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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16350/2026

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roMoni [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1266/2024depositata il 23/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Agri-gento il Comune di Lampedusa e Linosa, nonché gli eredi di CarmelaNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026Giardina ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosaLo Verde), domandando l’accertamento dell’intervenuta usucapione dellaproprietà di un immobile composto da quattro unità.

Il Comune eccepiva lapropria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere titolare delsolo diritto di livello e che la proprietà dell’immobile apparteneva allo Stato.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. [OSCURATO:PERSONA],convenuto contumace, decedeva il 10 febbraio 2019, in pendenza delgiudizio di primo grado.

La consulenza tecnica d’ufficio espletata in primogrado accertava che l’immobile apparteneva al Demanio dello Stato, che neera concedente, e che il Comune era titolare del diritto di livello. [OSCURATO:PERSONA] il titolo costitutivo del diritto di livello, ossia l’atto in NotarGiovanni Pincitore del 7 aprile 1845.Il Tribunale di Agrigento dichiarava il difetto di legittimazione passiva delComune e rigettava le domande dell’attrice.La Corte di appello di Palermo ha accolto il gravame dell’attrice e l’hadichiarata proprietaria dell’immobile per usucapione, mentre hacompensato integralmente le spese del doppio grado, «stante l’accertatacarenza di legittimazione passiva del Comune di Lampedusa».Ricorre per cassazione il Comune di Lampedusa e Linosa con cinquemotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso e memoria.

Gli altri intimati ([OSCURATO:PERSONA], quale erede diEttore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - In via preliminare, è rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, sollevata dalla controricorrente.

La sentenza inepigrafe ha riformato la sentenza di primo grado — che aveva rigettato ledomande dell’attrice e condannato quest’ultima al pagamento delle spesein favore del Comune — e ha dichiarato la controricorrente proprietariaNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’immobile per usucapione.

La riforma integra la soccombenza delricorrente e fonda l’interesse a impugnare.2. - Per ragioni di ordine logico, si antepone la cognizione del primo e delterzo motivo di ricorso.Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza che lo ha definito, per violazione degli artt. 101, 102,110, 330 e 331 c.p.c., sul rilievo che l’atto di appello non è stato notificatoall’erede del convenuto contumace [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 10 febbraio2019 in pendenza del giudizio di primo grado, e che la Corte territoriale nonha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede CesareRaffi.Il motivo è accolto.Il principio dell’ultrattività del mandato al difensore non può operarerispetto alla parte contumace; quindi, nel caso di morte di quest’ultima nelcorso del giudizio, l’atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi,(Cass. 16555/2015).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando più sog-getti sono chiamati congiuntamente in giudizio da una delle parti o iussuiudicis in situazioni di connessione tale da rendere le cause inscindibili o traloro dipendenti ai sensi dell'art. 331 c.p.c., si determina una situazione dilitisconsorzio processuale che impone la presenza di tutte le parti nei suc-cessivi gradi del giudizio, salve quelle eventualmente estromesse; nel casodi morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la legit-timazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi,per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzionecessario di ordine processuale (Cass.

SU 14266/2019).

Ovel'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti gli eredi dellaparte deceduta, il giudice di appello deve ordinare, anche d'ufficio,l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il procedimento di secondogrado e la sentenza che lo ha definito sono affetti da nullità, rilevabiled'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 28921/2024).Numero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello è stata richiesta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 10 febbraio 2019 in pendenza del giu-dizio di primo grado e risultato irreperibile, e non dell’erede [OSCURATO:PERSONA]; laCorte di appello non ha disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di quest’ultimo.

Pertanto, la sentenza è nulla.La controricorrente obietta che l’eccezione di nullità per violazione delcontraddittorio è eccepibile solo dalla parte direttamente lesa e che ilricorrente difetta di interesse, ma – a prescindere dalla fondatezza di talerilievo - il difetto di integrità del contraddittorio in cause inscindibili èrilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass.

SU14266/2019).3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 101e 102 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte di appello accolto la domandadi accertamento dell’usucapione della proprietà dell’immobile senza chefosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia del Demanio, indicata dalle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio quale titolare del bene.Il motivo è accolto.Nelle azioni dirette all'accertamento dell'acquisto per usucapione dellaproprietà di un bene, il litisconsorzio necessario opera sul lato passivo neiconfronti di coloro che ne risultano proprietari al momento dellaproposizione della domanda: l'accoglimento dell'azione comporta infatti ilriconoscimento di una situazione giuridica incompatibile con la titolarità deiprecedenti proprietari, che il giudice può conoscere soltanto nelcontraddittorio di ciascuno di questi ultimi, restando altrimenti inutiliter datala decisione resa a contraddittorio non integro (per questo principio, tra lealtre, Cass. 17270/2015).Dopo aver qualificato l’Agenzia del Demanio come terza rispetto algiudizio, la Corte di appello ha ritenuto che la mancata integrazione delcontraddittorio nei confronti di quest’ultima non precludesse la decisione nelNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026merito, ferma restando l’inopponibilità della decisione nei confronti diquest’ultima ai sensi dell’art. 2909 c.c.Non si ravvisano ragioni per accogliere questa impostazione alla streguadell’ordinamento italiano.La consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado ha accertato chel’immobile appartiene al Demanio dello Stato quale concedente;quest’ultimo è quindi litisconsorte necessario; la sua mancatapartecipazione al giudizio non si risolve sul piano della mera inopponibilitàdella pronuncia.

Avendo deciso la domanda senza che il contraddittoriofosse integro nei confronti dell’Agenzia del Demanio, la Corte di appello haviolato gli artt. 101 e 102 c.p.c. e l’art. 111 Cost.

Pertanto, la sentenza ènulla anche sotto questo profilo.4. - L’accoglimento del primo e del terzo motivo comporta l’assorbimentodel secondo motivo (omesso esame del titolo costitutivo del diritto dilivello), del quarto motivo (nullità della sentenza per contraddittorietà dellamotivazione) e del quinto motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema dispese).

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di appello diPalermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti ilsecondo, il quarto e il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 21/05/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roMoni [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1266/2024depositata il 23/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Agri-gento il Comune di Lampedusa e Linosa, nonché gli eredi di CarmelaNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026Giardina ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosaLo Verde), domandando l’accertamento dell’intervenuta usucapione dellaproprietà di un immobile composto da quattro unità. Il Comune eccepiva lapropria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere titolare delsolo diritto di livello e che la proprietà dell’immobile apparteneva allo Stato.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano contumaci. [OSCURATO:PERSONA],convenuto contumace, decedeva il 10 febbraio 2019, in pendenza delgiudizio di primo grado. La consulenza tecnica d’ufficio espletata in primogrado accertava che l’immobile apparteneva al Demanio dello Stato, che neera concedente, e che il Comune era titolare del diritto di livello. [OSCURATO:PERSONA] il titolo costitutivo del diritto di livello, ossia l’atto in NotarGiovanni Pincitore del 7 aprile 1845.Il Tribunale di Agrigento dichiarava il difetto di legittimazione passiva delComune e rigettava le domande dell’attrice.La Corte di appello di Palermo ha accolto il gravame dell’attrice e l’hadichiarata proprietaria dell’immobile per usucapione, mentre hacompensato integralmente le spese del doppio grado, «stante l’accertatacarenza di legittimazione passiva del Comune di Lampedusa».Ricorre per cassazione il Comune di Lampedusa e Linosa con cinquemotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso e memoria. Gli altri intimati ([OSCURATO:PERSONA], quale erede diEttore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - In via preliminare, è rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, sollevata dalla controricorrente. La sentenza inepigrafe ha riformato la sentenza di primo grado — che aveva rigettato ledomande dell’attrice e condannato quest’ultima al pagamento delle spesein favore del Comune — e ha dichiarato la controricorrente proprietariaNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’immobile per usucapione. La riforma integra la soccombenza delricorrente e fonda l’interesse a impugnare.2. - Per ragioni di ordine logico, si antepone la cognizione del primo e delterzo motivo di ricorso.Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento di secondogrado e della sentenza che lo ha definito, per violazione degli artt. 101, 102,110, 330 e 331 c.p.c., sul rilievo che l’atto di appello non è stato notificatoall’erede del convenuto contumace [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 10 febbraio2019 in pendenza del giudizio di primo grado, e che la Corte territoriale nonha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede CesareRaffi.Il motivo è accolto.Il principio dell’ultrattività del mandato al difensore non può operarerispetto alla parte contumace; quindi, nel caso di morte di quest’ultima nelcorso del giudizio, l’atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi,(Cass. 16555/2015). Le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando più sog-getti sono chiamati congiuntamente in giudizio da una delle parti o iussuiudicis in situazioni di connessione tale da rendere le cause inscindibili o traloro dipendenti ai sensi dell'art. 331 c.p.c., si determina una situazione dilitisconsorzio processuale che impone la presenza di tutte le parti nei suc-cessivi gradi del giudizio, salve quelle eventualmente estromesse; nel casodi morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, la legit-timazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi,per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzionecessario di ordine processuale (Cass. SU 14266/2019). Ovel'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti gli eredi dellaparte deceduta, il giudice di appello deve ordinare, anche d'ufficio,l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il procedimento di secondogrado e la sentenza che lo ha definito sono affetti da nullità, rilevabiled'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 28921/2024).Numero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello è stata richiesta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 10 febbraio 2019 in pendenza del giu-dizio di primo grado e risultato irreperibile, e non dell’erede [OSCURATO:PERSONA]; laCorte di appello non ha disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di quest’ultimo. Pertanto, la sentenza è nulla.La controricorrente obietta che l’eccezione di nullità per violazione delcontraddittorio è eccepibile solo dalla parte direttamente lesa e che ilricorrente difetta di interesse, ma – a prescindere dalla fondatezza di talerilievo - il difetto di integrità del contraddittorio in cause inscindibili èrilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SU14266/2019).3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 101e 102 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte di appello accolto la domandadi accertamento dell’usucapione della proprietà dell’immobile senza chefosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’Agenzia del Demanio, indicata dalle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio quale titolare del bene.Il motivo è accolto.Nelle azioni dirette all'accertamento dell'acquisto per usucapione dellaproprietà di un bene, il litisconsorzio necessario opera sul lato passivo neiconfronti di coloro che ne risultano proprietari al momento dellaproposizione della domanda: l'accoglimento dell'azione comporta infatti ilriconoscimento di una situazione giuridica incompatibile con la titolarità deiprecedenti proprietari, che il giudice può conoscere soltanto nelcontraddittorio di ciascuno di questi ultimi, restando altrimenti inutiliter datala decisione resa a contraddittorio non integro (per questo principio, tra lealtre, Cass. 17270/2015).Dopo aver qualificato l’Agenzia del Demanio come terza rispetto algiudizio, la Corte di appello ha ritenuto che la mancata integrazione delcontraddittorio nei confronti di quest’ultima non precludesse la decisione nelNumero registro generale 5008/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 16350/2026Data pubblicazione 26/05/2026merito, ferma restando l’inopponibilità della decisione nei confronti diquest’ultima ai sensi dell’art. 2909 c.c.Non si ravvisano ragioni per accogliere questa impostazione alla streguadell’ordinamento italiano.La consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado ha accertato chel’immobile appartiene al Demanio dello Stato quale concedente;quest’ultimo è quindi litisconsorte necessario; la sua mancatapartecipazione al giudizio non si risolve sul piano della mera inopponibilitàdella pronuncia. Avendo deciso la domanda senza che il contraddittoriofosse integro nei confronti dell’Agenzia del Demanio, la Corte di appello haviolato gli artt. 101 e 102 c.p.c. e l’art. 111 Cost. Pertanto, la sentenza ènulla anche sotto questo profilo.4. - L’accoglimento del primo e del terzo motivo comporta l’assorbimentodel secondo motivo (omesso esame del titolo costitutivo del diritto dilivello), del quarto motivo (nullità della sentenza per contraddittorietà dellamotivazione) e del quinto motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema dispese). La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di appello diPalermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti ilsecondo, il quarto e il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 21/05/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
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