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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31957/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condan- nato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., per la ricettazione di una pistola Tanfoglio, accertato in Foggia il 2 marzo 2013.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen. nonostante il minimo contributo dello Scopece nella preparazione e nell'esecuzione del reato.

Osserva questa Corte che la doglianza è inammissibile, in quanto reiterativa e rivalutativa per essere stata già avanzata e congruamente confutata nell'impugnata sentenza, con motivazione corretta in diritto ed esaustiva in fatto, resa alla pagina 5 dell'impugnata sentenza.

In questa sede di legittimità è precluso ogni apprezzamento diretto ad una diversa valutazione di merito, che nella specie è stata congruamente indicata nel rilievo che, in relazione al concor- rente [OSCURATO:PERSONA], Scopece ha reso lo stesso apporto materiale all'esecuzione della tentata rapina, nonché lo stesso contributo morale alla detenzione e ricettazione della pistola clandestina.

All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condan- nato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., per la ricettazione di una pistola Tanfoglio, accertato in Foggia il 2 marzo 2013. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante ex art.114 cod. pen. nonostante il minimo contributo dello Scopece nella preparazione e nell'esecuzione del reato. Osserva questa Corte che la doglianza è inammissibile, in quanto reiterativa e rivalutativa per essere stata già avanzata e congruamente confutata nell'impugnata sentenza, con motivazione corretta in diritto ed esaustiva in fatto, resa alla pagina 5 dell'impugnata sentenza. In questa sede di legittimità è precluso ogni apprezzamento diretto ad una diversa valutazione di merito, che nella specie è stata congruamente indicata nel rilievo che, in relazione al concor- rente [OSCURATO:PERSONA], Scopece ha reso lo stesso apporto materiale all'esecuzione della tentata rapina, nonché lo stesso contributo morale alla detenzione e ricettazione della pistola clandestina. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris