla legge: così Cons. di Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 573), ma di un interesse legittimo, valutabile dall’amministrazione in relazione alla sussistenza di determinati presupposti, correlati da un lato “alle esigenze organizzative e funzionali” dell’amministrazione (con carattere di priorità), dall’altro alla specifica situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, “in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014 ha, come detto, abrogato tutte le norme vigenti in materia di trattenimento in servizio (in particolare, l’art. 16 del d.lgs. n. 503 R.G.N. 6493/2017 Pag.del 1992, l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del d.l. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e l’art. 9, comma 31, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dettato, ai commi 2 e 3, sopra riportati, una disciplina transitoria; l’istituto del trattenimento in servizio era stato, dunque, ampiamente eroso dalla normativa previgente così che la relativa abrogazione costituiva l’ultimo tassello di un disegno legislativo volto a ridimensionarne l’ambito di operatività;

8. né è scelta che compromette la possibilità di sopperire ai propri bisogni, pacifica essendo la possibilità per la ricorrente di godere del trattamento pensionistico (si veda, sul punto, Corte cost. n. 131 del 2018 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014 per non essere la relativa disciplina - lì esaminata con riguardo ai consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ed al preteso diritto di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati -, lesiva del diritto alla pensione minima);

9. va, altresì, richiamato quanto evidenziato dalla Corte cost. nella sentenza n. 133 del 2016: «la disposizione che prevedeva il trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile (art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992), «è di carattere eccezionale» (ordinanza n. 195 del 2000) anche perché comporta «il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori […] rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni» (ancora ordinanza n. 195 del 2000); inoltre, «il buon andamento dell’amministrazione non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età, subordinato esclusivamente alla domanda del dipendente, come diritto potestativo assoluto», posto che «il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell ’ efficienza organizzativa» (così ancora ordinanza n. 195 del 2000); «sulla base degli orientamenti espressi da questa Corte, si deve affermare la non fondatezza di tutte le censure proposte in riferimento al secondo comma dell ’ art. 97 Cost., sia con riguardo alla disciplina “a regime” (comma 1), sia in relazione alla disciplina transitoria (commi 2 e 3)»;«l’eliminazione del trattenimento in servizio ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all’amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell’amministrazione, senza alcuna lesione dell’affidamento, in linea con l’evoluzione normativa e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza 7 giugno 2005, in causa C-17/03, VEMW e altri contro [OSCURATO:PERSONA] van de Dienst uitvoering en toezicht energiea)»; R.G.N. 6493/2017 Pag.10. conclusivamente la sentenza impugnata è conforme agi indicati principi ed il ricorso, che si risolve in una mera riproduzione delle censure già sottoposte al giudice di secondo grado, non offre elementi per una differente valutazione;

11. né vi sono i presupposti per la denuncia di omessa pronuncia essendo state esaminate le questioni poste con i motivi di appello ed essendo stata la domanda risarcitoria implicitamente esaminata e respinta visto che è stata esclusa la sussistenza del diritto da risarcire;

12. le svolte considerazioni in punto di efficacia dell’atto del Dirigente scolastico differita al 1° settembre 2014 escludono anche la pretesa lesione dell’affidamento connessa alla asserita anticipazione della cessazione dal servizio, richiamandosi, peraltro, quanto evidenziato al punto

5.2. che precede;

13. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

14. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero intimato si è limitato a depositare mero atto di costituzione ai fini della discussione orale;

15. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6493/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]’RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 308/2016 depositata il 6/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Lavoro pubblico – trattenimento in servizio -sopravvenuta disciplina exd.l. n. 90/2014 -revoca R.G.N. 6493/2017 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza n. 308 del 2016, la Corte d’appello di Genova respingeva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda della Cannarella, docente della scuola elementare dal 14/1/1988, in ruolo da 21/9/2014, intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto alla permanenza in servizio a decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al 31 settembre 2016 con condanna del Miur alla sua riammissione in servizio ed al pagamento degli emolumenti non percepiti oltre al risarcimento del danno; 2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva compiuto 65 anni di età il 12/6/2014 con un totale di servizio utile pari a 28 anni e giorni 11, superiore a quello richiesto per le lavoratrici dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. n. 214/2001, aveva presentato, nei termini di preavviso di cui all’art. 72 del d.l. n. 112/2008, richiesta di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 503/1992; la domanda era stata accolta con nota del Dirigente scolastico del 28/5/2014 con conseguente proroga del servizio dall’1/9/2014 all’1/9/2016; successivamente il dirigente scolastico, con provvedimento del 5/8/2014, aveva revocato la precedente determinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 90/2014 confermato in sede di conversione di cui alla legge n. 114/2014; la Cannarella aveva impugnato tale provvedimento sostenendo di non rientrare nella previsione normativa di cui al citato art. 1, comma 2, secondo periodo, bensì nella eccezione di cui all’art. 1, comma 2, della legge di conversione per essere il suo trattenimento in servizio non ancora efficace alla data di entrata in vigore della legge (dovendo essere eseguito dall’1/9/2014); 3. la domanda della Cannarella era respinta sia nella fase cautelare sia in quella di merito di prime cure; 4. anche la Corte territoriale riteneva infondata la pretesa; evidenziava che l’Amministrazione aveva revocato il disposto trattenimento in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014 che aveva testualmente previsto che: «i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati»; R.G.N. 6493/2017 Pag.assumeva che, nella specie, poiché il disposto trattenimento in servizio era efficace dall’1/9/2014 (e cioè successivamente all’entrata in vigore del d.l.), si ricadeva nell’ambito di detta disciplina transitoria; non condivideva la tesi dell’appellante secondo la quale il provvedimento in servizio doveva essere considerato efficace dal momento del riconoscimento del diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa ed anzi evidenziava che il legislatore aveva previsto una disciplina ad hoc proprio per quei lavoratori che avessero già ottenuto l’autorizzazione per i quali il trattenimento in servizio non fosse ancora efficace; riteneva che dal complesso del testo normativo sievincesse che l’espressione “non ancora efficaci” si riferiva non ai provvedimenti ma ai trattenimenti in servizio; considerava, come già il Tribunale, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall’appellante con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 35, 36 e 97 Cost. servizio e richiamava la sentenza della Corte cost. n. 133 del 2016 che aveva affrontato analoga questione con riguardo alla norma che aveva abolito il trattenimento in servizio per i docenti e i ricercatori universitari oltre che per gli avvocati dello Stato; rilevava che la norma sospettata di incostituzionali non aveva inciso su diritti quesiti ma su diritti futuri; 5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; 6. il Miur ha presentato atto di costituzione ai fini della discussione orale. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, 3, 4, 33, 35, 36 e 97 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; censura la sentenza per aver ritenuto corretto il comportamento dell’Amministrazione; insiste nel ritenere che il trattenimento in servizio era efficace già al momento dell’adozione del relativo provvedimento; 2. con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), c e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1218 cod. civ; sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi su tutte le questioni poste con l’atto di appello ed in particolare sulle questioni di legittimità costituzionale svolte con riferimento a tutti i profili evidenziati; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), per omesso esame della domanda di risarcimento del danno; R.G.N. 6493/2017 Pag.4. il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato, èinammissibile; 5. esso innanzitutto parte da due presupposti erronei; 5.1. il primo è che, nello specifico, ci fosse stato un provvedimento di trattenimento in servizio pienamente ed immediatamente efficace ottenuto in forza dell’art. 16 del d.lgs. n. 106 del d.lgs. n. 503 del 1992; sul punto, però la tesi della ricorrente si infrange contro la ricostruzione in fatto della Corte territoriale secondo la quale tale presupposto non sussisteva; ed infatti, come evidenziato dai giudici d’appello, l’efficacia del prolungamento non avrebbe potuto che avere decorrenza dal 1° settembre 2014 (data prevista per la risoluzione del rapporto della Cannarella); la disposta revoca aveva la sua fonte nella legge ed è evidente che il trattenimento in servizio non era ancora efficace quando essa è stata disposta; sul punto l’art. 1 del 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) dispone che:« 1. Sono abrogati l ’ articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sonorevocati […]»; essendo, dunque, la suddetta norma entrata in vigore il 25 giugno 2014 (v. art. 54) e cioè prima degli effetti giuridici ricollegati all’atto adottato dal Dirigente scolastico (che aveva accolto la richiesta di proroga con decorrenza 1° settembre 2014), la prevista revoca di diritto andava disposta; l’interpretazione della Corte territoriale dell’espressione “non ancora efficaci” è corretta e conforme alla ratio della disposizione che è quella di favorire politiche di ricambio generazionale a fronte della crisi economica essendo gli effetti positivi attesi dall’abrogazione del trattenimento in servizio connessi alla necessità di realizzare progressivi risparmi dacessazione che, in relazione al regime del turn over, avrebbero alimentato le risorse utilizzabili per le nuove assunzioni; d’altra parte, l’espressa previsione legislativa non poteva che essere riferita a situazioni quali quella della ricorrente, di una efficacia postergata del trattenimento in servizio, diversamente la stessa non avrebbe avuto alcun senso; R.G.N. 6493/2017 Pag.si veda, con riguardo all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014,Consiglio di Stato sez. V, 04/11/2019, n. 7505 che,con riferimento alla posizione di un magistrato della Corte dei Conti la cui domanda di trattenimento in servizio era stata accolta con D.P.C.M. con una determinata decorrenza e ad un provvedimento di cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età intervenuto dopo taleD.P.C.M. ma prima della prevista data di efficacia dello stesso, haritenuto che la norma che ha introdotto un limite temporale per i trattenimenti in servizio già disposti era di immediata applicazione e ben poteva incidere sul D.P.C.M. con cui era stataaccolta la domanda dell’appellante di prolungamento del servizio in questione; la situazione qui all’esame è diversa, tuttavia l’indicata pronuncia del Giudice amministrativo non ha mancato di rimarcare che, ai sensi delcomma 2 dell’art. 1, per i trattenimenti in servizio già disposti, ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, la revoca è indistinta e generalizzata; il che conferma che, non essendo il disposto trattenimento in servizio ancora efficace, necessariamente doveva prevalere sullo stesso quello di cessazione dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile; 5.2. il secondo presupposto erroneo è che sussistesse un diritto quesito, che invece non era configurabile tanto più che il trattenimento in servizio aveva comunque la sua base in una scelta discrezionale della P.A.; non solo non si trattava di un diritto assoluto, ma, come detto, l’efficacia dello stesso era stata postergata al 1° settembre 2014 (data prevista per la risoluzione del rapporto); 6. in conseguenza è del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente, questione, peraltro, correttamente ritenuta infondata dalla Corte territoriale a mezzo del richiamo a plurimi precedenti del giudice della leggi secondo i quali, sul piano costituzionale, il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al “minimo”, mentre non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo così che la disciplina del trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza (v. Corte Cost. n. 195 del 2000) e malgrado la tendenziale omogeneizzazionederivante dalla privatizzazione della disciplina del pubblico impiego, gli àmbiti del lavoro pubblico e del lavoro privato non possono essere equiparati stante la non perfetta coincidenza dei relativi regimi (Corte cost. n. 120 del 2012, n. 146 del 2008, n. 367 del 2006, nn. 199 e 82 del 2003, n. 309 del 1997, nonché nn. 313 e 388 del 1996); nel caso in esame, dunque, non consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa a chi, come la ricorrente, aveva già maturato l’età pensionabile con una anzianità di 28 R.G.N. 6493/2017 Pag.anni e 11 giorni (superiore, dunque, al minimorichiesto per le lavoratrici dall ’art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. n. 214/2001), alla luce delle espresse esigenze di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, non appare scelta legislativa irragionevole; 7. i lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014 mostrano, poi, che l’accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell’affidamento; si ricorda che già nella disciplina previgente all’adozione del d.l. n. 90 del 2014, l’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile nell’ambito dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, introdotto dall’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (emanato in attuazione della delega dell’art. 3 l. 23 ottobre 1992, n. 421 recante norme per il riordinamento del sistema previdenzialedei lavoratori privati e pubblici) aveva subito una radicale trasformazione per effetto delle modifiche introdotte a detta norma dall’art. 72, commi 7 e 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sì da diventare “istituto da considerare ormai eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito con la manovra di cui allo stesso decreto legge” (cfr. Cons. di Stato, VI, 24 gennaio 2011, n. 479; VI, 2 maggio 2012, n. 2518); in particolare, per effetto di tali modifiche normative, la domanda di trattenimento in servizio da facoltà dell’impiegato sottoposta ad un mero atto di volontà sulla base del tenore testuale della norma (che nel testo originario prevedeva, infatti, la facoltà “dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio ... per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi”), era stata in concreto rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione: il pubblico dipendente non era quindi più titolare di un diritto soggettivo perfetto al prolungamento in servizio (qualificato dalla giurisprudenza amministrativa come un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo indicato dalla legge: così Cons. di Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 573), ma di un interesse legittimo, valutabile dall’amministrazione in relazione alla sussistenza di determinati presupposti, correlati da un lato “alle esigenze organizzative e funzionali” dell’amministrazione (con carattere di priorità), dall’altro alla specifica situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, “in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014 ha, come detto, abrogato tutte le norme vigenti in materia di trattenimento in servizio (in particolare, l’art. 16 del d.lgs. n. 503 R.G.N. 6493/2017 Pag.del 1992, l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del d.l. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e l’art. 9, comma 31, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dettato, ai commi 2 e 3, sopra riportati, una disciplina transitoria; l’istituto del trattenimento in servizio era stato, dunque, ampiamente eroso dalla normativa previgente così che la relativa abrogazione costituiva l’ultimo tassello di un disegno legislativo volto a ridimensionarne l’ambito di operatività; 8. né è scelta che compromette la possibilità di sopperire ai propri bisogni, pacifica essendo la possibilità per la ricorrente di godere del trattamento pensionistico (si veda, sul punto, Corte cost. n. 131 del 2018 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014 per non essere la relativa disciplina - lì esaminata con riguardo ai consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni fra gli avvocati con almeno quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ed al preteso diritto di raggiungere il numero di anni necessari per ottenere la pensione previsto per i magistrati -, lesiva del diritto alla pensione minima); 9. va, altresì, richiamato quanto evidenziato dalla Corte cost. nella sentenza n. 133 del 2016: «la disposizione che prevedeva il trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile (art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992), «è di carattere eccezionale» (ordinanza n. 195 del 2000) anche perché comporta «il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori […] rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni» (ancora ordinanza n. 195 del 2000); inoltre, «il buon andamento dell’amministrazione non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età, subordinato esclusivamente alla domanda del dipendente, come diritto potestativo assoluto», posto che «il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell ’ efficienza organizzativa» (così ancora ordinanza n. 195 del 2000); «sulla base degli orientamenti espressi da questa Corte, si deve affermare la non fondatezza di tutte le censure proposte in riferimento al secondo comma dell ’ art. 97 Cost., sia con riguardo alla disciplina “a regime” (comma 1), sia in relazione alla disciplina transitoria (commi 2 e 3)»;«l’eliminazione del trattenimento in servizio ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all’amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell’amministrazione, senza alcuna lesione dell’affidamento, in linea con l’evoluzione normativa e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza 7 giugno 2005, in causa C-17/03, VEMW e altri contro [OSCURATO:PERSONA] van de Dienst uitvoering en toezicht energiea)»; R.G.N. 6493/2017 Pag.10. conclusivamente la sentenza impugnata è conforme agi indicati principi ed il ricorso, che si risolve in una mera riproduzione delle censure già sottoposte al giudice di secondo grado, non offre elementi per una differente valutazione; 11. né vi sono i presupposti per la denuncia di omessa pronuncia essendo state esaminate le questioni poste con i motivi di appello ed essendo stata la domanda risarcitoria implicitamente esaminata e respinta visto che è stata esclusa la sussistenza del diritto da risarcire; 12. le svolte considerazioni in punto di efficacia dell’atto del Dirigente scolastico differita al 1° settembre 2014 escludono anche la pretesa lesione dell’affidamento connessa alla asserita anticipazione della cessazione dal servizio, richiamandosi, peraltro, quanto evidenziato al punto 5.2. che precede; 13. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 14. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero intimato si è limitato a depositare mero atto di costituzione ai fini della discussione orale; 15. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
Sentenza Cassazione n. 20292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris