CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1989
Cassazione n. 44080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1989 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e disattesa congruamente in grado di appello in ragione, tra l'altro, dei quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (131,17 dosi di cocaina e 1074,8 dosi di THC); Considerato che il secondo motivo, relativo all'illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del delitto contestato al capo b) ai sensi dell'art. 697 cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. in relazione a tale reato, sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto comprovate le potenzialità lesive dell'arma da sparo e l'assenza di immatricolazione della stessa; Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti cieneriche sono In inammissibili, in quanto si risolvonol~sizione di censure già dedotte e adeguatamente disattese in appello con motivazione congrua e non illogica (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett