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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16965/2026

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rappresentante e [OSCURATO:PERSONA].

Prof. [OSCURATO:PERSONA], C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata pressolo studio del predetto in Roma, via Tacito 23, [OSCURATO:EMAIL].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale ad litem in atti.- controricorrente -Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso l’ordinanza n. cron. 2836 del 29/5/2020, del Tribunale di Pistoia -Sezione fallimentare - nel procedimento rg. 51\2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e inliquidazione proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimentoGlam s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) con la quale chiedeva l’ammissione, con ilprivilegio ipotecario, del proprio credito, in virtù dell’iscrizione ipotecaria indata 11/3/2019, per €

200.000.2. In data 10/12/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo dichiarata fallita il9/10/2019, riceveva comunicazione da parte del Curatore di detto Fallimento,dell’avvenuto deposito del decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo delammissione al passivo, prevedeva l’esclusione del privilegio ipotecario “stantel'eccezione di revocatoria avanzata dal curatore ex art. 67 n. 4 L.F. poichél'iscrizione dell'ipoteca è dell'11/03/19 ed il fallimento del 12/06/19”.3.

Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., allegandola sussistenza di circostanze idonee a ritenere provata l’inscientia decotionise ribadendo la domanda di riconoscimento del privilegio ipotecario.4.

Con ordinanza del 29.5.2020, sopra indicata in epigrafe, il Tribunalerigettava l’eccezione di inammissibilità dell’eccezione revocatoria sollevatadalla parte opponente e così l’opposizione allo stato passivo proposta dalinteressa in questa sede “ .. in via preliminare - afferma l’ordinanzaimpugnata - va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità delladomanda revocatoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e accolta dal giudicedelegato, in quanto, da un lato, tardiva e, dall’altro, priva di rilevanza nelcaso in esame.

Reputa, infatti il Collegio che la relativa eccezione eargomentazione è stata inammissibilmente formulata per la prima volta solocon la memoria autorizzata depositata a fronte di decreto di fissazione diNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026udienza cartolare, dovendo invece la medesima essere spesa e articolata conil primo atto utile successivo all’ammissione del passivo oggetto diimpugnazione e quindi con l’atto di opposizione, a nulla rilevando che larelativa eccezione è asseritamente rilevabile anche d’ufficio ed in ogni statoe grado”.4.1 Aggiungeva inoltre il Tribunale di Pistoia che “… la giurisprudenza citataa supporto dell’eccezione - Cass.

S.U. 30416\2018 - è inconferente – in ciòsostanziandosi anche l’infondatezza della relativa eccezione – in quantoafferente ad un caso diverso da quello venuto all’attenzione del Tribunale”.4.2 L’opponente – argomentava sempre il Tribunale – aveva eccepito“l’inammissibilità dell’eccezione revocatoria se opposta ad un fallimento” eaveva sostenuto che la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoeccepire la revocabilità dell’ipoteca iscritta, in quanto essa è fallita consentenza 9.10.2019, facendo leva sul principio della cristallizzazione delpassivo del fallito (in questo caso quello di [OSCURATO:SOCIETA].) e dunque sullapretesa insensibilità del patrimonio dello stesso alle pretese di terzi.4.3 Ma – proseguiva oltre il Tribunale - “l’eccezione si fonda su un errore difondo e non tiene conto che, nel caso che ci affatica, è il Fall.

Trasformabiliche vanta pretese creditorie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e non l’inverso,richiedendo il riconoscimento di un privilegio ipotecario sugli immobili dellafallita [OSCURATO:SOCIETA], in guisa che, aderendo all’impostazione dell’opponente, sifinirebbe per riconoscere al fallimento opponente un privilegio che la societàin bonis non avrebbe potuto validamente ottenere.”4.4 Evidenziava, infine il Tribunale di Pistoia che: “Inconferente è sul punto ilrichiamo alla giurisprudenza di legittimità operata dall’opponente .., sol chesi consideri che la stessa attiene all’ipotesi in cui – invero, per nulla diversada quella in cui si trovava il Fallimento opponente - l’azione revocatoria èstata esercitata nei confronti di un soggetto fallito ed avverso l’atto di acquistodi un’azienda ad un prezzo ritenuto vile, al fine di recuperarla al patrimoniodel fallito, mentre, nel caso in esame, un creditore poi fallito pretende divantare un’ipoteca nei confronti di altro soggetto fallito, il quale oppone larevoca dell’ipoteca ex art. 67, comma I, n. 4 L. F.”.

Né, peraltro – concludevail Tribunale – “sarebbe possibile attribuire allo status di fallito o meno delNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026creditore insinuato al passivo la capacità di alterare la natura e lecaratteristiche del credito vantato, peraltro, laddove si consideri che l’odiernoopponente ha chiesto l’ammissione al passivo come soggetto in bonis (v.istanza di ammissione al passivo [OSCURATO:SOCIETA] 3.10.2019, in atti)”.5.

Il decreto, pubblicato il 29/5/2020, è stato impugnato dal [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ilEntrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il fallimento ricorrente precisa di aver impugnato ildecreto sopra indicato limitatamente al rigetto dell’eccezione diinammissibilità della “domanda/eccezione” revocatoria dell’iscrizioneipotecaria di [OSCURATO:SOCIETA]., prestando acquiescenza all’ordinanzapredetta nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione nel merito, e cioècirca il mancato assolvimento da parte dell’esponente dell’onere della provadell’inscientia decotionis di [OSCURATO:SOCIETA]., al momento dell’iscrizione ipotecaria.1.1 Si deduce con il primo motivo “violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, comma 1^, n. 3, c.p.c., dell’art. 67, n. 4, L. Fall. e dell’art. 99,comma 2^, n. 4, L. Fall., in relazione all’inammissibilità della domanda oeccezione revocatoria nei confronti di un Fallimento ed alla sua rilevabilitàd’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.1.2 Si censura, in particolare, il provvedimento impugnato per aver accolto ladomanda revocatoria proposta dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in sededi verifica del credito e per avere, dunque, disposto l’inefficacia dell’ipotecadi [OSCURATO:SOCIETA]. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sostiene il fallimento ricorrente che lanorma predetta, infatti, non andasse applicata al caso di specie,conformemente al reiterato insegnamento del giudice di legittimità cheprevede l’inammissibilità della domanda revocatoria nei confronti di unfallimento, atteso che il patrimonio di questo si cristallizza alla data diapertura del concorso e diventa insensibile a pretese o diritti vantati da terzisuccessivamente a detta data.Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/20261.3 Nel caso di specie - precisa il ricorrente - la domanda revocatoriadell’iscrizione ipotecaria del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata formulataper la prima volta dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel verbale diverifica dello stato passivo del 5/11/2019 e confermata con il decreto cheaveva reso esecutivo lo stato passivo del 10/12/2019, mentre il Fallimento diTrasformabili S.r.l. era stato dichiarato in data 9/10/2019 e la pubblicazionedella sentenza ex art. 17 L. Fall. la rendeva opponibile al Fallimento GlamS.r.l., anche se non prodotta con l’atto introduttivo, bensì solo con nota dideposito 5/2/2020.2.

Con il secondo mezzo si deduce la “nullità dell’ordinanza impugnata ex art.360, comma 1^, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 132, comma2^, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, manifestamente edirriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, risultante invia diretta dal testo della dell’ordinanza e costituzionalmente rilevante, aisensi dell’art. 111, comma 6, Costituzione”.2.1 Si evidenzia da parte del fallimento ricorrente che il Tribunale di Pistoiaaveva reputato infondata l’eccezione di inammissibilità della revocatoria,perché la giurisprudenza delle Sezioni unite richiamata dal Fallimentoopponente sarebbe “afferente ad un caso diverso da quello venutoall’attenzione del Tribunale”.

E la diversità, secondo il giudice de quo,starebbe nel fatto che mentre nel caso di specie si chiedeva la revocadell’ipoteca a garanzia di un credito del fallito, nel caso all’esame delle SezioniUnite si chiedeva la revoca di un atto di alienazione di un’azienda a prezzoritenuto vile.2.2 Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere diverse tra loro fattispeciedel tutto identiche (nell’ottica della tutela del patrimonio del fallito), avrebbereso alla decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità della revocatoriauna motivazione meramente apparente che non consentirebbe dicomprendere la ratio decisoria e che avrebbe inibito qualsivoglia effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.2.3 Aggiunge che il predetto patrimonio si compone, all’evidenza, sia di crediti(garantiti o meno) che di beni (di valore più o meno elevato o di prezzo vile):ma in ogni caso, detto patrimonio, al momento della declaratoria diNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026fallimento, si “cristallizza” e diventa “insensibile/intangibile/inattaccabile” dapretese di terzi formatesi dopo detta dichiarazione di fallimento.2.4 Ne consegue – in tesi - che, allo stesso modo in entrambi i casi, dalpatrimonio del fallito non sarebbe potuto uscire, mediante revocatoria, né ilcredito garantito da ipoteca, né l’azienda acquistata a prezzo vile, perchéormai detti cespiti si erano definitivamente cristallizzati nel patrimonio delfallito.

Sempre secondo il ricorrente, la nuova pretesa revocatoria, successivaal fallimento del destinatario di essa, avendo effetto nuovo e costitutivo diuna modificazione patrimoniale, non avrebbe potuto produrre effetti inviolazione del principio di “cristallizzazione del patrimonio del fallito alla datadi dichiarazione del suo Fallimento”.2.1 I due motivi – che possono trovare una trattazione congiunta – sonoinfondati.2.2 La quaestio facti può essere così sintetizzata: [OSCURATO:SOCIETA]. inconcordato si insinua in data 3 ottobre 2019 al passivo di [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo di vedersi riconosciuto il privilegio ipotecario al credito insinuato;sei giorni dopo, e cioè il 9 ottobre 2019, fallisce ed il curatore il 5 novembre2019 solleva l’eccezione revocatoria per le vie brevi.Il G.D. del fallimento Glam ammette dunque il credito insinuato, ma inchirografo, accogliendo l’eccezione di revocatoria avanzata in via breve dalcuratore ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva iscrittoipoteca l’11 marzo 2019 ed il fallimento era stato dichiarato il 12 giugno 2019.2.3 Da un lato, la parte ricorrente ha ragione laddove afferma che lacontestazione sull’ammissibilità dell’eccezione revocatoria in via breve nonera soggetta ai limiti decadenziali previsti dall’art. 99 l. fall., posto che la dettaquestione integrava una mera difesa in ordine alla proponibilità delledomande avversarie.Nel resto le obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente non sono condivisibili.Ed invero, non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui l’eccezionerevocatoria fra fallimenti non si possa sollevare, al pari, cioè, dell’azionerevocatoria, perché il fallimento del creditore cristallizzerebbe il suopatrimonio, rendendolo insensibile alle modifiche intervenute dopo ladeclaratoria di fallimento.Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per dirimere la controversia occorre ricordare i principi dettati dalle SezioniUnite di questa Corte in materia di inammissibilità dell’azione revocatoria trafallimenti (sent. n. 12476/2020).In tale arresto, è stato chiarito che: (i) oggetto della domanda di revocatoria(ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione dellagenerica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità delbene a esecuzione; (ii) il positivo esercizio dell’azione revocatoria contrastacon la necessità di “cristallizzare” l’attivo alla data del fallimento e finirebbeper sottrarre il bene che ne costituisce l’oggetto alla garanzia dei creditori;(iii) ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdottaprima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa- stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo ilfallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità direcuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale,poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazionegiuridica preesistente; (iv) in questo caso i creditori dell'alienante (e per essiil curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nellagaranzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso chepossono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore delbene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandandoal giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudizialecostitutiva in ordine all’azione revocatoria non esperibile tra fallimenti.2.4 Ne consegue che la tesi perorata dal ricorrente - secondo cui il patrimoniodel fallito si cristallizza e diventa “insensibile/intangibile/inattaccabile dapretese di terzi formatesi dopo la dichiarazione di fallimento” - non risultacondivisibile, posto che “il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopol'atto di alienazione, vale a dire dopo l'atto di frode determinativo della lesionedella garanzia patrimoniale ma prima che l'azione revocatoria sia esercitata,impedisce solo l'esercizio dell'azione costitutiva, non anche invece l'eserciziodi quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del benesottratto alla garanzia patrimoniale” (così, Cass. Sez.

Un., sent. n.12476/2020, cit. supra).Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/20262.5 A ciò va aggiunto che l’eccezione revocatoria sollevata in via breve dalcuratore non recupera nulla all’esclusiva garanzia patrimoniale del fallimentoeccipiente (assoggettando, cioè, quanto recuperato ad esecuzioneconcorsuale nell’altra procedura), ma influisce semplicemente sulla natura delcredito insinuato (come correttamente rilevato anche dal Tribunale),paralizzando la richiesta di riconoscimento del privilegio attraverso ladeclaratoria di inefficacia della reclamata prelazione ipotecaria.Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da unfallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all’attivopatrimoniale del debitore poi dichiarato fallito, per la quale è ormai pacifico ilregime di inammissibilità della domanda (Cass. Sez.

Un. 12476/2020), insede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo) alcreditore ipotecario che agisce per l’insinuazione allo stato passivo del suocredito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della suadomanda, è stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte dellacuratela fallimentare insinuata dalla predetta domanda l’eccezionerevocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall., essendo la predettaeccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzataex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l’insinuazione al passivodel suo credito e non integrando, peraltro, tale soluzione processuale alcunaviolazione del principio di “cristallizzazione” del passivo fallimentaredeterminata dalla declaratoria fallimentare del debitore”.3.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.La novità e complessità delle questioni trattate consigliano la integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.MNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/4/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante e [OSCURATO:PERSONA]. Prof. [OSCURATO:PERSONA], C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata pressolo studio del predetto in Roma, via Tacito 23, [OSCURATO:EMAIL].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale ad litem in atti.- controricorrente -Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso l’ordinanza n. cron. 2836 del 29/5/2020, del Tribunale di Pistoia -Sezione fallimentare - nel procedimento rg. 51\2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e inliquidazione proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimentoGlam s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) con la quale chiedeva l’ammissione, con ilprivilegio ipotecario, del proprio credito, in virtù dell’iscrizione ipotecaria indata 11/3/2019, per € 200.000.2. In data 10/12/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo dichiarata fallita il9/10/2019, riceveva comunicazione da parte del Curatore di detto Fallimento,dell’avvenuto deposito del decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo delammissione al passivo, prevedeva l’esclusione del privilegio ipotecario “stantel'eccezione di revocatoria avanzata dal curatore ex art. 67 n. 4 L.F. poichél'iscrizione dell'ipoteca è dell'11/03/19 ed il fallimento del 12/06/19”.3. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l. fall., il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., allegandola sussistenza di circostanze idonee a ritenere provata l’inscientia decotionise ribadendo la domanda di riconoscimento del privilegio ipotecario.4. Con ordinanza del 29.5.2020, sopra indicata in epigrafe, il Tribunalerigettava l’eccezione di inammissibilità dell’eccezione revocatoria sollevatadalla parte opponente e così l’opposizione allo stato passivo proposta dalinteressa in questa sede “ .. in via preliminare - afferma l’ordinanzaimpugnata - va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità delladomanda revocatoria formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e accolta dal giudicedelegato, in quanto, da un lato, tardiva e, dall’altro, priva di rilevanza nelcaso in esame. Reputa, infatti il Collegio che la relativa eccezione eargomentazione è stata inammissibilmente formulata per la prima volta solocon la memoria autorizzata depositata a fronte di decreto di fissazione diNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026udienza cartolare, dovendo invece la medesima essere spesa e articolata conil primo atto utile successivo all’ammissione del passivo oggetto diimpugnazione e quindi con l’atto di opposizione, a nulla rilevando che larelativa eccezione è asseritamente rilevabile anche d’ufficio ed in ogni statoe grado”.4.1 Aggiungeva inoltre il Tribunale di Pistoia che “… la giurisprudenza citataa supporto dell’eccezione - Cass. S.U. 30416\2018 - è inconferente – in ciòsostanziandosi anche l’infondatezza della relativa eccezione – in quantoafferente ad un caso diverso da quello venuto all’attenzione del Tribunale”.4.2 L’opponente – argomentava sempre il Tribunale – aveva eccepito“l’inammissibilità dell’eccezione revocatoria se opposta ad un fallimento” eaveva sostenuto che la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoeccepire la revocabilità dell’ipoteca iscritta, in quanto essa è fallita consentenza 9.10.2019, facendo leva sul principio della cristallizzazione delpassivo del fallito (in questo caso quello di [OSCURATO:SOCIETA].) e dunque sullapretesa insensibilità del patrimonio dello stesso alle pretese di terzi.4.3 Ma – proseguiva oltre il Tribunale - “l’eccezione si fonda su un errore difondo e non tiene conto che, nel caso che ci affatica, è il Fall. Trasformabiliche vanta pretese creditorie nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e non l’inverso,richiedendo il riconoscimento di un privilegio ipotecario sugli immobili dellafallita [OSCURATO:SOCIETA], in guisa che, aderendo all’impostazione dell’opponente, sifinirebbe per riconoscere al fallimento opponente un privilegio che la societàin bonis non avrebbe potuto validamente ottenere.”4.4 Evidenziava, infine il Tribunale di Pistoia che: “Inconferente è sul punto ilrichiamo alla giurisprudenza di legittimità operata dall’opponente .., sol chesi consideri che la stessa attiene all’ipotesi in cui – invero, per nulla diversada quella in cui si trovava il Fallimento opponente - l’azione revocatoria èstata esercitata nei confronti di un soggetto fallito ed avverso l’atto di acquistodi un’azienda ad un prezzo ritenuto vile, al fine di recuperarla al patrimoniodel fallito, mentre, nel caso in esame, un creditore poi fallito pretende divantare un’ipoteca nei confronti di altro soggetto fallito, il quale oppone larevoca dell’ipoteca ex art. 67, comma I, n. 4 L. F.”. Né, peraltro – concludevail Tribunale – “sarebbe possibile attribuire allo status di fallito o meno delNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026creditore insinuato al passivo la capacità di alterare la natura e lecaratteristiche del credito vantato, peraltro, laddove si consideri che l’odiernoopponente ha chiesto l’ammissione al passivo come soggetto in bonis (v.istanza di ammissione al passivo [OSCURATO:SOCIETA] 3.10.2019, in atti)”.5. Il decreto, pubblicato il 29/5/2020, è stato impugnato dal [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ilEntrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente precisa di aver impugnato ildecreto sopra indicato limitatamente al rigetto dell’eccezione diinammissibilità della “domanda/eccezione” revocatoria dell’iscrizioneipotecaria di [OSCURATO:SOCIETA]., prestando acquiescenza all’ordinanzapredetta nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione nel merito, e cioècirca il mancato assolvimento da parte dell’esponente dell’onere della provadell’inscientia decotionis di [OSCURATO:SOCIETA]., al momento dell’iscrizione ipotecaria.1.1 Si deduce con il primo motivo “violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, comma 1^, n. 3, c.p.c., dell’art. 67, n. 4, L. Fall. e dell’art. 99,comma 2^, n. 4, L. Fall., in relazione all’inammissibilità della domanda oeccezione revocatoria nei confronti di un Fallimento ed alla sua rilevabilitàd’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.1.2 Si censura, in particolare, il provvedimento impugnato per aver accolto ladomanda revocatoria proposta dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in sededi verifica del credito e per avere, dunque, disposto l’inefficacia dell’ipotecadi [OSCURATO:SOCIETA]. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene il fallimento ricorrente che lanorma predetta, infatti, non andasse applicata al caso di specie,conformemente al reiterato insegnamento del giudice di legittimità cheprevede l’inammissibilità della domanda revocatoria nei confronti di unfallimento, atteso che il patrimonio di questo si cristallizza alla data diapertura del concorso e diventa insensibile a pretese o diritti vantati da terzisuccessivamente a detta data.Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/20261.3 Nel caso di specie - precisa il ricorrente - la domanda revocatoriadell’iscrizione ipotecaria del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata formulataper la prima volta dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel verbale diverifica dello stato passivo del 5/11/2019 e confermata con il decreto cheaveva reso esecutivo lo stato passivo del 10/12/2019, mentre il Fallimento diTrasformabili S.r.l. era stato dichiarato in data 9/10/2019 e la pubblicazionedella sentenza ex art. 17 L. Fall. la rendeva opponibile al Fallimento GlamS.r.l., anche se non prodotta con l’atto introduttivo, bensì solo con nota dideposito 5/2/2020.2. Con il secondo mezzo si deduce la “nullità dell’ordinanza impugnata ex art.360, comma 1^, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 132, comma2^, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, manifestamente edirriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, risultante invia diretta dal testo della dell’ordinanza e costituzionalmente rilevante, aisensi dell’art. 111, comma 6, Costituzione”.2.1 Si evidenzia da parte del fallimento ricorrente che il Tribunale di Pistoiaaveva reputato infondata l’eccezione di inammissibilità della revocatoria,perché la giurisprudenza delle Sezioni unite richiamata dal Fallimentoopponente sarebbe “afferente ad un caso diverso da quello venutoall’attenzione del Tribunale”. E la diversità, secondo il giudice de quo,starebbe nel fatto che mentre nel caso di specie si chiedeva la revocadell’ipoteca a garanzia di un credito del fallito, nel caso all’esame delle SezioniUnite si chiedeva la revoca di un atto di alienazione di un’azienda a prezzoritenuto vile.2.2 Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere diverse tra loro fattispeciedel tutto identiche (nell’ottica della tutela del patrimonio del fallito), avrebbereso alla decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità della revocatoriauna motivazione meramente apparente che non consentirebbe dicomprendere la ratio decisoria e che avrebbe inibito qualsivoglia effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.2.3 Aggiunge che il predetto patrimonio si compone, all’evidenza, sia di crediti(garantiti o meno) che di beni (di valore più o meno elevato o di prezzo vile):ma in ogni caso, detto patrimonio, al momento della declaratoria diNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026fallimento, si “cristallizza” e diventa “insensibile/intangibile/inattaccabile” dapretese di terzi formatesi dopo detta dichiarazione di fallimento.2.4 Ne consegue – in tesi - che, allo stesso modo in entrambi i casi, dalpatrimonio del fallito non sarebbe potuto uscire, mediante revocatoria, né ilcredito garantito da ipoteca, né l’azienda acquistata a prezzo vile, perchéormai detti cespiti si erano definitivamente cristallizzati nel patrimonio delfallito. Sempre secondo il ricorrente, la nuova pretesa revocatoria, successivaal fallimento del destinatario di essa, avendo effetto nuovo e costitutivo diuna modificazione patrimoniale, non avrebbe potuto produrre effetti inviolazione del principio di “cristallizzazione del patrimonio del fallito alla datadi dichiarazione del suo Fallimento”.2.1 I due motivi – che possono trovare una trattazione congiunta – sonoinfondati.2.2 La quaestio facti può essere così sintetizzata: [OSCURATO:SOCIETA]. inconcordato si insinua in data 3 ottobre 2019 al passivo di [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo di vedersi riconosciuto il privilegio ipotecario al credito insinuato;sei giorni dopo, e cioè il 9 ottobre 2019, fallisce ed il curatore il 5 novembre2019 solleva l’eccezione revocatoria per le vie brevi.Il G.D. del fallimento Glam ammette dunque il credito insinuato, ma inchirografo, accogliendo l’eccezione di revocatoria avanzata in via breve dalcuratore ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva iscrittoipoteca l’11 marzo 2019 ed il fallimento era stato dichiarato il 12 giugno 2019.2.3 Da un lato, la parte ricorrente ha ragione laddove afferma che lacontestazione sull’ammissibilità dell’eccezione revocatoria in via breve nonera soggetta ai limiti decadenziali previsti dall’art. 99 l. fall., posto che la dettaquestione integrava una mera difesa in ordine alla proponibilità delledomande avversarie.Nel resto le obiezioni sollevate dal fallimento ricorrente non sono condivisibili.Ed invero, non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui l’eccezionerevocatoria fra fallimenti non si possa sollevare, al pari, cioè, dell’azionerevocatoria, perché il fallimento del creditore cristallizzerebbe il suopatrimonio, rendendolo insensibile alle modifiche intervenute dopo ladeclaratoria di fallimento.Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per dirimere la controversia occorre ricordare i principi dettati dalle SezioniUnite di questa Corte in materia di inammissibilità dell’azione revocatoria trafallimenti (sent. n. 12476/2020).In tale arresto, è stato chiarito che: (i) oggetto della domanda di revocatoria(ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione dellagenerica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità delbene a esecuzione; (ii) il positivo esercizio dell’azione revocatoria contrastacon la necessità di “cristallizzare” l’attivo alla data del fallimento e finirebbeper sottrarre il bene che ne costituisce l’oggetto alla garanzia dei creditori;(iii) ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdottaprima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa- stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo ilfallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità direcuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale,poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazionegiuridica preesistente; (iv) in questo caso i creditori dell'alienante (e per essiil curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nellagaranzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso chepossono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore delbene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandandoal giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudizialecostitutiva in ordine all’azione revocatoria non esperibile tra fallimenti.2.4 Ne consegue che la tesi perorata dal ricorrente - secondo cui il patrimoniodel fallito si cristallizza e diventa “insensibile/intangibile/inattaccabile dapretese di terzi formatesi dopo la dichiarazione di fallimento” - non risultacondivisibile, posto che “il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopol'atto di alienazione, vale a dire dopo l'atto di frode determinativo della lesionedella garanzia patrimoniale ma prima che l'azione revocatoria sia esercitata,impedisce solo l'esercizio dell'azione costitutiva, non anche invece l'eserciziodi quell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del benesottratto alla garanzia patrimoniale” (così, Cass. Sez. Un., sent. n.12476/2020, cit. supra).Numero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/20262.5 A ciò va aggiunto che l’eccezione revocatoria sollevata in via breve dalcuratore non recupera nulla all’esclusiva garanzia patrimoniale del fallimentoeccipiente (assoggettando, cioè, quanto recuperato ad esecuzioneconcorsuale nell’altra procedura), ma influisce semplicemente sulla natura delcredito insinuato (come correttamente rilevato anche dal Tribunale),paralizzando la richiesta di riconoscimento del privilegio attraverso ladeclaratoria di inefficacia della reclamata prelazione ipotecaria.Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da unfallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all’attivopatrimoniale del debitore poi dichiarato fallito, per la quale è ormai pacifico ilregime di inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. 12476/2020), insede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo) alcreditore ipotecario che agisce per l’insinuazione allo stato passivo del suocredito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della suadomanda, è stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte dellacuratela fallimentare insinuata dalla predetta domanda l’eccezionerevocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall., essendo la predettaeccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzataex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l’insinuazione al passivodel suo credito e non integrando, peraltro, tale soluzione processuale alcunaviolazione del principio di “cristallizzazione” del passivo fallimentaredeterminata dalla declaratoria fallimentare del debitore”.3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.La novità e complessità delle questioni trattate consigliano la integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MNumero registro generale 16853/2020Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 16965/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/4/2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 16965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris