CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2014, evadendo, in tal modo, IVA per 160.181,00 euro. Con sentenza del 14 aprile 2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordinava la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo di euro 160.181,00, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. In sintesi, deduce la difesa che il ricorrente è stato destinatario di un avviso di accertamento, notificato il 24/11/2017 e divenuto definitivo per omessa impugnazione il 23/01/2018, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 288.325,80, mentre il procedimento penale è proseguito autonomamente per anni, concludendosi in appello solo nel 2025, sicchè manca quella stretta connessione temporale cui la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale subordinano la legittimità di un doppio binario sanzionatorio e l'esclusione della violazione del divieto di bis in idem. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In sintesi, deduce la difesa che si era proceduto ad una ricostruzione di tipo induttivo, sulla presunzione che le rimanenze finali del 2013 (euro 954.000,00) fossero state interamente vendute nel 2014, considerandole alla fine di quell'anno pari a zero, sicchè la ricostruzione era puramente congetturale, anche perché, essendo la ditta del ricorrente ancora attiva al momento della verifica, nei 2016, era ben possibile che il magazzino fosse stato gradualmente utilizzato e venduto nell'arco temporale 2014-2017, fino al fallimento, il che avrebbe 2comportato una drastica riduzione dell'IVA evasa per l'annualità 2014, portandola verosimilmente al di sotto della soglia di punibilità. Aggiunge la difesa che la percentuale di sfrido era stata fissata al 10%, sebbene, nella lavorazione del marmo, detta percentuale potesse raggiungere percentuali anche del trenta o quaranta per cento, mentre era stata ignorata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1702 del 2021, divenuta irrevocabile, che aveva assolto il ricorrente per insussistenza del fatto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta, proprio sulla base della inattendibilità del P.V.C. 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In sintesi, la difesa lamenta che, essendo la prova del superamento della soglia di punibilità di euro 50.000,00 fondata su mere presunzioni, non poteva ritenersi provata la rappresentazione e volizione, in capo al ricorrente, di tale superamento, che integra il dolo specifico di evasione, consistente nella volontà di evadere le imposte. 2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà per aver omesso di valutare una prova documentale decisiva e per aver ignorato il giudicato assolutorio formatosi in altro procedimento sulla base del medesimo quadro probatorio. In sintesi, la difesa deduce che, essendo il ricorrente stato prosciolto dalle più gravi imputazioni di bancarotta fraudolenta per insussistenza del fatto, perché il medesimo P.V.C. posto a fondamento di quel procedimento era stato ritenuto inattendibile e basato su mere congetture, era manifestamente illogico che la stessa fonte di prova fosse stata giudicata inidonea a fondare una pronuncia di condanna in un procedimento e, al contempo, l'unica e sufficiente base per un'affermazione di responsabilità in un altro, senza una motivazione rafforzata che spiegasse le ragioni di tale discrasia valutativa. 2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione per omessa applicazione della norma più favorevole sopravvenuta. In sintesi, la difesa lamenta che la Corte di appello ha omesso di valutare l'applicabilità dell'art. 2 .1-ter d.lgs. n. 74 del 2000, entrato in vigore il 29/06/2024, richiesta dalla difesa in sede di conclusioni, trattandosi di norma sopravvenuta più favorevole. 32.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 133, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza in ordine alla determinazione della pena. In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare elementi che avrebbero potuto militare per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per un loro giudizio di prevalenza sulla recidiva, quali l'età avanzata dell'imputato (classe 1942), il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti (risalenti al 2014), e soprattutto la natura meramente induttiva e fortemente contestata dell'accertamento che fonda la condanna. 2.7. Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La difesa deduce che l'eventuale accoglimento di uno o più dei motivi di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza di condanna, comporterebbe necessariamente la caducazione della confisca. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nel riportarsi integralmente al ricorso introduttivo, si ribadisce, quanto alla violazione del principio del ne bis in idem, lo svolgimento diacronico e scoordinato del procedimento amministrativo e di quello penale, posto che il primo si è concluso nel gennaio 2018, mentre il secondo è proseguito autonomamente per oltre sette anni, che avrebbe dovuto precludere la prosecuzione dell'azione penale, imponendo una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Quanto agli elementi costitutivi del reato ed al vizio di motivazione, si ribadisce che la sentenza impugnata si fonda su una fragile presunzione di tipo puramente congetturale ed ha ignorato la sentenza di proscioglimento dalle più gravi imputazioni di bancarotta fraudolenta per insussistenza del fatto, con la conseguenza che, in un quadro di incertezza probatoria, l'affermazione della sussistenza del dolo specifico costituirebbe una petizione di principio. Quanto alla violazione del principio di retroattività della lex mitior, si ribadisce l'omessa applicazione dell'art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000, che impone al giudice penale di tenere conto delle sanzioni amministrative già irrogate in via definitiva al fine di ridurre la sanzione penale. Quanto al trattamento sanzionatorio, si ribadisce che, rispetto alla pena inflitta, ben superiore al minimo edittale, non vi è stato un adeguato giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, di cui l'imputato era meritevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4Deve essere ricordato in proposito il consolidato principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 41720 del 04/07/2024, Bagni, Rv. 287137; Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282799; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, Russo, Rv. 280570; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Giannino, Rv. 275833; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533). Tanto premesso, la doglianza, incentrata sulla mancanza di connessione temporale, poiché l'avviso di accertamento è divenuto definitivo il 23/01/2018, mentre il procedimento penale si è concluso in appello solo nel 2025, è manifestamente infondata, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito, sul punto, che la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere (Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, cit.). 2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e proposto fuori dei casi consentiti nella fase di legittimità. La questione della ricostruzione del volume di affari relativamente all'anno di imposta 2014 è questione di fatto, risolta dalla Corte di appello alle pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, dove è stato precisato che l'attività ricostruttiva è avvenuta sulla base di accertamenti di tipo indiretto-presuntivo, aggiungendo alle giacenze contabili alla data del 01/01/2014 gli acquisti effettuati nell'anno 2014 e sottraendo le rimanenze finali dello stesso anno, per poi applicare una percentuale di ricarico ottenuta dalla media delle percentuali dei tre precedenti anni di imposta e calcolando uno sfrido del 10%. Di tale ricostruzione non è stato dedotto il travisamento, mentre la Corte territoriale aveva avuto modo di precisare che le operazioni di verifica fiscale erano state compiute in contraddittorio con il ricorrente, il quale si era limitato a prendere atto dei rilievi mossi, e che l'atto di appello non aveva fornito una ricostruzione alternativa, né offerto elementi per invalidare la procedura di accertamento, risolvendosi in critiche meramente avversative. 5Del resto, è oggetto di costante affermazione in giurisprudenza il principio secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano). Di qui l'inammissibilità del motivo. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Tanto premesso, la Corte territoriale ha affermato, senza vizi logici, che, essendo le vendite delle giacenze di magazzino avvenute completamente A/fin "nero", l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale e la frammentaria ift tenuta della documentazione fiscale e contabile comprovante le vendite erano em,CeAMethe., ( scientemente preordinate ad evadere il pagamento delle imposte. L'affermazione della Corte di merito, in quanto congrua e non manifestamente illogica sulla finalità evasiva, oltre che in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, si sottrae alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, peraltro in termini generici, una diversa , r # 2.04v, re lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita sede. 64. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili perchè nuovi. Non risulta, infatti, che le relative censure siano state proposte con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). E, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). In ogni caso, in ordine al quinto motivo, la mancata puntuale indicazione degli indicatori fattuali deponenti per la' sproporzione del cumulo sanzionatorio applicato al ricorrente non consente di comprendere se e in che misura la sanzione amministrativa, già irrogatagli in relazione al medesimo fatto di omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2014, abbia assorbito il disvalore della condotta, tanto più che all'imputato è stato applicato il minimo della pena prevista ratione temporis dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, su cui poi è stato calcolato l'aumento per la recidiva. 5. Il sesto motivo di ricor§o, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione non illogica, la mancanza cioè di elementi meritevoli di essere valutati in tal senso e tali da giustificare una diminuzione della pena da irrogare, ed anzi rimarcando in contrario elementi di segno negativo, quali la biografia criminale dell'imputato e la intrinseca gravità del fatto. La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il -riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di .elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis ext. pe_ki, 7disposta con il d.l. 23 maggio 2008,n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato), come avvenuto nel caso in esame. Del resto, la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nel caso di 'specie -, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex nnultis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 6. Dalla manifesta infondatezza dei precedenti motivi discende, a cascata, l'inammissibilità del settimo motivo di ricorso che invoca la caducazione della confisca per equivalente, postulando l'accoglimento - non avvenuto - delle censure contenute nei precedenti motivi di ricorso. 7. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione 8prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M